Si può approvare il bilancio se manca quello precedente?

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Autore: Mariano Acquaviva

05 ottobre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Condominio: l’amministratore può sottoporre all’assemblea il rendiconto della gestione appena conclusa se i precedenti non sono stati approvati?

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L’amministratore deve convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale; l’inadempimento costituisce una grave irregolarità che giustifica la revoca giudiziale dell’incarico, anche su ricorso di un solo condomino se l’assemblea non vi ha già provveduto. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: si può approvare il bilancio se manca quello precedente?

Capita che il nuovo amministratore erediti una situazione condominiale disordinata e poco trasparente, caratterizzata dalla mancata redazione dei precedenti consuntivi. In ipotesi del genere, è possibile ugualmente preparare il rendiconto della propria gestione oppure occorre necessariamente sottoporre all’assemblea i consuntivi pregressi?

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Si può approvare il bilancio se manca quello precedente? Approfondiamo l’argomento.

Come funziona l’approvazione del bilancio condominiale?

L’amministratore deve redigere il consuntivo condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni (art. 1130, cod. civ.).

L’inadempimento costituisce una grave irregolarità che giustifica il ricorso all’autorità giudiziaria per la revoca dell’amministratore, su ricorso anche di un solo condomino (art. 1129 cod. civ.).

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Il rendiconto è approvato dall’assemblea in seconda convocazione con la maggioranza semplice, cioè con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136 cod. civ.).

Come ogni deliberazione, anche quella di approvazione del rendiconto può essere impugnata dai condòmini dissenzienti, astenuti o assenti entro il termine di trenta giorni (art. 1137 cod. civ.).

Cosa succede se il bilancio annuale non è approvato?

Non sussiste un obbligo di approvazione del rendiconto, per cui l’assemblea può legittimamente rifiutarlo se ritiene che contenga degli errori; in questo caso, l’amministratore deve tempestivamente apportare le necessarie modifiche per sottoporlo nuovamente al consesso.

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Se il rendiconto non è approvato, l’amministratore può ugualmente gestire il condominio raccogliendo i contributi necessari a pagare le spese per le quali la compagine si era già obbligata: è il caso delle bollette oppure delle rate dei lavori già validamente commissionati.

L’amministratore ha ugualmente diritto al compenso e alla restituzione delle anticipazioni, se in tribunale fornisce la prova documentale dell’attività svolta e dei costi sostenuti nell’interesse della compagine.

Si può approvare il rendiconto se manca quello precedente?

Secondo la Corte di Cassazione (31 marzo 2017, n. 8521), in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, nessuna norma prevede il principio dell’osservanza di una rigorosa

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sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore.

A meno che il regolamento contrattuale non preveda diversamente, è quindi legittima la delibera assembleare che approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente.

Per la Suprema Corte, i criteri di semplicità e snellezza che regolano l’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la compagine, di regolarizzare successivamente le eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti.

In buona sostanza, si può approvare il rendiconto se manca quello precedente: l’amministratore non è tenuto a regolarizzare la situazione contabile pregressa prima di far approvare il bilancio dell’ultima gestione, il quale è valido se l’assemblea emette la relativa deliberazione.

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Ciò consente al nuovo amministratore – subentrato a quello inadempiente precedente – di concentrarsi sulla redazione del rendiconto della propria gestione, in ossequio al principio di trasparenza che caratterizza ogni amministrazione condominiale.

Insomma: è legittimo approvare un bilancio condominiale senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente e senza che ciò invalidi la relativa delibera.

Si possono approvare più bilanci in una sola volta?

È possibile approvare più rendiconti all’interno di un’unica seduta assembleare, purché ogni bilancio sia distinto dall’altro e sottoposto separatamente all’approvazione dell’adunanza. È invece vietato un unico rendiconto cumulativo di più gestioni.

Approfondimenti

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