Uso di documento falso

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Autore: Redazione

08 novembre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La creazione della copia di un atto inesistente costituisce reato?

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Dopo le Sezioni Unite del 2019 [1], la Cassazione è tornata a parlare dell’uso di documento falso e a spiegare quando creare una copia di un atto ufficiale è reato e quando invece non lo è. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Documento falso: quando l’uso è reato

Con la sentenza in commento i giudici fanno una importante distinzione. Esistono, in particolare, due tipi di falso:

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Non vi è dubbio che il reato di falso ricorra sicuramente nella seconda ipotesi. Creare una copia del tutto identica all’originale per creare confusione tra i due documenti commette un illecito penale. Non vi è responsabilità solo nel caso di

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falso grossolano (o «falso innocuo»), ossia quando la riproduzione è talmente diversa rispetto all’originale da non poter ingannare, a occhio nudo, alcuna persona dotata di media diligenza.

Invece, quanto alla prima ipotesi, secondo la Cassazione la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. A seconda poi dell’uso che si faccia del documento falso si potrà eventualmente valutare la sussistenza dei presupposti per il reato di truffa.

Nel caso di specie deciso dalla Cassazione, il documento falso riguardava una presunta dichiarazione dell’Agente della riscossione di cancellazione di un’ipoteca dall’immobile. Tuttavia, tale atto era stato prodotto in modo da non poter essere neanche minimamente riconducibile all’Esattore. Il documento infatti non era conforme ai modelli standard in uso ad Equitalia (ex agente della riscossione ai tempi del giudizio), era privo del sigillo che caratterizza i documenti originali e recava un logo diverso.

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Non c’era dunque il pericolo che l’atto potesse trarre in inganno nessuno.

In questo caso l’uso del documento falso non è reato. Come detto, va comunque valutata la sussistenza dei presupposti di un altro eventuale illecito, sia esso civile o penale. Ad esempio, se il falso documento attestante la cancellazione di ipoteca da parte di Agenzia Entrate Riscossione dovesse essere impiegato per vendere un immobile, nascondendo all’acquirente l’esistenza del vincolo, il responsabile potrebbe essere querelato per truffa. Inoltre, sotto un aspetto civilistico, il contratto sarebbe annullabile per dolo entro cinque anni.

Approfondimenti sull’uso del documento falso

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Atto falso: quando è reato?

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Uso documento falso: ultime sentenze

Falsità in atti e configurabilità dell’ipotesi di falso innocuo

In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo; se, infatti, il falso lede l’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti di alcuni tipi di rappresentazione, la innocuità della contraffazione o dell’alterazione di un documento può essere dovuta esclusivamente all’inesistenza dell’oggetto materiale tipico delle falsità in atti, che coincide con un documento dotato di efficacia probatoria legale, di modo che la condotta falsificatrice che riguardi l’uso del documento non è innocua perché non cade sull’oggetto materiale del reato, vale a dire sul documento in sé.

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Cassazione penale , sez. V , 20/07/2020 , n. 26511

Il falso innocuo non attiene all’uso che si intende fare del documento ma alla idoneità dell’atto falso ad ingannare la fede pubblica.

In tema di falsità in atti, il falso è innocuo solo quando si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l’atto falso si intendevano raggiungere.

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Corte appello Taranto, 20/04/2020, n.48

La punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto

La punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, ovvero non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. Ciò posto, incorre nell’imputazione per il reato di cui all’articolo 489 del codice penale colui che, senza essere concorso nella falsità, faccia uso di patente contraffatta.

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Corte appello Cagliari sez. I, 24/01/2020, n.41

Falsificazione di documenti di identificazione personale

Qualora dagli accertamenti compiuti sul documento di identità emerga la falsità dei dati contenuti nella parte dedicata agli elementi identificativi seppure inseriti in un supporto plasticato autentico, si configura la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 497 bis c.p. relativa al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi, e non anche quella di cui all’art. 489 c.p. che punisce il solo uso del documento falso.

Tribunale Frosinone, 09/01/2020, n.31

Integra reato di mero possesso di documento falso la detenzione di documento falso alla cui formazione non si sia concorso

La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma 1, c.p., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell’art. 497-bis c.p. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all’estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest’ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all’art. 10 c.p.).

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Cassazione penale sez. V, 04/11/2019, n.48241

Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi è integrato dal mero possesso del documento falso, a prescindere dal suo utilizzo

Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall’art. 497-bis c.p., è integrato dal mero possesso di un documento falso valido per l’espatrio ovvero dalla materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall’uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto la norma incriminatrice intende punire non solamente le condotte di effettiva agevolazione all’espatrio o all’ingresso. Ai fini della sussistenza del reato de quo, non è necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento falso e il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell’accertamento del fatto da parte delle forze dell’ordine, l’atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l’immediata disponibilità. (Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per tale reato due persone trovate in possesso di due carte di identità intestate ad altre persone).

Tribunale Napoli sez. III, 17/09/2019, n.8983

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