Separazione e debiti ex coniuge
Quale responsabilità ha il coniuge – marito o moglie che sia – per le obbligazioni contratte dall’altro e come prevenire o evitare il pignoramento da parte dei creditori?
Capita spesso, in una coppia, che uno dei due abbia accumulato numerosi debiti con creditori privati (ad esempio le banche) o con il fisco (ad esempio l’Agenzia Entrate Riscossione). Nel caso di conviventi (cosiddetta “famiglia di fatto”) i problemi economici dell’uno non si trasferiscono all’altro il quale non rischia nulla, salvo abbia firmato una fideiussione (ossia una garanzia); in quest’ultima ipotesi, infatti, risponderà dell’insolvenza altrui con il proprio patrimonio. Invece, nel caso di marito e moglie la questione si pone solo se i due sono in regime di comunione, non anche in separazione dei beni. Con la separazione dei beni, infatti, a differenza di quanto avviene con la comunione, i debiti (come del resto anche le proprietà) non si dividono tra i coniugi e restano in capo a chi li ha contratti.
Ragion per cui, spesso, le coppie si separano in tribunale solo in modo fittizio proprio al fine di tenere distinti i due patrimoni e far sì che i creditori dell’uno non possano soddisfarsi sui beni dell’altro. In alcuni casi si procede a una semplice separazione dei beni, modificando cioè dal notaio il regime patrimoniale della comunione in precedenza adottato. Ma quali sono le implicazioni tra separazione e debiti dell’ex coniuge? La casistica è variegata, per cui sarà bene rispondere alle domande più frequenti che, sul tema, vengono solitamente poste.
Indice
Se mi separo che fine fanno i debiti di mio marito?
Il caso tipico è quello della donna che, non svolgendo attività commerciale, imprenditoriale o professionale, teme che i debiti contratti dal marito nell’ambito del lavoro si possano ripercuotere su di lei e sui propri figli. Lo stesso dicasi per i debiti di natura fiscale, derivanti da accertamenti o mancato pagamento delle imposte.
Come detto il problema della responsabilità patrimoniale del coniuge si pone solo per le coppie in comunione dei beni. In tal caso le soluzioni sono due:
- marito e moglie optano per la separazione dei beni: si recano cioè da un notaio e modificano il regime patrimoniale. Da tale momento i due patrimoni si considerano divisi e distinti;
- marito e moglie si recano in tribunale e, con un atto consensuale sottoscritto da almeno un avvocato, si separano (senza dover necessariamente procedere poi al divorzio).
Ciascuna di queste due opzioni presenta vantaggi e svantaggi. Vediamoli singolarmente.
Separazione dei beni
La separazione dei beni crea patrimoni distinti solo a partire dal momento in cui viene realizzata. Non ha cioè effetti retroattivi. Per il passato, ossia per tutti i debiti già contratti, resta la
Si deve ricorrere alla separazione quindi ancor prima di contrarre obbligazioni. Una separazione realizzata dopo la firma di un contratto (ad esempio un mutuo) non serve a nulla anche se la morosità non si è ancora manifestata (non conta infatti il momento in cui si smette di pagare ma quello in cui si crea il debito, ad esempio con la stipula di un finanziamento).
Il vantaggio di questa opzione è che presenta un costo non elevato e si risolve in poche ore, con un appuntamento dal notaio.
Separazione fittizia dei coniugi
I coniugi potrebbero, in alternativa, optare per una separazione giudiziale: presentano un atto di ricorso in tribunale, con l’ausilio di un avvocato, con cui dichiarano di volersi separare. Il costo è di circa 50 euro di contributo unificato oltre alla parcella del legale.
Il vantaggio di questa soluzione è che impedisce ai creditori dell’uno, anche se già esistenti, di soddisfarsi sull’altro. Tuttavia, come abbiamo spiegato in Finta separazione consensuale, la legge consente ai creditori, entro cinque anni
Anche in questo caso, però, la separazione vale solo per il futuro e non per i debiti passati. In altri termini, come abbiamo già approfondito nell’articolo Debiti dei coniugi: come si dividono in caso di separazione?, la divisione dei debiti vale solo nei rapporti tra i coniugi e non per i creditori. Questi ultimi pertanto, anche dopo la sentenza del giudice che dichiara la separazione o il divorzio, potranno eseguire un pignoramento nei confronti dell’uno o dell’altro coniuge. Ad esempio, se Mario e Giovanna si separano con un debito rimasto insoluto di 6mila euro, i creditori potranno agire sia contro il marito che contro la moglie; chi però paga per intero può esigere dall’altro il rimborso della sua parte (la metà) del debito.
Dunque, contrariamente a quanto si crede, così come prima del divorzio i creditori potevano aggredire l’altro coniuge, questi lo potranno fare anche dopo la definitiva separazione di moglie e marito.
Separazione effettiva dei coniugi
Potrebbe succedere che marito e moglie intendano davvero separarsi, senza voler simulare alcunché. In tale ipotesi sarà più difficile, se non impossibile, che i creditori dimostrino l’intento fraudolento. Ci si chiede però che fine fa l’eventuale casa assegnata all’ex moglie se dovesse essere oggetto di pignoramento e vendita all’asta. Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione [1], si possono verificare due diverse situazioni:
- se la moglie ha trascritto la sentenza di separazione, con l’assegnazione della casa nei pubblici registri immobiliari, non può essere mai sfrattata e tale provvedimento del giudice è opponibile ai creditori;
- se invece la moglie non ha trascritto la sentenza, il provvedimento del giudice è opponibile solo per nove anni, dopo i quali l’assegnataria dovrà abbandonare l’immobile.
Difatti, dice la Corte, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data di assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
I coniugi arriveranno poi al divorzio che non cambia le carte in tavola rispetto alla separazione con riferimento ai debiti. Leggi sul punto Debiti e divorzio: che fare?
Se il coniuge ha firmato una fideiussione
Tutte le soluzioni appena prospettate non hanno alcuna utilità se il coniuge non debitore ha fatto da garante all’altro. In tale ipotesi, infatti, anche in caso di separazione, egli resterà responsabile dell’intero debito (e non solo di metà). Né è possibile togliersi da garante del prestito, salvo vi sia – circostanza improbabile – il consenso del creditore.
Pignoramento dei beni del coniuge
In presenza di una coppia in comunione dei beni i creditori possono pignorare il 50% dei beni di entrambi i coniugi. Se però si tratta di un immobile, l’esecuzione forzata avrà ad oggetto l’intero bene (se non può essere diviso in natura); la metà del ricavato dovrà essere restituita al coniuge non debitore.