Che valore ha una denuncia senza testimoni?

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Autore: Mariano Acquaviva

18 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Si può sporgere una querela senza avere prove? È valida la denuncia presentata da chi non ha assistito ai fatti che costituiscono reato?

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La denuncia serve a segnalare un illecito all’autorità pubblica competente. Quando è diretta alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine, riguarda un fatto che – presumibilmente – costituisce un reato. In questo contesto si pone il seguente quesito: che valore ha una denuncia senza testimoni?

È opinione comune che sia inutile o perfino impossibile sporgere querela senza avere prove concrete a sostegno della propria segnalazione. Questa convinzione deriva probabilmente da ciò che accade all’interno di un processo civile, ove chi agisce in giudizio deve necessariamente produrre prove a sostegno delle proprie ragioni. Questa regola vale anche nel processo penale?

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Che valore ha una denuncia senza testimoni? Approfondiamo l’argomento.

Si può sporgere una denuncia senza testimoni?

Si può sporgere una denuncia o una querela senza testimoni.

A differenza di quello civile, il processo penale può essere intrapreso contro l’imputato anche se a suo carico ci sono solo le dichiarazioni della persona offesa.

In assenza di altri mezzi (documenti, filmati, foto, video, perizie, ecc.), la testimonianza della vittima rappresenta l’unica prova contro l’imputato.

Nel processo penale, la testimonianza della persona offesa è già una prova.

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A differenza del processo civile, la persona offesa direttamente coinvolta nella vicenda può validamente testimoniare.

Che valore ha una denuncia o una querela senza testimoni?

Una denuncia o una querela senza testimoni è valida; in questo caso, però, la testimonianza della persona offesa deve essere valutata con particolare rigore dal giudice, al fine di verificarne l’attendibilità.

Insomma: nel processo penale in cui c’è “la tua parola contro la mia”, cioè la versione dei fatti della vittima e quella – presumibilmente opposta – dell’imputato, la prima prevale solamente se priva di contraddizioni significative.

La denuncia o la querela supportata da altre prove – come ad esempio dalla testimonianza di coloro che hanno assistito al fatto oppure da valida documentazione – ha sicuramente più possibilità di condurre alla condanna dell’imputato; ciò, tuttavia, non significa che le sole

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dichiarazioni della persona offesa non siano sufficienti, come appena illustrato.

È appena il caso di ricordare che la vittima, nel momento in cui testimonia, è obbligata a dire la verità, per cui l’eventuale deposizione falsa costituisce un reato.

Si può sporgere una denuncia o una querela senza prove?

È legale sporgere una denuncia o una querela senza testimoni; come appena detto, possono essere sufficienti le dichiarazioni accusatorie della persona offesa.

È però possibile che la denuncia non provenga dalla vittima ma da una persona che ha avuto conoscenza del presunto reato commesso in maniera indiretta, ad esempio perché gli è stato riferito.

Si pensi al fratello di una donna vittima di maltrattamenti che decide di sporgere denuncia al posto della donna che non vuole presentare querela per timore delle conseguenze.

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Anche in un’ipotesi del genere la segnalazione sarebbe valida: quando i reati sono procedibili d’ufficio, chiunque può sporgere denuncia, anche una persona diversa dalla vittima.

In queste circostanze, se il denunciante ha appreso da terzi della commissione di un reato, la polizia deve sentire a sommarie informazioni colui che ha assistito all’illecito oppure che ne è stato vittima: solo in questo modo è possibile acquisire l’elemento di prova che consentirebbe di chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato.

Secondo le regole stabilite dall’ordinamento giuridico, infatti, può costituire un valido mezzo di prova solamente la testimonianza diretta e non quella indiretta, a meno che il soggetto che abbia assistito ai fatti non possa essere sentito perché deceduto, irreperibile oppure diventato totalmente incapace (art. 195 cod. proc. pen.).

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