Tamponamento per frenata improvvisa: chi è responsabile?

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Brusca frenata senza motivo apparente: il tamponato va risarcito anche se ha improvvisamente arrestato la sua marcia?

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Secondo l’articolo 2054 del codice civile, in caso di sinistro stradale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per eliminare la presunzione di colpa spetta ai conducenti dimostrare: 1. di aver rispettato il codice della strada ed aver tenuto una guida prudente, avendo fatto il possibile per evitare il sinistro; 2. che la condotta dell’altro automobilista non è stata regolare perché violativa delle norme sulla circolazione.

In questo contesto si pone il seguente quesito:

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chi è responsabile nell’ipotesi di tamponamento per frenata improvvisa? In pratica, si tratta di capire se il veicolo “tamponante” è colpevole anche nell’ipotesi in cui non abbia potuto evitare l’impatto con la vettura che precedeva poiché quest’ultima ha improvvisamente arrestato la marcia senza alcun motivo apparente. Approfondiamo la questione alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale.

Chi tampona ha sempre torto?

Se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello davanti è responsabile al 100%, salvo che il presunto colpevole dimostri di non aver potuto evitare l’impatto.

Non è vero che chi tampona ha sempre torto; chi tampona “si presume” sia nel torto e può evitare di pagare il risarcimento se riesce a fornire prova contraria, e cioè che:

Secondo la Corte di Cassazione (31 maggio 2017, n. 13703), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’

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arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede; per cui, l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza.

Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tamponamento a causa di una frenata improvvisa: chi è responsabile?

La brusca frenata del veicolo che ne precede un altro nella stessa corsia di marcia – se effettuata senza un giustificato motivo – costituisce una condotta pericolosa e, come tale, proibita dal codice della strada.

Carlo procede a velocità sostenuta lungo un rettilineo, frenando bruscamente allorquando si accorge di essere in prossimità di un incrocio.

È questa la prima prova che il “tamponante” deve fornire, ad esempio mediante

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testimoni o rilievi delle tracce lasciate sull’asfalto.

La seconda prova consiste nel dimostrare che la propria condotta – a differenza di quella del tamponato – è stata irreprensibile.

Si tratta sicuramente di un fatto difficile da provare, in quanto il rispetto della distanza di sicurezza – che, fuori dai centri abitati, è pari a 100 metri – dovrebbe sempre consentire di evitare qualsiasi tipo di impatto, anche se il veicolo che precede frena improvvisamente e immotivatamente.

La giurisprudenza, negli anni, sembra aver chiarito a quali condizioni è possibile andare esenti da responsabilità anche in caso di tamponamento.

Secondo la Corte di Cassazione (18 marzo 2014, n. 6193), chi tampona può uscire indenne da colpe se dimostra che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

In altre parole, il conducente deve provare – cosa tutt’altro che facile – di aver tenuto una velocità consona ai luoghi e la distanza di sicurezza.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (3 febbraio 2023, n. 3398) è da escludersi la responsabilità dell’auto tamponata in caso di

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normale marcia di veicoli «e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli».

Insomma, è chi tampona che deve fornire la prova di un comportamento imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale tenuto da parte dell’auto tamponata.

Al ricorrere di tali circostanze, la Corte di Cassazione (25 giugno 2014, n. 27608) è giunta ad affermare che la brusca frenata senza motivo non integra l’ipotesi del tamponamento, con conseguente responsabilità esclusiva del tamponato, il quale – arrestando la marcia senza alcun preavviso né ragione – ha tenuto un comportamento pericoloso, divenendo pertanto l’unico responsabile dell’incidente.

In sintesi, nel caso di frenata improvvisa del conducente che precede nella stessa corsia e di conseguente tamponamento, l’autista del veicolo posteriore può dimostrare l’assenza di responsabilità provando:

Tamponamento per brusca frenata: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti su questo particolare argomento, si leggano i seguenti articoli:

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