Codice deontologico forense: in vigore le nuove regole per gli avvocati

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Entrano in vigore dal 1° settembre 2025 le modifiche deliberate dal CNF: novità su riservatezza, ascolto dei minori, arbitrato, mediazione e negoziazione assistita. Previste anche sanzioni più severe per i comportamenti illeciti.

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Dal 1° settembre 2025 è ufficialmente in vigore la riforma del Codice deontologico forense, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202. Le modifiche, deliberate dal Consiglio nazionale forense (delibera n. 636/2024), interessano diversi articoli e introducono nuove regole di condotta per gli avvocati, con particolare attenzione ai doveri di lealtà e di trasparenza.

L’obiettivo è quello di rafforzare la correttezza dei comportamenti, l’indipendenza degli avvocati e di approntare una maggiore tutela delle parti assistite, soprattutto nei procedimenti alternativi al processo, che finora godevano, a livello deontologico, di garanzie minori rispetto alle cause tradizionali.

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Le principali novità

Ecco i punti salienti delle modifiche introdotte con la riforma del Codice deontologico forense. Nel loro insieme, pongono l’accento sulla lealtà, la riservatezza, l’imparzialità e l’integrità dell’avvocato, e intervengono anche per censurare alcuni aspetti illeciti della condotta professionale, in caso di violazioni delle norme deontologiche.

Riservatezza nella corrispondenza (art. 48)

L’avvocato non può consegnare al cliente la corrispondenza riservata scambiata tra colleghi, salvo in caso di subentro di un nuovo difensore, al quale il precedente collega è tenuto a consegnarla (ma anche in tal caso quest’ultimo è tenuto «ad osservare il medesimo

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dovere di riservatezza»).

Divieto di rivelare i colloqui riservati e le proposte transattive (art. 51)

Diventa espressamente vietato deporre sul contenuto di colloqui riservati con i colleghi, e di testimoniare riguardo alle lettere contenenti proposte transattive e alle relative risposte ricevute.

Lo stesso divieto vale anche per la fase di negoziazione assistita («All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale»), di cui parleremo nel prosieguo.

Obbligo di trasparenza nei procedimenti (art. 50)

In caso di presentazione di istanze o richieste ripetute e riguardanti lo stesso fatto, l’avvocato deve dichiarare anche i provvedimenti già rigettati. Viene così introdotto l’obbligo, per l’avvocato, di comunicare ai suoi assisiti «i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza», in modo da offrire una comunicazione completa.

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Ascolto dei minori (art. 56)

L’avvocato non può procedere all’audizione di un minore senza il consenso dei genitori, salvo il caso in cui vi sia una nomina a curatore speciale del bambino, diverso dai suoi genitori, o se sussiste una situazione di «conflitto di interessi» con costoro. In ogni caso l’ascolto deve avvenire con modalità che garantiscano il «preminente interesse del minore».

Conflitti di interesse in arbitrato e mediazione (artt. 61 e 62)

Viene ampliato per gli avvocati il divieto di accettare incarichi di arbitro o mediatore in presenza di rapporti professionali diretti o indiretti con i difensori delle parti intrattenuti negli ultimi due anni (anche con riferimento ad altri professionisti, soci o associati che fanno parte del medesimo studio, o con chi «eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale»).

Diventa, inoltre, obbligatoria la comunicazione scritta alle parti di qualsiasi circostanza che possa incidere sull’indipendenza dell’arbitro o del mediatore; ciò al fine di ottenere il

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consenso informato delle parti all’espletamento dell’incarico.

Negoziazione assistita (art. 62-bis)

Viene introdotto un nuovo articolo che regola il comportamento dell’avvocato nei procedimenti di negoziazione assistita: la norma riformulata ora impone obbligo di lealtà e riservatezza, divieto di pressioni sui testimoni e impossibilità di impugnare un accordo cui si è contribuito, salvo fatti sopravvenuti alla sua stipula e non conosciuti in precedenza.

Le violazioni di queste disposizioni comportano sanzioni disciplinari: censura per condotte scorrette, sospensione da 2 a 6 mesi in caso di violazione della riservatezza.

Nuova titolazione del Titolo IV

Il Titolo IV del Codice deontologico forense diventa: Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, a rimarcare l’importanza crescente degli strumenti di ADR rispetto alle classiche cause svolte nei tribunali e nelle corti.

Perché il restyling del Codice deontologico è importante

Le modifiche rafforzano i principi di

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correttezza, indipendenza e tutela delle parti vulnerabili (come i minori, ma, più in generale, tutti i clienti privati degli avvocati), estendendo le regole deontologiche anche ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ormai centrali nella gestione delle controversie.

Il Codice deontologico forense con questo restyling si adatta all’evoluzione della professione legale, sempre più chiamata a operare in contesti che vanno oltre il tradizionale contenzioso giudiziario. Le nuove norme, in particolare quelle relative all’ascolto dei minori e alla negoziazione assistita, sottolineano la centralità dei principi etici e del ruolo sociale svolto dall’avvocato.

Il CNF punta così a garantire maggiore fiducia nella professione forense e ad allineare la deontologia agli sviluppi normativi e pratici della giustizia civile e stragiudiziale, che sta assumendo un peso sempre maggiore.

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