La laurea in giurisprudenza vale all’estero?

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Autore: Paolo Remer

12 marzo 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Requisiti e condizioni di validità ed efficacia del titolo di studio di dottore in legge: differenze di regime all’interno e fuori dall’Ue; sbocchi professionali.

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Un vecchio detto ancora in voga dice che la laurea in giurisprudenza «apre tutte le porte». Un tempo sicuramente era così; ma è vero ancora oggi? Il mondo del lavoro è cambiato profondamente negli ultimi decenni. C’è sempre più richiesta di specializzazione e la globalizzazione richiede un cambiamento di mentalità ed anche di mobilità. Bisogna spostarsi: il lavoro sotto casa non esiste quasi più. Molti neo-laureati brillanti sono costretti ad andare all’estero per trovare un’occupazione adeguata alle loro capacità. È il fenomeno tristemente noto come «la fuga dei cervelli»; prima riguardava solo il settore scientifico, adesso si è esteso anche alle professioni legali ed economiche.

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Così molti studenti universitari – e anche alcuni professionisti già abilitati – vorrebbero sapere come è riconosciuto – e quanto è spendibile nel mondo del lavoro – il titolo di studio che hanno conseguito o stanno per prendere e si chiedono: la laurea in giurisprudenza vale anche all’estero?

Per dare una risposta completa bisogna distinguere innanzitutto in base al Paese in cui si è intenzionati a far valere il proprio titolo di studio. All’interno dell’Unione europea la laurea in giurisprudenza conseguita in uno Stato membro è riconosciuta valida anche dagli altri ed è perciò utilizzabile in molti ambiti. Tuttavia, chi ha già ottenuto il riconoscimento della propria qualifica professionale – ad esempio un avvocato abilitato in Italia – incontra dei limiti se vuole esercitare l’attività all’estero. Anche in questo caso l’appartenenza all’Unione Europea aiuta molto, perché esiste una normativa che semplifica il riconoscimento e favorisce l’inserimento e l’esercizio della professione negli Stati membri.

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Chiaramente, bisogna conoscere bene il diritto del Paese di destinazione, quello nel quale si intende stabilirsi, e questo vale sia per chi ha già la laurea, o è in procinto di conseguirla, sia chi già lavora con essa e con il successivo titolo, professionale o accademico, acquisito. Ma procediamo con ordine e analizziamo i vari casi per sapere se e a quali condizioni la laurea in giurisprudenza conseguita presso un’università italiana vale all’estero.

Riconoscimento all’estero della laurea in giurisprudenza italiana

Partiamo con una basilare avvertenza: oggi, la

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laurea in giurisprudenza da sola vale piuttosto poco se non è integrata da studi o tirocini ulteriori. Serve quasi sempre una specializzazione post laurea: un dottorato di ricerca, un master, uno stage. Gli studenti sanno bene – e se non lo sanno se ne rendono conto appena si affacciano sul mondo del lavoro – che la loro preparazione universitaria è essenzialmente teorica, e pertanto del tutto insufficiente per intraprendere un’attività professionale. Questo vale soprattutto per chi vuole operare da professionista autonomo e non ha la possibilità di formarsi sul campo, come invece può fare chi entra in un’organizzazione vasta e può apprendere gradualmente le tecniche da chi già opera in essa.
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Le norme per ottenere il riconoscimento all’estero della laurea in giurisprudenza conseguita in Italia variano da Paese a Paese; il quadro è uniforme solo all’interno dell’Unione Europea e ha una regolamentazione quadro anche nell’ambito dello Spazio economico europeo (See) che, oltre alla Ue, comprende anche Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Esiste un’apposita normativa quadro [1], denominata «Enic-Naric», per le procedure di riconoscimento accademico a livello internazionale, il cui contenuto è disciplinato in modo dettagliato per ciascun Paese, con una differenza di regime tra gli Stati intracomunitari e quelli esterni all’Unione Europea o al See. Il quadro di raffronto per ciascun Paese è disponibile sul sito del

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Miur (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) che ha istituito il Centro nazionale di informazione Enic-Naric.

Anche i titoli professionali e accademici conseguiti in Italia, come quelli di docente universitario o di avvocato, possono essere riconosciuti nello Stato estero dove il titolare si reca per ragioni di studio o di lavoro, sempre con normative e prassi variabili da Paese a Paese ma nel quadro di direttive comunitarie che facilitano la circolazione tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’inserimento lavorativo dei neo-laureati e dei professionisti già in esercizio.

In ambito pubblico, i bandi di concorso degli Stati esteri fissano le condizioni di ammissione per entrare a far parte delle loro Pubbliche Amministrazioni, indicando caso per caso la possibilità di partecipazione per i cittadini stranieri e i titoli di studio necessari, prevedendo talvolta anche la loro equipollenza con quelli conseguiti altrove; in questo modo, è possibile far valere la

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laurea in giurisprudenza italiana. Nel settore privato, invece, tutto è lasciato alla discrezionalità del datore di lavoro che assume: l’azienda che opera all’estero o lo studio professionale internazionale badano al sodo e al di là del titolo di studio attestato sul “pezzo di carta” premiano l’esperienza e la formazione specifica già maturate nell’area di operatività richiesta.

Come sfruttare la laurea in giurisprudenza all’estero

La laurea in giurisprudenza consente, al di là delle professioni tradizionali (avvocato, giudice, notaio, funzionario pubblico nei diversi rami delle Amministrazioni centrali e locali) vari sbocchi lavorativi proficui. I principali sono:

In questi casi, è bene prepararsi prima con un

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piano di studi adatto a una propensione internazionale: oltre alla conoscenza di almeno due lingue estere, come l’inglese e il francese (ma anche il cinese, l’arabo, lo spagnolo e il russo), è necessario aver curato in modo approfondito la propria preparazione di diritto internazionale nei suoi vari rami (diritto comparato, diritto internazionale privato, diritto delle comunità europee) e di diritto commerciale, societario e tributario, specialmente se si è intenzionati a lavorare nel settore privato. In proposito leggi “Giurisprudenza: quale indirizzo scegliere?“.

L’avvocato italiano può esercitare all’estero?

L’Unione Europea si fonda sul principio della libera circolazione

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di persone, merci, servizi e capitali. I cittadini europei (questa qualifica si acquisisce automaticamente come cittadino di uno degli Stati membri) possono soggiornare e circolare in tutto il territorio dell’Unione senza restrizioni e non possono essere discriminati sul lavoro a causa della loro provenienza geografica.

Alcune direttive comunitarie [2] stabiliscono i principi per il riconoscimento reciproco dei titoli professionali nei vari Stati, con specifico riguardo all’esercizio della professione forense. In questo modo, un avvocato che ha ottenuto l’abilitazione nel proprio Stato può stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarla (all’inizio come «avvocato stabilito

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») e dopo un determinato periodo come «avvocato integrato», in modo da essere equiparato a tutti gli effetti nella sua attività all’avvocato nazionale.

Il riconoscimento – non della laurea, ma del titolo professionale già acquisito – non è automatico: è necessario compiere un esame integrativo (una prova attitudinale con le modalità stabilite dal Consiglio nazionale dell’ordine forense) o un tirocinio di adattamento (che però può essere sostituito da alcuni anni di esercizio effettivo della professione). Sono escluse dalla possibilità di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell’Unione Europea le attività connesse all’esercizio di pubblici poteri, come i magistrati.

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