Sigarette elettroniche usa e getta: sono legali?
Com’è regolamentato lo svapo in flaconi monouso, detti anche “Puff”; quanto liquido e nicotina possono contenere; dove si possono vendere e chi può acquistarli.
Diversi lettori ci hanno interpellato per sapere se le sigarette elettroniche usa e getta sono legali, e in caso affermativo se ci sono limiti alla vendita, anche per il quantitativo di liquido e di nicotina che possono contenere. Parliamo delle popolarissime sigarette elettroniche monouso, conosciute anche con la denominazione di “Puff” adottata da una nota marca che le commercializza. Puff è un’espressione gergale che indica il numero di “tiri”, cioè di aspirazioni, che si possono fare da ciascun flacone.
In questo articolo, scopriremo se le sigarette elettroniche “Puff”, e qualsiasi altro tipo di monouso analogo, sono legali e quali sono i limiti massimi di nicotina che ciascuna confezione non può superare. Ti diremo anche dove si possono vendere e chi può acquistarle. Iniziamo con l’esposizione delle normative che ne regolamentano l’uso e la vendita in Italia.
Indice
Sigarette elettroniche: normativa e divieti
Le sigarette elettroniche sono regolamentate dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che recepisce la Direttiva Europea 2014/40/UE (Direttiva Europea sui Prodotti del Tabacco, conosciuta anche con l’acronimo TPD).
Tale normativa definisce le sigarette elettroniche come «prodotti che possono essere utilizzati per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino», e stabilisce requisiti specifici per la produzione, nonché dispone le condizioni per l’immissione sul mercato e la vendita di questi prodotti in Italia.
Ecco i principali punti:
- notifica alle autorità: prima di essere immesse sul mercato, le sigarette elettroniche (e i relativi contenitori di liquido di ricarica) devono essere notificate al Ministero della Salute, al MIMIT (Ministero delle Imprese e Made in Italy, ex Ministero dello Sviluppo Economico) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un’informativa dettagliata sul prodotto, l’elenco degli ingredienti, i dati tossicologici e le emissioni. In sostanza è vietata la produzione artigianale di sigarette elettroniche, da parte di produttori non autorizzati e con metodi “fai da te”;
- le sigarette elettroniche devono essere confezionate con appositi accorgimenti tecnici di sicurezza e protezione, necessari per renderle “a prova di bambino”, proteggerle da rotture, impedire manomissioni; anche il meccanismo di ricarica deve evitare perdite e fuoriuscite di liquido;
- i contenitori di liquido di ricarica delle comuni sigarette elettroniche non possono superare i 10 ml (millilitri) di capacità, mentre le cartucce monouso, come quelle utilizzate nelle “Puff”, non possono superare i 2 ml (millilitri) per ciascuna; il quantitativo massimo di nicotina ammesso è di 20 mg/ml;
- le etichette devono riportare informazioni chiare e complete sul prodotto commercializzato, inclusi gli ingredienti, le avvertenze sanitarie e l’indicazione esplicita: «Tenere lontano dalla portata dei bambini»;
- è vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche ai consumatori che le acquistano nel territorio dello Stato italiano: in pratica, non si possono comprare online da rivenditori esteri.
Limiti specifici per le sigarette mononuso
Le sigarette elettroniche monouso, come le “Puff”, in quanto dispositivi che generano vapore (con o senza nicotina) rientrano nella definizione normativa di sigaretta elettronica che abbiamo esposto sopra e sono, pertanto, sottoposte alle medesime condizioni generali, compresi i
In particolare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 6/2016, il limite massimo di concentrazione di nicotina nei liquidi delle sigarette elettroniche usa e getta è di 20 mg/ml. Inoltre il volume dei contenitori di liquido di ricarica non deve superare i 10 ml, e nelle cartucce monouso la capacità del serbatoio non può eccedere i 2 ml.
È bene precisare che i liquidi utilizzati nelle sigarette elettroniche, comprese le monouso, sono composti principalmente da glicole propilenico (PG), glicerolo (glicerina vegetale), aromi e, in molti casi, nicotina che, come abbiamo appena detto, non può superare i suddetti limiti. Il glicole propilenico e il glicerolo sono le basi del liquido e determinano la quantità di vapore prodotto, mentre gli aromi (che possono essere naturali o artificiali), conferiscono il sapore caratteristico al liquido che viene inalato dal consumatore. Tutti questi ingredienti ed additivi devono essere esposti nella confezione e sono disciplinati dalla normativa italiana ed europea che abbiamo sintetizzato sopra.
Sanzioni per vendita di sigarette elettroniche monouso non conformi
La vendita di sigarette elettroniche non conformi alla legge italiana, in quanto superano il limite massimo consentito di nicotina o non rispettano gli altri requisiti di produzione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione, è soggetta a sanzioni amministrative.
Queste sanzioni pecuniarie hanno un importo compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 25.000 euro e vengono irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che è l’Ente l’ente responsabile del controllo e della regolamentazione del mercato dei tabacchi e dei prodotti correlati, comprese le sigarette elettroniche.
Nello specifico, le suddette sanzioni possono essere applicate per:
- mancata notifica al Ministero della Salute prima dell’immissione sul mercato;
- superamento del limite di nicotina consentito (20 mg/ml);
- superamento del limite di capacità delle cartucce (2 ml per le monouso);
- mancata conformità ai requisiti di sicurezza e di etichettatura;
- vendita a distanza transfrontaliera a consumatori in Italia.
Divieto di vendita ai minori e sanzioni
La vendita di sigarette elettroniche ai minori di 18 anni è vietata in Italia, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 6/2016. Questa norma si applica a tutti i tipi di sigarette elettroniche, comprese le “Puff” e gli altri tipi di monouso, e vale nei confronti di tutti i rivenditori, sia fisici che online.
Il mancato rispetto del divieto di vendita ai minori è punito con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 500 e 3.000 euro. In caso di recidiva, la sanzione può essere raddoppiata. Oltre alle sanzioni pecuniarie, il Questore può disporre la sospensione dell’attività per un periodo da 15 a 30 giorni; per i recidivi è prevista la revoca della licenza.
È importante sottolineare che le sanzioni per la vendita di sigarette elettroniche non conformi o a minorenni si applicano nei confronti dei produttori, degli esercenti e di ogni altro rivenditore, ma sono diverse da quelle previste per il mancato rispetto del divieto di fumo in luoghi pubblici, che sono disciplinate dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e successive modifiche, oltre che dai regolamenti locali, e possono essere irrogate anche ai consumatori.
Conclusioni
In conclusione, riepilogando sinteticamente quanto detto, le sigarette elettroniche monouso “Puff” sono legali in Italia e nell’Unione Europea, ma devono rispettare la normativa vigente in materia di sigarette elettroniche. In particolare, la concentrazione di nicotina non deve superare i 20 mg/ml e la capacità delle cartucce monouso non deve superare i 2 ml.
La vendita di prodotti non conformi può comportare sanzioni pecuniarie, irrogate dall’ADM. È sempre vietata la vendita di sigarette elettroniche – comprese quelle usa e getta – ai minori di 18 anni di età, e chi viola il divieto rischia, oltre alla multa, anche la sospensione dell’attività o, in caso di recidiva, la revoca.
Approfondimenti
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