Detrazioni ristrutturazioni: “parlante” è il bonifico, non la fattura

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Autore: Redazione

21 agosto 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Ai fini dell’agevolazione fiscale per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia, la fattura deve precisare che si tratta di ristrutturazione con detrazione fiscale del 50%, i dati della pratica edilizia, ecc. oppure può essere generica?

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La legge prevede la detrazione fiscale del 50% sulle spese di ristrutturazione [1] anche per l’acquisto di materiali necessari ai lavori (si pensi, piastrelle, porte, ecc.); a tal fine non c’è una indicazione specifica da riportare in fattura. È sufficiente indicare il nominativo dell’intestazione e l’oggetto della cessione (ad esempio, cessione di porte, piastrelle,) e la relativa aliquota Iva.

Per lo schema delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni in casa, consulta la nostra guida

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A dover essere dettagliato, invece, è il bonifico bancario fatto al fornitore. In pratica, il bonifico bancario di pagamento deve essere “parlante”, ossia deve contenere il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva del fornitore della materia prima e una casuale di pagamento identificativa del pagamento che può essere il numero di fattura o l’indicazione della norma di riferimento della detrazione del 50% [2].

Insomma, il bonifico parlante è qualcosa di ben diverso e specifico rispetto al bonifico ordinario. Tant’è vero che, in caso di errore o disattenzione, il contribuente rischia di non vedersi riconosciute le agevolazioni fiscali.

Per sapere cos’è e come funziona il bonifico parlante, consulta la nostra guida.

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