L’avvocato può testimoniare contro l’ex cliente?
È legale la testimonianza resa dall’ex difensore? Quando sussiste il segreto professionale?
Con l’assunzione dell’incarico l’avvocato si impegna a fornire la necessaria difesa legale al proprio cliente, nell’ambito di un procedimento giudiziario o di altro affare stragiudiziale. Dal mandato derivano anche altri obblighi, come quello alla riservatezza sulle informazioni apprese dall’assistito. Ciò detto, con il presente articolo risponderemo a un quesito preciso: l’avvocato può testimoniare contro l’ex cliente?
In buona sostanza, si tratta di comprendere se un legale, dopo aver concluso o dismesso il mandato (per rinuncia o revoca), sia libero di deporre in giudizio contro colui che è stato il proprio assistito, in controversie attinenti o meno l’incarico che gli era stato conferito. Insomma:
Indice
L’avvocato può testimoniare?
Secondo la legge (art. 200 cod. proc. pen.), gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione.
Gli avvocati, dunque, possono astenersi dal testimoniare quando l’oggetto della deposizione riguarda fatti di cui hanno avuto conoscenza in ragione del mandato ricevuto; ciò, a prescindere dal fatto che l’incarico sia ancora in corso oppure che sia terminato. Si tratta del cosiddetto
L’avvocato può astenersi dal testimoniare su fatti che ha appreso da un suo vecchio assistito, il quale gli aveva raccontato di aver preso parte anche ad altri reati per i quali la polizia ancora brancolava nel buio.
Se la giustificazione addotta dall’avvocato per sottrarsi alla testimonianza non lo convince, il giudice può disporre i necessari accertamenti per verificare che l’astensione sia legittima.
Si badi bene: quella di astensione è una facoltà e non un obbligo, per cui l’avvocato potrebbe anche decidere di testimoniare, andando però incontro a conseguenze di tipo disciplinare, come diremo di qui a un istante.
L’avvocato che testimonia può essere sanzionato?
Secondo il codice deontologico forense (art. 51), salvo casi eccezionali, l’
L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
Secondo il codice deontologico, dunque, il dovere di astensione dal testimoniare dell’avvocato è ancora più esteso, comprendendo non solo ogni informazione appresa dai propri assistiti ma anche quelle conosciute discutendo con i propri colleghi.
La violazione del dovere di astenersi dal testimoniare è sanzionata con la censura.
L’avvocato può testimoniare contro il suo ex assistito?
L’avvocato può testimoniare contro il suo ex cliente su fatti estranei al mandato ricevuto.
Secondo la Corte di Cassazione (25 settembre 17, n. 22253), il segreto professionale dell’avvocato vale solo ed esclusivamente con riferimento alle circostanze di fatto apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
Dunque, l’avvocato non può eccepire il segreto professionale se è chiamato a testimoniare su circostanze che non riguardano l’incarico che ha svolto.
I limiti e le facoltà relativi alla
Dunque, qualora l’avvocato opponesse il segreto professionale il giudice, accertato che si tratta di fatti estranei al mandato, deve intimare al legale di rendere la deposizione richiesta, pena il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) che si integra non solo nel caso del teste menzognero ma anche di quello reticente, che non riferisce fatti di cui è a conoscenza.
È pur vero, però, che il segreto professionale copre non solo i fatti riguardanti direttamente l’incarico ricevuto ma anche ogni altro appreso nel suo esercizio, quindi anche circostanze che sono state rivelate in via confidenziale dal cliente all’avvocato per aiutarlo a svolgere meglio il proprio mandato.
I confini del segreto professionale non sono quindi ben definiti e per il giudice è difficile stabilire se l’astensione sia stata eccepita legittimamente o meno; è per tale ragione che raramente gli avvocati siedono al banco dei testimoni.
Approfondimenti
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