Si può denunciare il padre che prende a schiaffi il figlio?
Un genitore che dà una sberla al figlio in pubblico può essere denunciato? Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti: qual è la differenza?
I genitori possono ricorrere a sculaccioni e sberle per farsi obbedire dai figli incorreggibili? Si tratta di un dilemma non solo educativo ma anche giuridico visto che l’uso delle maniere forti integra senz’altro un illecito penale. In tale contesto si pone il seguente quesito: si può denunciare il padre che prende a schiaffi il figlio? Approfondiamo l’argomento.
Indice
I genitori possono schiaffeggiare i figli?
La
Ogni atto violento può quindi costituire un reato, a prescindere dallo scopo per cui è stato inferto.
L’educazione non può costituire una giustificazione: ogni forma di violenza è illegale, comprese le sberle ai figli.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, si deve ritenere che lo schiaffo, se non violento e dato in funzione puramente disciplinare, sia un atto di correzione lecito.
Se però le sberle diventano frequenti, oppure uno schiaffo è in grado di provocare una grave sensazione dolorosa, allora c’è il rischio di essere denunciati.
Schiaffi ai figli: c’è abuso dei mezzi di correzione?
Il primo reato che può configurarsi nel caso in cui il genitore prenda a schiaffi il figlio è quello di abuso dei mezzi di correzione, punito con la reclusione fino a sei mesi o con pena maggiore, se dal fatto deriva una lesione personale a carico della vittima (art. 571 cod. pen.).
Secondo la Corte di Cassazione (n. 37080/2021) commette il reato di abuso dei mezzi di correzione
In buona sostanza, c’è reato se l’intensità del gesto violento è tale da travalicare il limite costituito dall’intento di rafforzare una proibizione o una punizione.
Sberle ai figli: quando è reato di maltrattamenti?
Se un tempo si riteneva lecito l’uso delle “maniere forti” nei confronti dei figli, oggi è invece pacifico l’orientamento contrario, secondo il quale l’utilizzo della violenza è sempre proibito, anche per scopo educativo.
È quindi sempre meno tollerata la possibilità di alzare le mani contro i propri figli, anche qualora questi fossero particolarmente irrequieti e disciplinati.
A dirlo è direttamente la Corte di Cassazione (9 aprile 2020, n. 11777), secondo la quale l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.
La conseguenza di tutto ciò è che il ricorso abituale a schiaffi, sculaccioni e ad altre forme di violenza integra il reato di maltrattamenti, punito con la reclusione da tre a sette anni (art. 572 cod. pen.).
Secondo la Corte di Cassazione (6 aprile 2022, n. 13157), l’uso sistematico della violenza, anche dove fosse sostenuto da un intento educativo o correttivo, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, concretizzando invece gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Insomma: il padre che picchia abitualmente il figlio può essere denunciato per maltrattamenti, anche qualora l’intento del genitore sia quello di educare la prole.
Genitore che dà una sberla al figlio in pubblico può essere denunciato?
L’atto violento commesso ai danni del proprio figlio in un luogo pubblico (via, piazza, ecc.) non cambia i termini della situazione, che continua a rimanere illegale entro i limiti sinora visti.
La differenza riguarda solamente la possibilità di sporgere denuncia: poiché i reati commessi nei riguardi dei minori sono procedibili d’ufficio, chiunque abbia assistito a un atto di violenza del genitore contro il figlio potrebbe recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia.
Schiaffi e sberle ai figli: in sintesi
Tirando le fila di quanto detto sinora, possiamo concludere affermando che:
- se lo schiaffo al figlio è dato solo ed esclusivamente in funzione disciplinare, con l’intento di rafforzare una proibizione o una punizione, senza che lo stesso sortisca alcun effetto se non una momentanea, passeggera e lieve sensazione dolorosa, non si commette alcun reato;
- se lo schiaffo, pur con intento educativo o correttivo, produce una intensa sensazione dolorosa oppure una vera lesione, si integra il reato di abuso dei mezzi di correzione;
- se gli atti di violenza (inclusi gli schiaffi) sono costanti e ripetuti nel tempo, anche se inferti con una presunta funzione educativa, scatta il reato di maltrattamenti;
- se lo schiaffo è inferto una sola volta, con violenza e senza scopo educativo, può integrarsi il reato di lesioni personali ai danni del minore.
Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo Differenze tra abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti: Cassazione.