Rimozione amianto in condominio: chi paga?

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Autore: Paolo Remer

22 aprile 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Le coperture in eternit possono far parte o meno della comunione immobiliare; le regole di riparto delle spese sono diverse.

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L’amianto è fuorilegge da quasi trent’anni, ma gli adeguamenti ai dettami normativi, si sa, sono lenti. Così capita ancora oggi che si debba rimuovere una vecchia copertura di amianto e bonificare i luoghi per metterli in sicurezza. Questi costosi lavori ricadono, ovviamente, sui proprietari degli immobili, non certo sul Comune o sull’Azienda sanitaria che ne hanno intimato la rimozione.

Ma questa semplice e generale regola non è sufficiente per capire cosa succede quando le opere si trovano in un condominio. Qui possono verificarsi diversi casi, come quello in cui c’è una tettoia di copertura realizzata da un singolo comproprietario. Devono rispondere tutti delle spese oppure no?

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Chi paga la rimozione dell’amianto in condominio?

Si tratta di stabilire se l’opera realizzata in amianto insiste su una parte comune oppure se è di proprietà esclusiva. Nel primo caso – come ha affermato la Cassazione in una recente sentenza [1] – c’è una “comunione immobiliare” che richiede la partecipazione alle spese di tutti i condomini. Il problema si pone specialmente per le tettoie di copertura, che assolvono a funzioni diverse, talvolta in favore di alcuni specifici proprietari e altre volte, invece, a beneficio dell’intero condominio.

Se vuoi saperne di più sull’argomento e scoprire chi paga la rimozione dell’amianto in condominio, prosegui nella lettura.

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Amianto in condominio: che fare?

Le opere contenenti amianto, come le tettoie in eternit, sono vietate dalla legge [1] perché sono nocive alla salute: possono provocare l’insorgenza di tumori o malattie professionali come l’asbestosi.

I manufatti devono essere obbligatoriamente censiti, secondo i piani di protezione, smaltimento, bonifica e decontaminazione approvati da ogni Regione italiana. I proprietari di immobili che contengono materiali in eternit devono presentare una denuncia all’Asl, segnalandone la presenza. L’Autorità deputata alla salvaguardia ambientale (Arpa – Agenzia regionale di protezione dell’ambiente) non dispone la

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rimozione se è possibile un intervento di recupero, come l’incapsulamento o la sovracopertura, che isola la sostanza pericolosa e ne impedisce la diffusione nociva.

Nel condominio l’obbligo di segnalazione compete all’amministratore (leggi “Amianto in condominio: i doveri dell’amministratore“). Per la valutazione del rischio è opportuno l’intervento di un tecnico specializzato, per stabilire se l’amianto è presente in forma compatta o friabile: quest’ultimo è molto più pericoloso, perché si disperde in polvere ed è facilmente inalabile. Quando invece l’amianto è compatto sono sufficienti controlli periodici, per monitorare la situazione in modo da intervenire tempestivamente in caso di degrado.

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Approvazione lavori e riparto spese

Nel condominio la spesa per i lavori di rimozione dei manufatti in amianto e di bonifica del sito viene deliberata dall’assemblea e il riparto è operato secondo le quote di proprietà dell’edificio indicate nella tabella millesimale di proprietà [2].

Se i lavori necessari sono di notevole entità, non rientrano più nella manutenzione ordinaria bensì in quella straordinaria: sono considerati «riparazioni straordinarie di notevole entità» ed è richiesta in assemblea la maggioranza del numero degli intervenuti che rappresentino più della metà del valore dell’edificio, anche in seconda convocazione [3].

Spese di bonifica amianto in condominio: chi paga?

Quando l’opera contenente amianto non rientra nelle

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parti comuni [4], cioè quelle che per la loro destinazione servono tutte le unità condominiali, come il tetto di copertura dell’edificio, la spesa di rimozione e bonifica dell’amianto compete al singolo proprietario esclusivo.

I casi più frequenti sono quelli di una tettoia posta a copertura di una singola unità immobiliare, oppure quando si tratta di un “condominio orizzontale“, composto da villette a schiera o da una serie di edifici diversi, come capannoni, magazzini e box auto.

Talvolta, però, anche in questi casi è possibile costituire una comunione volontaria su tali beni con i comproprietari delle altre unità immobiliari, se ciò è previsto dal regolamento condominiale

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di natura contrattuale oppure se c’è un apposito contratto stipulato successivamente, con il consenso necessario di tutti i condomini. Così le spese potranno essere ripartite tra tutti i partecipanti al condominio, anziché competere ai soli proprietari esclusivi di tali immobili.

In un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione [5] riguardante un condominio orizzontale comprendente una serie di capannoni, la spesa necessaria per asportare l’amianto, sostituire la copertura dell’edificio e mettere in sicurezza il luogo è stata attribuita a tutti i condomini in forza di tale contratto costitutivo di comunione, che aveva creato una contitolarità ulteriore rispetto alle parti comuni originarie. Puoi leggere il provvedimento completo nel box “sentenza” in fondo a questo articolo. Leggi anche “Rimozione tettoia in eternit: chi paga le spese“.

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