Filmare una violenza sessuale è reato?

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Autore: Mariano Acquaviva

20 dicembre 2020

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Violenza sessuale di gruppo: commette reato anche chi non partecipa allo stupro ma filma il branco in azione?

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Gli smartphone hanno reso tutti capaci di filmare ciò che accade intorno a noi. Spesso, i video e le fotografie vengono realizzati per scherzo o per puro diletto; altre volte, per motivi più seri, ad esempio per testimoniare un sinistro o un avvenimento pericoloso. C’è anche chi, in maniera perversa, decide di usare il proprio cellulare per filmare crimini, ma non col fine di denunciarne la commissione, bensì per un malato divertimento. Purtroppo, i giudici hanno affrontato non pochi casi in cui, mentre la vittima subiva le angherie dei delinquenti, uno di essi si divertiva a filmare il branco in azione. Una condotta del genere è penalmente perseguibile?

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Filmare una violenza sessuale è reato?

Sul punto, si è espressa più volte la giurisprudenza, la quale ha aderito all’orientamento più severo: colui che filma un’azione criminale rischia di essere incriminato esattamente come coloro che agiscono. Questo significa che chi si limita a riprendere i topi di appartamento che svaligiano una casa commette il reato di furto in abitazione? Non proprio, dipende dal tipo di reato e dal contributo che il “regista” dà alla commissione del reato. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se filmare un reato e, nella fattispecie, riprendere una violenza sessuale, è a propria volta un crimine.

Riprendere un crimine è reato?

Di per sé, fare

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la ripresa di un crimine non è reato. Anzi, si può trattare di un modo perfettamente lecito di denunciare un delitto.

Riprendere un crimine può tuttavia costituire a propria volta reato al ricorrere di alcune circostanze. Ad esempio, la ripresa di una scena o di un evento può costituire reato quando il soggetto, anziché filmare, avrebbe dovuto comportarsi diversamente.

È il caso dell’omissione di soccorso: secondo la legge, commette reato chiunque, trovando abbandonato o smarrito un minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità.

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Costituisce ugualmente reato la condotta di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso [1].

Nell’ipotesi appena menzionata, non è la ripresa in sé per sé a costituire reato, ma il fatto di non essersi attivati per prestare soccorso.

Tizio assiste a un incidente mortale; anziché chiamare subito i soccorsi, si mette a filmare con il suo cellulare gli ultimi attimi di agonia delle persone coinvolte nel sinistro. In questo caso, Tizio risponde di omissione di soccorso non perché ha filmato l’accaduto ma perché sarebbe dovuto intervenire per aiutare le vittime.

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Filmare un reato: quando è reato?

Veniamo ora alle ipotesi in cui fare la ripresa di un reato costituisce reato. Ciò accade quando la condotta di chi si cimenta nel filmato rientra nella nozione di concorso di persone.

Facciamo un esempio.

Tizio, Caio e Sempronio, in preda all’effetto di sostanze stupefacenti, incontrano per strada una donna e si mettono d’accordo per commettere una violenza sessuale. Tizio, però, si limita a riprendere la violenza degli altri due, compiacendosi di ciò che sta avvenendo. In questa raccapricciante ipotesi, anche Tizio risponderà di violenza sessuale di gruppo, in quanto era d’accordo con i due complici per commettere il fatto. Anche se lui non ha partecipato attivamente, la sua presenza era concordata e ha rafforzato l’intento criminale degli altri due.

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Questo ragionamento può estendersi ogni volta che il soggetto che riprende un reato istighi o inciti gli altri a commetterlo.

Ancora, costituisce senz’altro reato riprendere uno spettacolo pedopornografico. La legge italiana punisce la pornografia minorile in ogni sua forma, anche se non si è preso parte alla realizzazione del prodotto incriminato.

Così, è punito con la reclusione fino a cinque anni chi, con qualsiasi mezzo, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pedopornografico [2]. Anche la cessione gratuita di riprese di questo tipo è punita, così come la mera detenzione ad uso personale. Pertanto, si può ben dire che, in questa ipotesi, riprendere un reato costituisce esso stesso reato.

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Violenza sessuale: chi fa il video commette reato?

Secondo la Corte di Cassazione [3], commette il reato di violenza sessuale di gruppo anche chi non partecipa allo stupro ma filma il branco in azione. Questo perché colui che riprende l’azione delittuosa fornisce un contributo materiale o morale, in quanto l’intento dell’aggressore è rafforzato dalla presenza dei complici.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava un quindicenne che, pur non prendendo parte materialmente alla consumazione della violenza sessuale, filmava le “gesta” del branco, cioè degli altri che aggredivano la vittima.

Secondo la Corte di Cassazione, in effetti non può essere punita la condotta di chi è presente da

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mero spettatore, per quanto compiacente. Il punto è che il giovane aveva aderito chiaramente alla violenza di gruppo girando il video, magari per farlo circolare clandestinamente e vantarsi con gli amici, rafforzando così il proposito criminoso del branco.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui può essere accusato del reato di violenza sessuale chi non abbia materialmente concorso, con gli altri coimputati, a compiere gli atti sessuali incriminati, ma si sia limitato a riprenderne le immagini con un telefonino.

Il reato di violenza sessuale di gruppo

La Suprema Corte ricorda come il delitto di violenza sessuale di gruppo costituisca una fattispecie di reato in cui è necessaria la partecipazione di più persone, elemento costitutivo del delitto che giustifica il trattamento sanzionatorio più grave proprio perché, rispetto al singolo, il branco ha una maggiore capacità di intimidazione sulla persona offesa.

Per la sussistenza del reato di violenza sessuale di gruppo è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti [4].

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