Protestare in strada è reato?

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Autore: Mariano Acquaviva

08 novembre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Mostrare il proprio dissenso con cortei e manifestazioni collettive pubbliche costituisce un illecito penale? Il blocco stradale è reato?

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Ogni democrazia prevede la libertà di dissentire dalle scelte compiute dal governo e, più in generale, dalla politica. Questo diritto, tuttavia, soffre delle eccezioni che, a seconda dei casi, possono essere più o meno stringenti rispetto alla facoltà di mostrare pubblicamente il proprio dissenso. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: protestare in strada è reato?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se i cittadini sono sempre liberi di esternare la propria contrarietà tramite cortei e altre manifestazioni pubbliche, ovviamente pacifiche. Approfondiamo l’argomento.

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È legale scendere in strada per protestare?

È legale protestare in strada, in piazza o in altro luogo pubblico; se però la manifestazione assume la forma di una riunione, cioè di un assembramento, occorre rispettare alcune regole.

La Costituzione (art. 17) garantisce infatti il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi; se però il posto scelto per ritrovarsi è un luogo pubblico (strada, piazza, ecc.), allora deve essere dato preavviso alla questura almeno tre giorni prima; il questore può vietare la riunione per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, tenuto conto anche delle circostanze di luogo e di tempo (art. 18 T.u.l.p.s.).

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Dunque, il diritto di scendere in strada è subordinato all’assenza di intenti violenti e di fatti che possano concretamente far ritenere pericolosa la manifestazione.

La questura potrebbe vietare che due cortei portatori di ideologie politiche completamente differenti possano manifestare contemporaneamente nella stessa piazza, al fine di evitare scontri.

Il preavviso non è una richiesta di permesso; di conseguenza, una volta comunicato, gli organizzatori dell’evento non devono attendere alcuna autorizzazione: la questura risponderà solo nel caso in cui ritenga di dover vietare la manifestazione o di limitarne la portata (ad esempio, a determinati luoghi pubblici).

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L’omesso preavviso legittima il questore a vietare la manifestazione; i promotori possono essere condannati all’arresto fino a sei mesi e al pagamento dell’ammenda da 103 a 413 euro. Stessa pena è prevista per coloro che, pur sapendo dell’illegittimità della manifestazione, hanno preso la parola durante la stessa.

È reato protestare gridando in strada?

La legge (art. 654 cod. pen.) punisce – a titolo di mero illecito amministrativo – le grida sediziose in un luogo pubblico o aperto al pubblico, eventualmente pronunciate durante una riunione o un corteo.

Sono “sediziose” le esternazioni che mettono in pericolo il mantenimento dell’ordine pubblico, come ad esempio quelle che inneggiano alla caduta della democrazia a favore della dittatura.

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Come detto, la condotta non costituisce reato ma un illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da 103 a 619 euro.

Se tuttavia le grida dovessero incitare alla commissione di reati, allora possono integrarsi i delitti di istigazione a delinquere (art. 414 cod. pen.) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.).

Cosa succede se la protesta diventa violenta?

È possibile che una manifestazione collettiva di protesta, inizialmente pacifica, diventi pericolosa, sfociando nella violenza contro persone e/o cose.

In questa ipotesi, l’iniziale mancato diniego non esonera la polizia dall’intervenire, anche utilizzando la forza qualora fosse necessario.

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Secondo la legge (artt. 21 ss., R.D. 18 giugno 1931, n. 773), la polizia può sciogliere la manifestazione di protesta seguendo una procedura specifica:

Coloro che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento sono soggetti a pene che prevedono l’arresto da

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un mese a un anno (art. 24, R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

Si legga, per altri approfondimenti, l’articolo dal titolo Quando la polizia può caricare.

È legale protestare occupando le strade?

Il sit-in è un reato.

Una forma di protesta pacifica diversa dai cortei con bandiere e striscioni è quella che consiste nel bloccare il traffico sulle strade, occupando la carreggiata con assembramenti e sit-in.

Questa condotta costituisce un reato. Secondo la legge (art. 1-bis, d. lgs. 22 gennaio 1948, n. 66), chi impedisce la libera circolazione su strada ostruendo la stessa con il proprio corpo è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

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Dunque, i manifestanti che pacificamente bloccano le strade (e i binari) senza autorizzazione da parte dell’autorità pubblica commettono un reato per il quale è prevista la reclusione.

Le pene sono decisamente più severe nell’ipotesi in cui il blocco stradale avvenga avvalendosi di oggetti che impediscano il normale traffico veicolare: in questa circostanza la reclusione va da uno a sei anni; la pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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