Posso staccare le utenze all'inquilino moroso?
Come fare se l’affittuario non paga il canone di locazione e la procedura di sfratto risulta troppo lunga e farraginosa.
Quando il contratto di affitto non viene rispettato e l’inquilino non paga il canone, il locatore ha la possibilità di agire contro di lui chiedendo un provvedimento di sfratto al tribunale. Tale diritto scatta già dopo 20 giorni di ritardo nel versamento di una sola mensilità. C’è però chi, ritenendo che la procedura giudiziale sia lunga e costosa, vorrebbe farsi giustizia da sé. E ciò avviene disdicendo i contratti di luce e gas a lui rimasti intestati, in modo da lasciare l’affittuario moroso al buio e al freddo. Ma è lecito un comportamento del genere? Cosa rischia il padrone di casa che intende
Indice
È consentito farsi giustizia da sé se la giustizia è lenta e costosa?
Chiariamo subito che il nostro sistema è improntato sul principio secondo cui chi subisce la lesione di un proprio diritto non può farsi giustizia da sé ma può solo ricorrere a un giudice. L’autotutela è consentita solo in ipotesi eccezionali (ne abbiamo parlato nell’articolo Quando e come difendersi da soli). Insomma, la vendetta, anche da parte di chi sta nel giusto, non è mai ammessa. E non importa se la procedura giudiziale dovesse essere oltremodo lunga e farraginosa.
Cosa rischia il padrone di casa che stacca le utenze all’inquilino moroso?
Ecco perché, secondo la giurisprudenza [1], il padrone di casa non può distaccare le utenze intestate a suo nome all’inquilino moroso
Tale rigorosa interpretazione è stata confermata anche dalla Cassazione [2] con riferimento al caso di un marito che, dopo essersi separato, aveva chiesto all’ex moglie, assegnataria della casa, di effettuare la voltura a proprio nome delle utenze. Questa non vi aveva provveduto così l’uomo, per evitare l’addebito di spese a lui non imputabili, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori. Così la donna si era recata presso la polizia a sporgere querela per il
Lo stesso ragionamento può essere effettuato anche nei confronti dell’inquilino moroso. Ed a confermarlo è stata di nuovo la Cassazione. Secondo la Corte [3], integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario di casa che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche – a lui intestate – relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell’immobile da parte del conduttore. Difatti, tale condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni portati da dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell’appartamento attraverso il ricorso al giudice.
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Cambia qualcosa se l’affitto è in nero?
Nulla cambia, sotto il versante penale, se l’affitto è in nero, ossia non è stato registrato. La norma penale infatti mira ad evitare che ogni cittadino possa farsi giustizia da sé, bypassando il necessario intervento del giudice.
Cosa fare se l’inquilino non paga?
Escluso dunque che il locatore possa staccare le utenze solo perché l’inquilino è moroso, l’unica tutela è quella giudiziale.
Il padrone di casa può notificare – per il tramite del proprio avvocato – l’intimazione di sfratto per morosità già dopo 20 giorni di ritardo dal pagamento di una sola mensilità del canone. All’udienza dinanzi al tribunale, se l’inquilino non compare o non contesta il diritto del locatore o non paga interamente il debito con le spese di procedura e tutti i canoni nel frattempo maturati, il giudice convalida lo sfratto e fissa una data per il rilascio dell’appartamento. Se anche a tale data l’inquilino non va via, il locatore può rivolgersi all’ufficiale giudiziario per avviare lo sfratto con la forza, eventualmente quindi con l’intervento della polizia.