Condominio: reato gettare rifiuti dal balcone?

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Autore: Mariano Acquaviva

22 gennaio 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Terriccio, fango, mozziconi di sigaretta, spazzatura, briciole e polvere: i comportamenti vietati per chi sporca il cortile o il balcone del vicino sottostante.

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Il vicino che abita al piano superiore butta continuamente molliche, cicche di sigarette e acqua facendo finire i rifiuti direttamente sul balcone di sotto. Per non parlare dell’acqua di scolo delle piante che, quando innaffiate in abbondanza, cade giù sul terrazzo altrui. Cosa si può fare in questi casi? È reato gettare i rifiuti dal balcone del condominio?

Secondo la giurisprudenza, il condomino che butta rifiuti dal balcone o dal terrazzo sporcando il giardino sottostante o i balconi dei vicini è colpevole del reato di «

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getto di cose pericolose» previsto dal codice penale [1]: la norma sanziona il comportamento di chi getta o versa, in un luogo pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, oppure nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

Dunque, non è solo l’oggetto potenzialmente pericoloso a finire nel mirino della norma, ma anche tutti quegli altri oggetti o liquidi che possono sporcare la proprietà altrui o condominiale. Ma procediamo con ordine e vediamo quando, in condominio, è reato gettare rifiuti dal balcone.

Buttare spazzatura e rifiuti dal balcone: è reato?

Secondo la Cassazione

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[2], va condannato l’uomo colpevole di ripetuti gettiti di spazzatura dal proprio balcone, tutti destinati a cadere sullo spiazzo condominiale.

A inchiodare il responsabile dei gesti incivili sono sufficienti le fotografie del vicino che dimostrano in quali condizioni era stato ridotto il cortiletto sottostante.

La Suprema corte sottolinea che la responsabilità dell’imputato può essere basata anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, se queste, dopo verifiche più rigorose di quelle riservate ad altri testimoni, risultano attendibili.

Sul reato di gettito di cose pericolose si è più volte espressa, in passato, la Cassazione. In un’occasione [3] ha condannato un condomino che gettava

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mozziconi di sigarette e candeggina su quello sottostante. In questi casi, quando la condotta è reiterata, può scattare anche l’aggravante.

Perché sussista il reato non è necessaria la malafede e la volontà di arrecare fastidio e disturbo; è sufficiente la colpa, cioè un comportamento particolarmente negligente e sprezzante delle regole del vivere civile.

Rientra ancora nel reato in commento il comportamento di chi innaffia le piante e fa cadere, sulle proprietà sottostanti, il fango e il terriccio conseguente al debordare dell’acqua dai vasi [4].

È altresì reato chi non presta il dovuto controllo sul proprio animale da appartamento e consente che gli escrementi o l’urina del cane o del gatto finiscano ai piani bassi

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[5].

Al contrario, resta immune da condanna chi è responsabile della pioggia di polvere e briciole conseguenti allo sbattimento dei tappeti e della tovaglia da pranzo.

In proposito, secondo la Corte Suprema [6], il condomino che scuote tappeti o tovaglie, facendo così cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante, non risponde del reato di getto pericoloso di cose per impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone.

Tale norma, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.

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Diversa è la situazione se briciole e polvere sono miste ad acqua o ad altri liquidi, aumentandone così la capacità “imbrattante” idonea a far scattare il reato.

In un’altra sentenza la Cassazione si è trovata a decidere [7] se il reato di getto di cose pericolose può scattare anche quando la “vittima” dei rifiuti gettati dal balcone del piano di sopra non è costituita da una persona ma da alcune cose, come i divani e le sedie.

Secondo i Supremi giudici, la contravvenzione in commento non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone; tuttavia, «ai fini della configurabilità del reato di “getto pericoloso di cose” non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone».

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Per cui, se i rifiuti hanno interessato il balcone, cioè «un luogo abitualmente frequentato dalle persone che abitavano l’appartamento» allora il reato sussiste. Infatti non si guarda tanto a chi o cosa sia stato imbrattato, ma alla potenzialità che l’uomo ne potesse essere vittima.

Quindi, buttare rifiuti dal balcone sul piano di sotto, quando l’acqua, le sigarette, la terra e finanche le cartacce possono raggiungere delle persone, è sempre reato anche se queste non vengono materialmente sfiorate.

Reato di getto pericoloso di cose: in cosa consiste?

Il reato di getto pericoloso di cose previsto dall’art. 674 del codice penale tutela l’incolumità delle persone.

Si tratta di un

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reato di pericolo [8], finalizzato a prevenire esiti dannosi per le persone, conseguenti al getto o versamento di cose atte a offendere, imbrattare o comunque molestare, ovvero all’emissione di gas, vapori o fumi idonei a cagionare i medesimi effetti [9].

Le cose o le emissioni debbono essere atte a imbrattare sia il corpo della persona che i suoi vestiti; oppure a molestare, vale a dire a recare disagio, fastidio o disturbo, in modo da turbare la tranquillità o la quiete delle persone.

La norma punisce il getto pericoloso di cose che avviene «in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso».

Attraverso i luoghi di pubblico transito

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, anche di proprietà privata, passa normalmente un numero indeterminato di persone; luogo privato ma di comune o altrui uso è quello il cui utilizzo non sia riservato esclusivamente all’agente.

È sufficiente la colpa, purché sussista la prova della consapevolezza della natura vietata dell’emissione, secondo paradigmi d’illiceità speciale.

Come detto, scatta il reato di getto di cose pericolose in una molteplicità di casi: dalle esalazioni maleodoranti di stalle o animali alla diffusione di polveri nell’atmosfera, dal lancio di uova o sassi al getto d’acqua all’interno dell’abitazione altrui, dallo sparo con arma ad aria compressa al getto di anticrittogamici da un elicottero, dal versamento di deiezioni di animali incustoditi alla emissione di sostanze volatili che emanino odori suscettibili di arrecare disturbo, disagio o fastidio alle persone.

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La contravvenzione si consuma nel momento in cui si ha il getto, il versamento o l’emissione dei fumi o vapori. Non è necessario che si realizzi un effettivo danno, essendo sufficiente l’idoneità della cosa gettata o versata o dell’emissione di gas, fumo o vapori, ad offendere, imbrattare o molestare persone.

Per quanto riguarda la sanzione è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro 206.

Si può procedere d’ufficio: ciò significa che chiunque può sporgere denuncia, anche una persona diversa dalla vittima.

Qualora le forze dell’ordine dovessero assistere a un fatto del genere, potrebbero intervenire autonomamente per sanzionare il colpevole: si pensi, ad esempio, a un carabiniere in servizio che assiste, proprio davanti ai suoi occhi, a una signora che dal secondo piano getta i sacchi dell’immondizia direttamente dal balcone.

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Si possono denunciare i cattivi odori?

Secondo la giurisprudenza, in tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla intollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo [10].

Gettare rifiuti dal balcone: giurisprudenza rilevante

Di seguito una rassegna delle principali sentenze riguardanti il reato di getto pericoloso di cose

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Cassazione penale sez. III, 17/06/2022, n. 32038

Deve essere confermata la penale responsabilità del titolare di un allevamento di cani in ordine alla contravvenzione di getto pericoloso di cose per aver detenuto gli animali in condizioni di scarsa pulizia con conseguenti esalazioni sgradevoli per i vicini, non trovando applicazione l’esimente dello stato di necessità invocata dall’imputato circa l’impossibilità di attendere ai compiti di pulizia degli ambiti in cui erano allocati gli animali per sopraggiunte patologie impeditive, atteso che tale attività ben avrebbe potuto essere fronteggiata con la delega a soggetti terzi.

Cassazione penale sez. III, 11/01/2021, n. 7397

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Il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all’all’art. 674 cod. pen. è costituito dalla polizia di sicurezza a presidio dell’incolumità pubblica, relativamente all’interesse di prevenire i nocumenti più o meno gravi alle persone derivanti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o turbare la tranquillità; si tratta di reato di pericolo onde è sufficiente alla sua integrazione l’espletamento di una condotta concretamente idonea al nocumento dell’interesse salvaguardato, senza che ne occorra l’offesa effettiva (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’imputata che con una secchiata d’acqua aveva allontanato gli escrementi di piccioni presenti sulla strada, a pochi passi dalla sua casa, e con una scopa li aveva indirizzati, sfruttando anche il deflusso dell’acqua, verso la casa della vicina).

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Cassazione penale sez. III, 13/07/2020, n. 23582

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di “molestia” che integra la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità“, e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone previsto dall’art. 844 cod. civ. e sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni sulla realtà esterna.

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Cassazione penale, Sez. III, 26/09/2018, n. 41694

In tema di getto pericoloso di cose, la clausola “nei casi non consentiti dalla legge”, prevista dall’art. 674 cod. pen. ai fini della punibilità delle emissioni di gas, di vapori o di fumo, è riferibile solo alle emissioni che possono essere specificamente autorizzate in base a disposizioni amministrative e non alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone di cui alla prima parte della norma citata.

Cassazione penale, sez. III, 19/09/2017, n. 56065

Lo sversamento di liquami in strada pubblica configura il reato di cui all’art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), per il quale non è necessaria la verifica di un danno concreto ed attuale, essendo sufficiente l’attitudine della condotta all’offesa delle persone.

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Cassazione penale, sez. III, 01/06/2017, n. 5763

Integra il reato di getto pericoloso di cose lo sversamento di acque maleodoranti e ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati.

Tribunale Benevento, 23/12/2016, n. 2129

Non integra il reato di getto pericoloso di cose la condotta di chi getta un liquido nero per sporcare la biancheria stesa sul balcone. Sporcare i panni stesi su di un balcone con del liquido nero da parte di un condomino non integra il reato di cui all’art. 674 c.p. poiché riguarda esclusivamente una res, mentre la fattispecie tutela le persone che dal getto pericoloso di cose vengano imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità.

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Cassazione penale, sez. III, 14/12/2016, n. 19968

Quando l’offesa ha ad oggetto solo le cose e non anche le persone non è configurabile contravvenzione di getto pericoloso di cose. La contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l’art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen.).

Cassazione penale, sez. III, 22/11/2016, n. 14467

La previsione dell’art. 674 c.p. comprende anche le emissioni olfattive moleste.

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