Chi interroga i sospettati?
Cos’è e come funziona l’interrogatorio penale? Quali regole bisogna seguire? La polizia può raccogliere informazioni senza la presenza dell’avvocato?
Il famoso “terzo grado” della polizia che siamo abituati a vedere nei film e telefilm americani è, in realtà, frutto di finzione o, comunque, dell’applicazione di regole che non valgono nel nostro Paese. In Italia non è possibile interrogare una persona sospettata di aver commesso un crimine senza la presenza del suo difensore di fiducia. È questo un diritto sacrosanto e irrinunciabile, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte. Chi interroga i sospettati?
La legge italiana è molto chiara nello stabilire che può sottoporre a interrogatorio una persona indagata. Come vedremo, l’interrogatorio può essere condotto essenzialmente da tre soggetti: dal pubblico ministero; dall’ufficiale di polizia giudiziaria; dal giudice per le indagini preliminari. Solamente queste persone possono procedere a interrogatorio, peraltro nei casi strettamente previsti dalla legge. Vediamo allora più nel dettaglio
Indice
Che cos’è l’interrogatorio?
L’interrogatorio penale è il momento in cui indagato e autorità giudiziaria si guardano negli occhi per confrontarsi.
Detto in altri termini, l’interrogatorio rappresenta il “faccia a faccia” tra la persona sospettata di aver commesso un reato e chi sta indagando contro di lei.
Interrogatorio: a cosa serve?
L’interrogatorio penale permette al pubblico ministero di sentire direttamente la versione dei fatti dalla bocca dell’indagato. Si tratta quindi di un importante strumento investigativo, utilizzato dagli inquirenti quando si ritiene importante raccogliere informazioni sospettato.
L’interrogatorio, però, può avere anche una funzione difensiva nel momento in cui è l’indagato a richiederlo. La legge consente infatti alla persona formalmente sospettata di un reato di chiedere al pubblico ministero di essere sentita per difendersi dalle accuse.
Infine, il codice prevede uno speciale interrogatorio (cosiddetto “di garanzia”) per la persona sottoposta a misura cautelare personale (ad esempio, agli arresti domiciliari) per verificare la correttezza dell’applicazione della restrizione e il permanere delle condizioni che la legittimano.
L’interrogatorio penale, quindi, può avere una triplice funzione:
- investigativa, quando è richiesto dal pubblico ministero;
- difensiva, quando è richiesto dall’indagato;
- di garanzia, quando si procede per verificare la correttezza della misura cautelare già disposta.
Interrogatorio penale: come si fa?
A prescindere dalla funzione e (investigativa, difensiva o di garanzia) e dai soggetti che vi procedono (di cui diremo a breve), l’interrogatorio penale segue sempre le stesse, fondamentali regole
- innanzitutto, è necessaria la partecipazione dell’avvocato dell’indagato. Se non è stato nominato un difensore di fiducia, la stessa autorità giudiziaria ne nominerà uno d’ufficio;
- il sospettato interviene sempre libero, nel senso che non deve essere ammanettato, anche se si trova in carcere o ai domiciliari;
- l’indagato ha il diritto di rimanere in silenzio, cioè di non rispondere ad alcuna domanda, salvo quelle che servono per identificarlo;
- se il sospettato decide di parlare, le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lui, ad esempio come prova della confessione;
- se l’indagato risponde le domande e rende dichiarazioni sulla responsabilità penale di altre persone, potrà essere chiamato a testimoniare su quelle stesse circostanze;
- il sospettato non è obbligato a dire la verità, nel senso che non potrà essere processato per falsa testimonianza.
La violazione di queste regole (che vanno preliminarmente ricordate all’indagato prima ancora di cominciare), rende
Chi procede all’interrogatorio dei sospettati?
Vediamo ora chi interroga i sospettati, distinguendo a seconda dei tre tipi di interrogatorio:
- quando si tratta di interrogatorio investigativo, è direttamente il pubblico ministero che segue le indagini a invitare il sospettato a presentarsi nel suo ufficio in Procura per essere interrogato. L’invito non può essere rifiutato, potendo il pm disporre l’accompagnamento coattivo, se autorizzato dal giudice e sempre che non ci sia un legittimo impedimento dell’indagato (ad esempio, per motivi di salute) [2]. Il fatto che l’indagato debba presentarsi non significa che debba anche rispondere alle domande del pm: vale sempre la regola per cui si può scegliere il silenzio;
- quando si procede con interrogatorio difensivo, è l’indagato che chiede al pm di essere sentito. Molto spesso, però, il pubblico ministero delega le forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, ecc.), tanto che possiamo affermare che, quasi sempre, a questo tipo di interrogatorio procedono gli ufficiali di polizia giudiziaria su delega del pm;
- all’interrogatorio di garanzia procede sempre il giudice per le indagini preliminari il quale, se ritiene che il sospettato non meriti la misura cautelare già inflittagli, può disporne la liberazione con propria ordinanza. Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo Chi fa l’interrogatorio di garanzia.
Sommarie informazioni nell’immediatezza del fatto: cosa sono?
Eccezionalmente la legge
Si pensi al rapinatore appena arrestato in flagranza di reato che può dare informazioni su dove si sono nascosti i suoi “colleghi” che si sono dati alla fuga.
In casi del genere, quindi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere senza seguire le regole classiche dell’interrogatorio e anche in assenza di avvocato; la legge però impone che delle dichiarazioni così raccolte è vietata qualsiasi documentazione e utilizzazione.
Ciò significa che le informazioni urgenti ottenute dalla polizia senza il rispetto delle regole dell’interrogatorio possono essere usate solo per la prosecuzione immediata delle indagini, ma non possono essere messe nere su bianco né riportate al pm.