Perché il Superbonus è passato e il ponte sullo Stretto no?

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Autore: Paolo Remer

30 ottobre 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

La Corte dei Conti ha potuto bloccare il ponte sullo Stretto ma non poteva farlo con il Superbonus. Il motivo non è politico: la differenza è giuridica è sta nel tipo di atto. Un decreto legge non è sottoposto al controllo preventivo, una delibera CIPESS sì.

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Nel giro di poche ore dalla pubblicazione del nostro articolo Ponte sullo Stretto bloccato dalla Corte dei Conti: cosa succede ora?, molti lettori, nei commenti sul sito e sulla pagina Facebook, ci hanno posto una domanda ricorrente: “Perché il Superbonus è passato e il ponte sullo Stretto no?”

L’osservazione è intuitiva: il Superbonus è già costato complessivamente circa 123 miliardi di euro (e il conto finale definitivo potrebbe sforare i 150), mentre il ponte sullo Stretto di Messina costerebbe — tutto compreso —

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poco più di 13 miliardi (salve revisioni al rialzo dei prezzi di appalto dei lavori, che potrebbero portare cifra attorno ai 20 miliardi).

La politica ha subito cavalcato il paragone: Fratelli d’Italia, pur senza citare esplicitamente la Corte dei Conti, ha affermato oggi in una nota ufficiale: «Qualcuno fa male i conti, per ragioni ideologiche o di parte», mentre alcune testate di area centrodestra si sono chieste: «Dov’erano i controllori quando partì il Superbonus?».

Sembrerebbe che, stranamente, la Corte dei Conti abbia omesso di intervenire sul Superbonus – che è costato molto – e lo abbia fatto in maniera drastica, invece, nel caso del ben più “economico” ponte sullo Stretto, negando il visto e la registrazione del provvedimento e così imponendo lo stop ai lavori progettati. Ma non è affatto così, e ora ti spieghiamo perché.

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Un paragone suggestivo ma fuorviante

Il confronto tra le due vicende accostate, pur suggestivo, tuttavia non regge dal punto di vista giuridico. La differenza non è nel merito delle spese, e tantomeno in un motivo politico che avrebbe indotto la magistratura contabile a “chiudere un occhio” in modo compiacente sul Superbonus e invece ad usare il pugno di ferro nel caso del ponte sullo Stretto, ma nella competenza della Corte dei Conti a intervenire.

Nel caso del Superbonus, la Corte non ha potuto esprimere alcun giudizio preventivo perché la misura è stata introdotta con un

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decreto legge (il “Decreto Rilancio” del 2020), cioè un atto avente forza e valore di legge ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione. Per questo motivo, la Corte non poteva sottoporlo a controllo preventivo di legittimità, che è ammesso solo sugli atti amministrativi del Governo, non sulle leggi o sugli atti con valore di legge.

Superbonus: cosa ha controllato la Corte dei Conti?

Il giudizio della Corte sul Superbonus c’è stato, ma è arrivato solo a posteriori, in sede di analisi consuntiva del bilancio pubblico. Nelle relazioni del 2023 e del 2024 la magistratura contabile ha evidenziato che il Superbonus ha avuto “ricadute negative sul bilancio dello Stato”, ampliando il

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disavanzo pubblico, e ha richiamato anche l’attenzione sulle numerose frodi legate ai crediti fiscali fittizi, creati senza che vi fossero interventi reali compiuti sugli immobili, e abusivamente incassati.

Anche la Banca d’Italia e l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) hanno più volte segnalato la sostenibilità critica di questa misura, pur riconoscendone gli effetti di stimolo sull’edilizia durante la pandemia.

Il ruolo della Corte dei Conti

L’articolo 100 della Costituzione attribuisce alla Corte dei Conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

La legge n. 20 del 1994 disciplina in dettaglio le procedure, e specifica che questo controllo preventivo deve avvenire

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esclusivamente su atti non aventi forza di legge, e ne fornisce l’elencazione. Tra questi rientrano le delibere del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile): l’organo, istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha deliberato l’approvazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina e ha assegnato i finanziamenti per la sua realizzazione.

Proprio questo provvedimento è finito nel mirino della Corte dei Conti (che all’esito dell’esame svolto ha negato il visto e la registrazione), in quanto si trattava di un atto soggetto al suo controllo preventivo. L’intervento della magistratura contabile, dunque, era perfettamente previsto dalla legge, essendo la delibera un tipico provvedimento amministrativo e non un atto legislativo (come, invece, era il decreto legge che ha lanciato il Superbonus).

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Perché la Corte non poteva “fermare” il Superbonus

La differenza, dunque, è tutta qui:

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 406 del 1989, aveva chiarito che né i decreti legge né i decreti legislativi possono essere sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, perché questo implicherebbe un inammissibile conflitto tra due diversi poteri dello Stato.

Ecco, dunque, perché il Superbonus “è passato” e il ponte sullo Stretto no: non certo per una scelta politica o economica della Corte dei Conti, bensì per la diversa natura giuridica degli atti.

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