Si può licenziare un collaboratore?
Come contestare un licenziamento ritorsivo: il co.co.co. deve prima chiedere l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per poi ottenere il risarcimento.
Ipotizziamo il caso di un’azienda che abbia instaurato un rapporto “a contratto” con un collaboratore esterno. Il contratto viene rinnovato più volte finché il collaboratore, sentendosi al pari di tutti gli altri dipendenti, chiede al datore di regolarizzarlo e assumerlo. Quello, per tutta risposta, risolve il contratto comunicandogli il recesso. Il collaboratore contesta la decisione dinanzi al giudice assumendo che si è trattato di un licenziamento ritorsivo, dettato appunto dalla illegittima reazione alla sua richiesta. L’azienda, al contrario, sostiene che non si possa applicare la normativa sui licenziamenti a una partita Iva o, comunque, a un lavoratore autonomo. È davvero così?
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Si può licenziare un collaboratore esterno?
Sicuramente, su un piano meramente formale, non si può licenziare un collaboratore esterno, essendo questi legato da un rapporto contrattuale. Lo strumento per sciogliere il rapporto di lavoro è dunque il
Tuttavia, se il contratto di collaborazione esterna dovesse nascondere un rapporto di lavoro subordinato per avere di quest’ultimo tutte le specifiche caratteristiche, il lavoratore potrebbe ricorrere al giudice affinché, accertata la simulazione, assimili la propria posizione a quella di un normale dipendente. Con la conseguenza che, essendo riqualificato il rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, si applicherà tutta la disciplina prevista per quest’ultimo, compresa quella per i licenziamenti.
Dunque, è bene che il datore di lavoro sappia che, se si avvale di un collaboratore che invece andrebbe assunto, non può licenziarlo se non sussistono i requisiti della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo o oggettivo. In altri termini, intanto si può licenziare un collaboratore che, di fatto, svolga le stesse mansioni di un lavoratore subordinato e ad esso sia assimilabile, solo per motivi disciplinari o per ragioni collegate alla produzione e all’organizzazione aziendale.
Come si contesta il licenziamento del collaboratore esterno?
Come anticipato, il collaboratore esterno deve innanzitutto trascinare in causa il suo datore di lavoro (a mezzo del proprio avvocato) dinanzi al tribunale ordinario civile. In quella sede, deve chiedere al giudice di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, dovrà fornire prova dei cosiddetti indici di subordinazione, ossia quegli elementi che servono a distinguere un rapporto di lavoro autonomo da uno dipendente.
In proposito, per dimostrare che il rapporto di collaborazione esterna nasconde, in realtà, un lavoro subordinato bisogna convincere il giudice del fatto che il lavoratore è stato sottoposto alle direttive del datore di lavoro, che ne ha limitato l’autonomia, di fatto imponendogli le prestazioni da eseguire. È la cosiddetta “
Fatto ciò, il giudice potrà applicare al falso collaboratore la disciplina sui licenziamenti e, dichiarato illegittimo il licenziamento, assegnare a questi un risarcimento del danno e l’indennità sostitutiva del preavviso, il Tfr maturato e i contributi.
Come dimostrare che un licenziamento è ritorsivo?
Il datore di lavoro non può licenziare il falso collaboratore esterno solo perché questi chiede di essere assunto. In tal caso, scatterebbe la disciplina sul licenziamento ritorsivo (ossia per rappresaglia o antipatia) con conseguente nullità dello stesso. La prova della ritorsione può consistere nella consequenzialità tra la richiesta di regolarizzazione del contratto e la risoluzione del contratto: se tra l’una e l’altra passano pochi giorni è dimostrato il rapporto di causa-effetto.
Elementi del licenziamento ritorsivo sono:
- l’assenza di un valido motivo per il licenziamento (ossia di una giusta causa, di un giustificato motivo soggettivo oppure oggettivo);
- lo scopo vendicativo perseguito dall’azienda a fronte di un comportamento lecito del lavoratore. Non sarebbe ritorsivo il licenziamento per giusta causa a seguito di un comportamento illecito del dipendente giudicato tuttavia troppo severamente rispetto alla sua condotta; in tal caso, pur essendo illegittimo il licenziamento, l’unica tutela per il lavoratore sarà il risarcimento del danno;
- la vendetta deve essere l’unica vera causa del recesso dal contratto di lavoro, a prescindere dalle motivazioni formali comunicate al dipendente.