Diritto all’oblio su Facebook
Privacy e reputazione online: come cancellare scritti diffamatori o vecchi dai social network e da Google.
La sentenza della Corte di Giustizia Ue dello scorso 3 ottobre ha aperto il delicato tema del diritto all’oblio su Facebook, ossia il diritto degli utenti di veder cancellati post e discussioni che li riguardano quando ormai i fatti sono obsoleti e, quindi, lesivi della propria privacy.
Si tratta di una pronuncia storica, che va letta in relazione con un’altra sentenza di pochi giorni prima, sempre a firma della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha trattato invece il differente tema del diritto all’oblio su Google e sugli altri motori di ricerca.
Che differenza c’è tra le due situazioni? È possibile cancellare uno scritto che lede la reputazione online di una persona se questo è contenuto in un social network come Facebook? La procedura è più facile o più difficile se si rivolge invece al titolare di un sito internet (ad esempio un giornale)? Come si esercita il diritto all’oblio su Facebook?
In questa breve guida, cercheremo di guidarti sull’argomento e spiegarti come funziona il diritto all’oblio su Facebook. Tuttavia, prima, dobbiamo fare un breve passo indietro.
Indice
Il diritto all’oblio su Google
Per comprendere cos’è il diritto all’oblio e come funziona dobbiamo ricorrere a un esempio pratico.
Gregorio è stato condannato sei anni fa per truffa. La notizia ha fatto il giro del web. Nel frattempo, Gregorio è stato processato, condannato e ha scontato la pena. Ora che tutto il suo calvario giudiziario è finito, Gregorio tenta di ricostruirsi una vita. Lo fa partendo dalla ricerca di un lavoro onesto. Ma questo per lui diventa impossibile, perché ogni datore di lavoro a cui si rivolge, nel fare ricerche su di lui tramite internet, si accorge della condanna. Gregorio decide di chiedere la cancellazione di tutte queste notizie sul suo conto in quanto non più attuali e, ormai, pregiudizievoli per la sua reputazione.
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La giurisprudenza ritiene che a ciascun soggetto spetti il diritto ad essere “dimenticato”: la pena per un delitto o altro illecito è solo quella prevista dall’ordinamento. Non vi si può aggiungere anche la pubblica “gogna” – quella di internet e dei giornali – che altrimenti sarebbe un ulteriore peso, peraltro non previsto dalla legge. Del resto, se è vero che la funzione della pena non è tanto castigare, ma consentire la “redenzione” del colpevole e favorirne il reinserimento nella società, il fatto che questi sia additato come “soggetto pericoloso” vita natural durante impedisce la realizzazione di tale finalità.
Dall’altro lato, il diritto a essere informati spettante a ciascun cittadino viene garantito dalla cronaca che, per sua natura, ha ad oggetto solo fatti attuali e di pubblico interesse. Quando tali fatti non sono più attuali, non hanno ragione di essere ripescati. Ciò era evidente quando i giornali erano fatti di carta: all’epoca si pubblicavano solo le notizie del giorno e, dopo 24 ore, il quotidiano serviva per pulire i vetri. Oggi, invece, con internet, anche le notizie più vecchie tornano sempre a galla grazie ai motori di ricerca. È come se ogni giorno, sul giornale, fosse pubblicata sempre la stessa notizia della condanna penale di Gregorio.
Ecco perché – salvo quando il fatto rivesta un rilievo storico (si pensi alle stragi degli anni 70 in Italia o ai processi contro i clan mafiosi) – il colpevole ha diritto a chiedere, ai titolari dei contenuti (ossia ai proprietari dei siti internet) di cancellare le notizie ad esso pertinenti dopo un “certo periodo”.
Qui urgono due precisazioni:
- la legge non ha mai definito il diritto all’oblio, essendo solo una previsione giurisprudenziale, anche se ormai pacifica. Ne deriva che il termine dopo la quale la notizia va cancellata non è certo. Di solito, per le sentenze di condanna, si fa riferimento a 2-3 anni;
- quando si parla di “cancellazione” non ci si riferisce necessariamente alla notizia per intero. La Cassazione ha detto che ci sono tre possibili vie:
- a) cancellazione dell’articolo per intero e quindi della pagina web;
- b) cancellazione del nome del soggetto coinvolto con indicazione di semplici iniziali di fantasia;
- c) cancellazione dei meta-tag ossia dei codici che consentono al motore di ricerca, alla digitazione di un determinato nome e cognome, di atterrare sulla pagina “incriminata”. In questa terza ipotesi, la pagina resterebbe sull’archivio interno del sito, ma non sarebbe più indicizzata e nessuno la potrebbe visionare digitando quel determinato nominativo su Google.
Diritto all’oblio su Google: le precisazioni della Corte di Giustizia
Due storiche sentenze della Corte di Giustizia hanno definito meglio i confini del diritto all’oblio. Una prima pronuncia del 2014 ha stabilito che anche Google è responsabile dei dati dei soggetti i cui nomi sono indicizzati dal motore di ricerca. Per cui chiunque voglia esercitare il diritto all’oblio può anche rivolgere una specifica richiesta a Google chiedendo di deindicizzare la pagina incriminata. Il più delle volte, però, Google non lo fa, ritenendo che il contenuto rivesta ancora interesse collettivo. In quel caso ci si può rivolgere al titolare del sito internet che operi una delle tre opzioni prima evidenziata. In caso di sua mancata risposta, si può fare un
Per sapere di più in merito a come cancellare un contenuto da Google, consulta le nostre due guide:
La seconda sentenza a firma della Corte di Strasburgo è intervenuta proprio nel 2019. In essa, la Corte ha ribadito il dovere di Google di cancellare i risultati dal motore di ricerca ma solo nelle sue versioni europee (Google.it, Google.uk, Google.es, Google.fr, Google.de, ecc.) e non, invece, nella versione “americana” che è anche quella mondiale (Google.com). E ciò perché solo le “dislocazioni” europee del motore di ricerca sono soggette alle pronunce della Corte di Giustizia.
Leggi Diritto all’oblio: Google obbligato a cancellare i link solo in Europa.
Diritto all’oblio su Facebook
Il diritto all’oblio su Facebook presenta alcune complicazioni e, dall’altro, delle agevolazioni. In merito al primo aspetto bisogna ricordare che Facebook non indicizza contenuti terzi, ossia prelevati dal web, non funge cioè da motore di ricerca. È al contrario una piattaforma di condivisione di dati e informazioni caricati in autonomia dagli utenti, una scatola vuota in cui questi ultimi scrivono ciò che vogliono senza censura (almeno iniziale). Il che vuol dire che non ci può essere un sito o una pagina da deindicizzare.
Ma allora come cancellare informazioni, foto, scritti e altri commenti da Facebook?
Se anche il titolare del profilo può, nelle impostazioni della privacy, non rendere indicizzabili i propri contenuti, non è detto che ciò avvenga. Sicché, tramite una ricerca su Google, nel digitare nome e cognome di una determinata persona potrebbe apparire anche una pagina Facebook.
In questo caso, sarà bene che la richiesta di cancellazione del contenuto illecito venga presentata direttamente al titolare del profilo o dell’amministratore del gruppo su cui è stata scritta. Tuttavia non sempre le persone sono così avvedute e giuridicamente colte da comprendere l’obbligatorietà del comportamento loro richiesto. Ecco perché bisogna prepararsi al peggio.
Così, in seconda battuta, la richiesta di diritto all’oblio (ossia di cancellazione del testo lesivo della privacy) andrà inoltrata a Facebook. Che tuttavia è ancora più restio di Google a cancellare i propri contenuti, seppur illeciti. Quelle poche volte che il social risponde, gira la patata bollente sull’autore dello scritto lavandosi le mani per le condotte illecite altrui (tanto peraltro prevede la direttiva europea sui servizi elettronici che esonera da ogni responsabilità l’intermediario).
A quel punto, non resta che avviare una causa in tribunale. Il giudice ordinerà a Facebook la cancellazione della pagina o del contenuto o dello stesso profilo se l’azione illecita è stata ripetuta più volte e c’è pericolo di reiterazione. Nello stesso tempo, Facebook non potrà più far finta di nulla.
Qui interviene l’ultima sentenza della Corte di Giustizia in cui ha condannato Facebook a cancellare tutti i contenuti illeciti, anche quelli simili, su tutta la piattaforma. Quindi, qui non c’è più una versione europea e una francese, una spagnola e una americana: la piattaforma è unica, sicché la cancellazione dovrà essere fatta a livello planetario.
Leggi Facebook condannato: i post illeciti andranno cancellati subito.