Il nuovo minimo non pignorabile della pensione

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Autore: Redazione

29 giugno 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Minimo vitale oltre il quale il pignoramento della pensione non può spingersi.

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La pensione non si pignora più oltre la soglia: insieme ai nuovi limiti di pignoramento dello stipendio, la nuova riforma della giustizia [1] ha finalmente chiarito il limite di “intangibilità” della pensione, oltre il quale, cioè, il pignoramento non può spingersi; è quello che, in passato, è stato definito come il minimo vitale. Ma se in passato la definizione del minimo vitale era, di fatto, rimessa all’interpretazione dei singoli giudici (sussistendo una lacuna normativa mai colmata dal legislatore), ora la legge pone fine alle incertezze e individua, in termini numerici, la soglia oltre la quale la

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pensione, al netto del pignoramento, non può mai scendere.

Il nuovo limite di pignoramento della pensione

Con la nuova disciplina, la pensione non può più essere pignorata per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Solo la parte eccedente tale ammontare sarà pignorabile nei limiti di legge, ossia nella misura massima di un quinto (1/5). Attualmente, secondo l’INPS, la misura massima dell’assegno sociale è pari a € 448,52, per l’anno 2015 e quindi la quota di pensione pignorabile sarà quella eccedente la somma di € 672,78

Ossia: 448,52 + 50% di 448,52 (pari a 224,26) = 672,78.

Per fare un esempio, se un pensionato percepisce € 900,00 mensili, il pignoramento del quinto della pensione dovrà essere calcolato solo sulla differenza tra € 900 (la pensione) e 672,78 (minimo non pignorabile) e cioè quindi su € 227,22. Il creditore, in ipotesi, potrà ricevere mensilmente solo un quinto di € 227,22 cioè € 45,44.

Ricordiamo che la misura dell’assegno sociale può essere oggetto di aggiornamenti. Pertanto, è necessario verificare dal sito dell’Inps l’esatto importo che, per l’anno in corso, come detto, ammonta ad euro 448,52.

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