Action cam in moto: è legale?

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Autore: Paolo Remer

15 marzo 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Requisiti e condizioni d’uso delle dash cam per motociclisti nel rispetto della privacy e del Codice della strada.

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Un lettore ci chiede se la action cam in moto è legale. Ha paura che le forze di Polizia possano sequestrargliela «senza motivo», cioè per il solo fatto di portarla e adoperarla per strada.

In realtà la sua preoccupazione è tendenzialmente infondata (a meno che la telecamera e i relativi filmati non vengano utilizzati per commettere reati, ma non è questo il caso che c’è stato prospettato). Tuttavia ci sono degli importanti aspetti da considerare per evitare qualsiasi rischio.

Un action cam non correttamente installata o utilizzata dal motociclista, infatti, potrebbe impattare negativamente sulla privacy delle persone coinvolte e ritratte senza il loro consenso, e, in un’altra prospettiva, potrebbe violare alcune importanti norme del Codice della strada che anche i motociclisti devono rispettare. Ma procediamo con ordine per esaminavano i vari aspetti.

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Action cam: cos’è e a cosa serve

Premettiamo che – come i “centauri” ben sanno – le action cam servono sia per riprendere i tratti di strada percorsi sulle due ruote, e in questo senso sono utili per documentare eventuali incidenti, sia per filmare scene interessanti dei propri giri in moto, soprattutto quando si fanno vacanze o gite “on the road”, e allora sorge il desiderio di pubblicare queste scene sui social o su internet: esistono, infatti, numerosi siti amatoriali dedicati a queste attività.

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Dal punto di vista tecnico, le action cam sono dispositivi dotati di telecamera e di un sistema di registrazione digitale, con archiviazione dei dati su un supporto di memoria. In ciò sono del tutto analoghe alle dash cam montate sugli autoveicoli, con l’unica differenza che, trattandosi di veicoli a due ruote, vengono posizionate sul manubrio o sul casco del motociclista (per ovvi motivi, non possono essere collocate sul cruscotto, che nei ciclomotori e motocicli manca), hanno un’alimentazione autonoma (non dalla batteria del veicolo, salvi casi particolari) e sistemi di fissaggio diversi, che sfruttano anche il corpo umano e l’abbigliamento indossato, compreso il casco (la videocamera montata in quella posizione offre un’ottima visuale e consente anche di modificarla, semplicemente ruotando la testa).

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Action cam: cosa dice il Codice della strada

Il Codice della strada non contiene norme specificamente dedicate alle action cam, o alle dash cam in genere, ma l’articolo 141 stabilisce che il conducente deve avere il totale controllo del veicolo, senza ostacoli alla visuale o limitazioni dei movimenti.

Ciò comporta che la action cam deve essere posizionata in modo tale da non compromettere nessuno di tali aspetti e, in particolare, non deve pregiudicare la sicurezza della guida: il motociclista deve mantenere in qualsiasi momento la piena padronanza del mezzo.

Perciò sarebbe illegittima, ad esempio, una videocamera “artigianale” tenuta in mano o fissata a bordo della moto con sistemi precari.

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La sanzione per chi viola queste norme di circolazione stradale è amministrativa pecuniaria, e va da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro.

La maggior parte delle action cam in commercio rispettano questi requisiti stabiliti dal Codice della strada, in quanto i dispositivi sono di piccole dimensioni, leggeri di peso, vengono montati, a seconda dei casi, o sul casco o sul manubrio della moto e sono dotate di appositi meccanismi di aggancio.

Pubblicazione di filmati realizzati con action cam: regole

Mentre l’uso personale dei video è sempre consentito (quindi puoi guardarli e riguardarli a casa senza problemi, tutte le volte che vuoi), la pubblicazione sul web e sui social dei filmati realizzati con le action cam soggiace alla

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normativa sulla privacy, e quindi deve rispettare la riservatezza dei dati personali delle persone ritratte.

Tra i dati personali non vi sono soltanto volti e altre informazioni identificative o rivelatrici di taluni aspetti della vita privata (abbigliamento, luoghi in cui i soggetti si trovano, ecc.) ma anche le targhe dei veicoli incrociati e ripresi lungo il passaggio della moto dotata di action cam.

Pubblicare un filmato su internet, o diffonderlo sui social network, equivale a metterlo a disposizione di un’ampia platea di soggetti (tendenzialmente indefinita quando si tratta di siti web aperti, e leggermente più ristretta – ma comunque rilevante e significativa – quando la pubblicazione avviene su pagine ad accesso limitato o in gruppi chiusi).

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Per evitare di incorrere in violazioni, bisognerebbe munirsi del preventivo consenso delle persone ritratte alla pubblicazione, o, in alternativa, oscurare volti e targhe (esistono molti software di videoediting che permettono di “pixellare” con facilità le immagini, rendendole irriconoscibili), a meno che non si tratti di riprese effettuate in luoghi totalmente pubblici o si tratti di diffusione legittimata dal diritto di cronaca (ad esempio, un giornalista motociclista che riprende con la sua action cam un determinato evento, o manifestazione).

Sono comunque vietate le riprese mediante action cam (o altri strumenti di videoregistrazione analoghi) compiute in luoghi di privata dimora

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. Ad esempio, un motociclista dotato di action cam non può riprendere dalla strada il giardino di un’abitazione privata.

Utilizzo dei filmati per ricostruire incidenti stradali

Se il motociclista rimane coinvolto in un incidente stradale di qualsiasi tipo (con veicoli, pedoni o anche autonomo, come una fuoriuscita di strada e conseguente caduta) può utilizzare i filmati estrapolati dalla sua action cam per ricostruire la dinamica di verificazione del sinistro.

La legge (art. 2712 del Codice civile) e la giurisprudenza riconoscono pacificamente la valenza probatoria di queste «riproduzioni meccaniche», che comprendono anche quelle cinematografiche e digitali; in questi casi la privacy delle persone coinvolte cede di fronte alle esigenze di giustizia e di difesa, che richiedono la necessità per l’interessato di far valere un proprio diritto nelle opportune sedi, civili o penali.

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Ad esempio, si può produrre il filmato alla propria assicurazione, al proprio avvocato ed anche nella causa civile instaurata per ottenere il risarcimento dei danni o in un processo penale volto ad accertare reati di lesioni stradali o di omicidio stradale.

La controparte può contestare i filmati e le immagini soltanto se li disconosce espressamente (non contestandoli in modo vago e generico) e riesce a provare un’alterazione o manomissione del contenuto.

Approfondimenti

Per saperne di più ti proponiamo la lettura di alcuni nostri articoli sulle dashcam: le considerazioni sono valide anche per le action cam di cui ci siamo occupati qui.

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