Convivenza di fatto: diritti e doveri

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Autore: Paolo Remer

18 agosto 2024

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quali sono gli obblighi di assistenza morale e materiale e come prestabilirli con un accordo tra i partner; cosa succede se il rapporto finisce o uno dei due muore.

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La convivenza di fatto è la situazione esistente tra due persone che sono legate tra loro da un sentimento affettivo e vivono insieme senza essersi sposati o aver contratto una unione civile. Ma ciò non significa che da tale vincolo spontaneo e non formalizzato non derivino importanti conseguenze: sorgono, invece, alcuni importanti diritti e obblighi reciproci, finché la convivenza dura, e talvolta anche dopo che essa è terminata. E allora, in questa situazione, quali sono i diritti e i doveri tra i conviventi di fatto?

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Convivenza di fatto: regole

I conviventi di fatto devono essere entrambi maggiorenni e nessuno dei due deve essere attualmente sposato; può, quindi, esserci una convivenza con una persona già divorziata.

Le persone che decidono di convivere possono farlo liberamente, e volendo possono anche

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registrare la loro unione in Comune, con una semplice autodichiarazione congiunta, in modo da risultare nei registri anagrafici dello stato civile sullo stesso stato di famiglia e con la medesima residenza.

Contratto di convivenza: cos’è e come si fa

Inoltre la coppia di conviventi di fatto può anche regolamentare a livello giuridico i reciproci rapporti, personali e patrimoniali, con un accordo di convivenza. È un vero e proprio contratto, che deve essere stipulato dai due partner in forma scritta, a pena di nullità (va bene sia l’atto pubblico sia la scrittura privata autenticata).

Il contratto di convivenza è uno strumento utile per stabilire l’assetto dei rapporti patrimoniali

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della coppia, e in particolare le modalità di contribuzione economica di ciascuno alle necessità di vita in comune, per pianificare le attività della famiglia di fatto ed anche per stabilire la spettanza e l’entità del mantenimento al partner economicamente più debole in caso di eventuale cessazione del legame affettivo e della coabitazione.

Obbligo di assistenza tra conviventi: come funziona

La legge Cirinnà, in vigore dal 2016, definisce la convivenza di fatto come lo stato in cui vivono “«due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

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Così la normativa ha introdotto anche tra i conviventi un vincolo di reciproca assistenza morale e materiale, che però non è “forte” come quello stabilito per il matrimonio, anche perché la cessazione della convivenza può avvenire in qualsiasi momento, liberamente per iniziativa dei partner che decidono di porvi fine, e senza necessità di un provvedimento formale di separazione o di divorzio.

Partecipazione alle spese della convivenza

Nella convivenza non esiste un regime patrimoniale della famiglia, come quello vigente per le coppie unite in matrimonio (con l’applicazione della comunione, o della separazione, dei beni). I conviventi devono contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità economiche, alle

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spese comuni, avendo dato origine a una famiglia di fatto alla quale può applicarsi, analogicamente, il disposto dell’articolo 143 del Codice civile, riferito ai coniugi uniti in matrimonio.

Per dare più consistenza agli obblighi di assistenza tra i conviventi di fatto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione [1] ha fatto spesso riferimento alle obbligazioni naturali, che non sorgono direttamente dalla legge o da un contratto, e sono disciplinate dall’articolo 2034 del Codice civile: tale norma stabilisce che le prestazioni eseguite non sono ripetibili, cioè non vanno restituite o rimborsate. Ciò significa che quanto un convivente ha dato al suo partner, durante il periodo di convivenza e in ragione di tale legame, si considera definitivamente acquisito dall’altro.

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Tieni presente che la giurisprudenza più recente sta compiendo alcune significative aperture sulla possibilità di restituire, almeno, le spese straordinarie fatte nell’interesse comune, come i costi sostenuti da un convivente per la ristrutturazione della casa di proprietà del partner.

C’è mantenimento se la convivenza finisce?

Per tutelarsi da questi rischi – che potrebbero lasciare spiazzato l’ex partner economicamente o emotivamente più debole – è possibile stipulare un contratto di convivenza, che stabilisce i doveri reciproci in caso di fine del legame: ad esempio, il pagamento di un assegno di mantenimento, periodico (la forma più frequente è quella mensile, ma nulla vieta che sia trimestrale, semestrale o annuale) o da versare in unica soluzione al momento della cessazione definitiva del rapporto, per “chiudere i conti”.

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In assenza di questa previsione contrattuale, il mantenimento non è dovuto: ai conviventi di fatto non si applica la disciplina normativa prevista per la separazione e il divorzio dei coniugi, ma possono essere dovuti gli alimenti (una forma di sostentamento minimo) se l’ex convivente versa in stato di bisogno.

Figli nati dalla convivenza: doveri dei genitori

I doveri verso i figli nati dalla convivenza, invece, sono inderogabili, in quanto derivano direttamente dalla responsabilità genitoriale, e non possono essere elusi o disciplinati diversamente da quanto dispone direttamente la legge: pertanto, entrambi i conviventi hanno l’obbligo di mantenerli ed assisterli, curandone la crescita, l’educazione e la formazione, sino al raggiungimento della maggiore età o anche oltre, sino a quando essi conseguono l’indipendenza economica (per i figli gravemente disabili non vi è, invece, alcun limite di età oltre il quale cessano gli obblighi di assistenza).

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Obbligo di fedeltà tra conviventi

Bisogna sottolineare che tra i conviventi non è previsto un obbligo di fedeltà analogo a quello esistente nel matrimonio. Pertanto il tradimento di un partner non comporta una responsabilità giuridica nei confronti dell’altro: non esiste, quindi, una possibilità di addebito della separazione come avviene nei confronti del coniuge fedifrago, che potrebbe essere considerato responsabile del fallimento dell’unione.

Legge Cirinnà e diritti della convivenza

Se un convivente viene ricoverato, l’altro ha diritto di visita e di assistenza; può accedere alle informazioni personali del malato, disponibili presso l’ospedale, la clinica o la casa di cura, con le stesse regole previste per i coniugi e i familiari. Il convivente di fatto può anche essere nominato tutore, curatore o

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amministratore di sostegno dell’altro.

Inoltre i conviventi di fatto possono designarsi reciprocamente come propri rappresentanti, in caso di malattia comportante incapacità di intendere e di volere, per le decisioni da assumere in materia di salute e trattamenti sanitari, e, in caso di morte, per la donazione degli organi e le disposizioni funerarie.

La legge Cirinnà riconosce espressamente ai conviventi di fatto gli stessi diritti spettanti al coniuge secondo le leggi dell’ordinamento penitenziario, quindi è ammessa la possibilità di fare visita in carcere al convivente detenuto.

Se un convivente presta stabilmente la propria opera nell‘impresa familiare dell’altro convivente, ha diritto a una partecipazione agli utili ed agli incrementi di beni dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato, a meno che tra i conviventi vi sia un rapporto di società o di lavoro subordinato.

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In caso di morte di un convivente, il risarcimento del danno derivante da fatto illecito di un terzo (ad esempio, un sinistro stradale) spetta al convivente superstite nella stessa entità e con i medesimi criteri di liquidazione utilizzati per il coniuge.

Fine della convivenza: quali obblighi persistono?

In caso di cessazione della convivenza, il convivente che dimostra di aver fornito un apporto significativo alla formazione del patrimonio comune ha diritto a vedersi riconosciuta una quota di partecipazione sui beni, mobili e immobili, acquistati durante il periodo di convivenza. Tuttavia, in concreto, è difficile ottenere questo riconoscimento economico, almeno sino a quando la giurisprudenza che abbiamo riportato non cambierà orientamento in tema di applicazione della disciplina delle obbligazioni naturali che non danno diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute durante la convivenza.

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Se il contratto di convivenza lo prevede, un ex convivente potrebbe avere l’obbligo di versare un assegno di mantenimento all’altro, per la durata e nell’importo stabilito nell’accordo.

Morte di un convivente: cosa succede?

La morte di un convivente non determina la successione ereditaria in favore dell’altro. In poche parole, il convivente superstite non diventa automaticamente erede del partner defunto. Ciò costituisce una profonda differenza rispetto al matrimonio, dove il coniuge è titolare di un diritto alla sua quota di legittima, anche se vi sono figli.

Per garantire al convivente superstite una quota del patrimonio, occorre necessariamente fare testamento in suo favore; le attribuzioni di beni del testatore al convivente devono però avvenire nei limiti della quota disponibile dell’eredità, per rispettare le proporzioni spettanti agli eredi legittimari, che non possono essere intaccate.

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È prevista, invece, una riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza dei conviventi, e di uso dei mobili che la corredano, analogamente a quanto dispone la legge per i coniugi uniti in matrimonio. Nello specifico, il convivente superstite conserva il diritto di abitare nella casa di comune residenza per un periodo massimo di 5 anni, se la convivenza aveva avuto tale durata (altrimenti il diritto è riconosciuto per soli due anni – esteso a tre anni se vi sono figli – o per un periodo pari alla convivenza se durata più di due anni e meno di cinque).

Se uno dei due conviventi muore, l’altro ha diritto di succedergli nel contratto di locazione dell’abitazione di comune residenza, potendo quindi continuare a vivere come inquilino nella casa affittata anche se non era l’originario contraente.

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Quanto alla pensione di reversibilità, l’estensione di questo diritto in favore del coniuge superstite è prevista soltanto per i membri delle unioni civili disciplinate dalla legge Cirinnà, e non quindi per i semplici conviventi di fatto. In ogni caso, i figli nati durante la convivenza sono tutelati, al pari dei figli nati nell’ambito del matrimonio, e, pertanto, mantengono il consueto diritto alla pensione di reversibilità (sino al compimento dei 21 anni di età; il limite è esteso a 26 anni per gli studenti).

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni, leggi anche l’articolo: “Coppie di fatto non sposate: diritti e doveri dei conviventi” e “Come dividere le spese di una convivenza“.

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