La polizia può pedinare una persona?
Le forze dell’ordine possono seguire una persona sospettata di aver commesso un reato? Si può procedere a perquisizione senza decreto del pubblico ministero?
La polizia compie attività investigative per conto proprio oppure su delega del pubblico ministero che segue le indagini preliminari. Tra queste attività c’è anche il pedinamento? La polizia può pedinare una persona?
In buona sostanza, si tratta di capire se le forze dell’ordine possano legalmente seguire una persona eseguendo appostamenti o avvalendosi di altri strumenti, come ad esempio di geolocalizzatori nascosti a bordo del veicolo altrui. Insomma: la polizia può pedinare? Approfondiamo l’argomento.
Indice
Pedinare una persona è legale?
Pedinare una persona è legale, non essendo un’attività proibita dalla legge.
È quindi possibile seguire qualcuno, purché si trovi in un luogo pubblico (strada, piazza, ecc.) o aperto al pubblico (pub, ristorante, ecc.).
È legale perfino il pedinamento elettronico tramite sistemi di geolocalizzazione installati all’insaputa della persona attenzionata, purché non siano in grado di captare audio né video.
Seguire una persona è illegale se:
- il pedinamento arreca una molestia o un disturbo significativi (art. 660 cod. pen.);
- il pedinamento, reiterato nel tempo, causa un grave stato d’ansia o di timore alla vittima (art. 612-bis cod. pen.);
- avviene violando le norme sulla riservatezza, ad esempio effettuando intercettazioni illecite oppure installando microspie in casa (art. 615-bis cod. pen.).
La polizia può seguire una persona?
La
Come ricordato nel precedente paragrafo, infatti, il pedinamento in un luogo pubblico o aperto al pubblico è legale nel rispetto di determinati limiti.
Pertanto, la polizia può senza dubbio appostarsi per vedere dove va una persona oppure chi frequenta; è possibile perfino utilizzare gps e altri sistemi di geolocalizzazione visto che, come detto, possono essere impiegati da chiunque purché non si tramutino in strumenti di intercettazione.
È appena il caso di precisare che l’attività di pedinamento non deve necessariamente essere autorizzata dal pubblico ministero, trattandosi di attività non invasiva che non lede alcun diritto del soggetto pedinato.
La polizia che pedina una persona può anche scattare fotografie e realizzare filmati, purché ciò avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico: non è infatti necessario il consenso della persona immortalata.
Valgono tuttavia i limiti di cui al precedente paragrafo: l’attività investigativa – delegata o autonoma che sia -non può tramutarsi in una
La polizia può perquisire la persona pedinata?
Il pedinamento non può trasformarsi in una perquisizione, a meno che il soggetto attenzionato non sia colto in flagranza di reato: in questa circostanza, se c’è il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo, la polizia può effettuare immediatamente una perquisizione senza mandato, cioè senza dover attendere il decreto autorizzativo dell’autorità giudiziaria (art. 352 cod. proc. pen.).
La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pm, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.
È appena il caso di precisare che, se la perquisizione ha esito positivo, la polizia può procedere anche al
La polizia può intercettare la persona pedinata?
Le intercettazioni sono legali solo se consentite dall’autorità giudiziaria, quando si procede per reati particolarmente gravi.
Secondo la legge (art. 267 cod. proc. pen.), l’autorizzazione è data concessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pm, con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari; questi, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
Dunque, la polizia che esegue un pedinamento non può intercettare ciò che dice l’indagato mentre si trova in casa o in auto oppure mentre parla al telefono, a meno che non sia autorizzata dall’autorità giudiziaria.
Approfondimenti
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