La mediazione si può fare anche su Skype o Hangouts: libertà di scelta dell’organismo per le parti

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

La procedura potrà essere svolta integralmente via internet: dal primo incontro, al deposito dei documenti, alla proposta di accordo: via libera alla massima concorrenza degli organismi di mediazione grazie al web.

Annuncio pubblicitario

La mediazione, obbligatoria o facoltativa, può essere fatta anche online ossia attraverso mezzi di comunicazione telematici. Il che apre le porte alle conciliazioni concluse in videoconferenza su Skype o Google Hangouts. Unica condizione, ovviamente, è che l’organismo di mediazione sia attrezzato con tali sistemi e disponga di un regolamento consultabile online.

La videoconferenza potrà riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, compresa la gestione delle singole fasi (deposito dei documenti, comunicazioni con la segreteria e la conseguente gestione della procedura: quindi anche dal primo incontro).

Annuncio pubblicitario

La conseguenza – legittima – è che le parti possono liberamente scegliere un organismo di mediazione senza dover rispettare limiti di zona; in altre parole, esse potranno optare anche per un organismo situato su un territorio rientrante nel circondario di un tribunale diverso da quello competente a decidere la controversia. Così, per esempio, per una controversia che debba essere decisa ad Aosta, la mediazione potrà essere svolta presso un organismo di Palermo.

E gli avvocati? La loro presenza non è mai obbligatoria. Chiunque può entrare in un organismo di mediazione e chiedere un incontro con i mediatori al fine di risolvere una vertenza con la controparte. Tuttavia, per le sole liti rientranti in determinate materie (leggi: “Quali sono le materie oggetto della nuova mediazione obbligatoria?”), se fallisce il tentativo di mediazione e si vuol procedere in tribunale, non si potrà farlo se la parte non era munita di difensore nel corso della mediazione. In altre parole, la presenza dell’avvocato è necessaria – solo in determinate controversie – come condizione per poi iniziare la causa ordinaria.

Annuncio pubblicitario

Checché ne dica il Cnf che, di recente, ha affermato il contrario: interpretazione tuttavia sconfessata dal Ministero della Giustizia e dal testo della legge (leggi l’articolo: “Mediazione facoltativa e presenza dell’avvocato: il Cnf e la falsa informazione corporativa”).

Altra precisazione che arriva dal Consiglio Nazioniale Forense è che, anche quando sarà “necessaria” la presenza del legale, non ci sarà bisogno della procura ad litem, che normalmente viene rilasciata prima dei giudizi ordinari. Ciò in quanto essi forniscono una “assistenza” e non una “rappresentanza tecnica”.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui