Quanto deve essere il capitale sociale di una SpA?

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A quanto deve ammontare la soglia minima di capitale di una società per azioni; perché il limite legale è diminuito rispetto al passato.

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Costituire una società è piuttosto facile; mantenerla attiva e in buona salute finanziaria un po’ meno. Le società per azioni – in breve, le SpA – sono più complesse delle altre, perché la compagine sociale è tendenzialmente più vasta e gli azionisti – che possono essere anche migliaia, in caso di società quotate in Borsa – hanno voce in capitolo nelle decisioni strategiche da prendere.

Di solito, le SpA sono le imprese di più grandi dimensioni: tutte le più famose aziende commerciali sono costituite in forma di società per azioni, perché questo modello di azionariato diffuso è più “robusto” e consente di affrontare meglio i mercati, anche internazionali: proprio come una nave di grandi dimensioni è più adatta a percorrere lunghi tragitti in mare aperto.

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Ovviamente, anche un’adeguata dotazione finanziaria è indispensabile per la sopravvivenza e l’espansione di un’impresa complessa, con molti dipendenti e un grosso fatturato: per questo motivo la soglia di capitale delle SpA è più alta di quella prevista per gli altri tipi di società commerciale. Ma precisamente quanto deve essere il capitale sociale di una SpA? Scopriamolo insieme. La soglia minima è stata più che dimezzata rispetto al recente passato, per favorire la nascita di start-up senza richiedere ai soci di dover versare cospicui finanziamenti all’atto della costituzione.

Capitale sociale: cos’è?

Il capitale sociale – o capitale finanziario – è uno degli elementi costitutivi dell’azienda: è indispensabile e – così come il capitale umano – non può mai mancare in nessun tipo di società. Il conferimento dei soci può avvenire non solo mediante il denaro ma anche con altri beni, come immobili, impianti e attrezzature; ma nelle società dette di capitali (tra le quali rientra la società per azioni) una certa quota di denaro è necessaria e non può essere surrogata da altri beni fisici o immateriali. L’

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art. 2247 del Codice civile definisce la società come il contratto con cui «due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili».

Il capitale sociale è detto anche «capitale di rischio» perché è la cifra che i soci investono, e con la quale finanziano la società sin dal momento della sua nascita. È la quota che i soci versano all’atto della costituzione della società e che possono perdere, anche interamente, perché il capitale è destinato a garantire le obbligazioni sociali. Contabilmente, invece, il capitale sociale rappresenta un debito che la società ha nei confronti dei soci che lo hanno conferito.

Capitale e patrimonio: differenze

Le società si distinguono in società di persone, in cui prevale l’elemento personale, e in società di capitali, in cui prevale l’elemento economico, rappresentato dal capitale e dal patrimonio. La Spa rientra in questa seconda categoria, e il capitale sociale complessivo viene frazionato, per valore, nel numero di azioni emesse.

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Tecnicamente, il capitale sociale è il valore, in denaro, dei conferimenti fatti dai soci all’atto della costituzione della società: questa cifra si chiama capitale nominale, e inizialmente coincide con il patrimonio della società stessa. In seguito, tuttavia, il patrimonio subisce delle variazioni, in aumento o in diminuzione, per il sopravvenire di entrate ed altre attività o di spese e di debiti; ma nonostante queste fluttuazioni il capitale sociale rimane – e deve rimanere – immutato, tranne che negli specifici casi, previsti dalla legge, di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti o di riduzione del capitale al verificarsi di determinati eventi, come gravi perdite.

Società per azioni (SpA): principali caratteristiche

La società per azioni (SpA) è il tipo di società ideale per le imprese che richiedono l’apporto di ingenti capitali e che svolgono attività di alto rischio economico. La Spa è una persona giuridica (non fisica) in cui i soci non hanno alcuna responsabilità personale, e sono tenuti soltanto a versare i conferimenti di capitale promessi all’atto della sottoscrizione: di tutte le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (

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art. 2325 Cod. civ.).

Nella SpA, le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, che misurano la parte del capitale posseduta da ciascun socio: ad esempio, il proprietario di 15 azioni ordinarie della Alfa SpA, che ha un capitale sociale di 100mila euro, suddiviso in mille azioni, ha un centesimo della società, ossia l’1,5%, e nelle assemblee sociali voterà esprimendo tale quota.

Capitale sociale minimo della SpA: a quanto ammonta?

Nel 2014 il legislatore, con il «Decreto competitività» [1], ha modificato l’art. 2327 del Codice civile, intitolato «ammontare minimo del capitale», ed ha stabilito che il capitale sociale minimo della SpA deve essere di 50mila euro; in passato, era di 120mila euro. La riforma del 2014 ha anche consentito alle SpA già operanti con un capitale maggiore di deliberare, da parte dell’assemblea sociale, la riduzione di capitale fino al limite minimo di 50mila euro. Solo alcuni tipi di SpA richiedono un capitale minimo più elevato, in ragione dell’attività svolta: si tratta delle società bancarie e finanziarie e delle Sim (società di intermediazione mobiliare, che operano nel settore della raccolta del risparmio).

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La soglia minima di capitale è stata abbassata per incentivare la costituzione di imprese in forma di SpA anziché di Srl (società a responsabilità limitata), e favorire la nascita di “start-up“. D’altronde la SpA, proprio per il fatto che il capitale sociale è frazionato in azioni, si presta meglio della Srl ad essere finanziata, dalle banche o da nuovi soci che vogliono entrare nella compagine, e, se si quota in Borsa, anche a raccogliere sul mercato i capitali necessari per l’espansione e l’avvio di nuovi progetti industriali. In pratica, oggi, chi vuole costituire una SpA deve sborsare “soltanto” 40mila euro in più rispetto ad una Srl ordinaria, per la quale il limite di capitale è di 10mila euro.

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