Differenza tra accertamento, cartella e ingiunzione di pagamento

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Autore: Redazione

27 gennaio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Che differenza c’è tra avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, cartella esattoriale, cartella di pagamento e ingiunzione di pagamento.

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Hai alcuni debiti con il Fisco. Per sapere come difenderti dalle richieste di pagamento hai eseguito alcune ricerche su internet. A conti fatti, hai acquisito così tante informazioni da avere le idee più confuse di prima. In particolare, non ti è chiara la differenza tra avviso di accertamento, cartella di pagamento, cartella esattoriale e ingiunzione di pagamento. Sembrano termini tra di loro molto simili, ma non hai idea se si tratti di sinonimi o di concetti differenti. Hai bisogno insomma di un chiarimento semplice e immediato per capire quale tipo di azione intraprendere, quanto tempo hai per chiamare un avvocato e fare ricorso, cosa rischi se non paghi.

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Quello che leggerai in questa pagina fa proprio al caso tuo: se, infatti, non sai quali significati la legge attribuisce a tali termini, qui di seguito potai chiarire ogni tuo dubbio. Ma procediamo con ordine.

Che differenza c’è tra Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione

Non puoi comprendere che differenza c’è tra avviso di accertamento fiscale, cartella di pagamento, cartella esattoriale e ingiunzione di pagamento

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se prima non hai chiari i poteri del Fisco e gli organi legittimati ad esercitarli.

Quando, di solito, si parla di «Amministrazione Finanziaria» ci si riferisce a tre organi diversi:

Si tratta di enti pubblici legittimati all’accertamento e alla gestione delle entrate fiscali destinate allo Stato.

Questi organi lavorano a stretto contatto con altri due organi:

Alla luce di ciò, è facile comprendere

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che differenza c’è tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione: alla prima spetta l’attività prodromica di verifica e accertamento dell’evasione, alla seconda la successiva fase di recupero forzato dei suddetti crediti.

Che cos’è l’avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è l’atto inviato dall’Agenzia delle Entrate con cui viene chiesto il pagamento spontaneo al contribuente a cui sia stata contestata l’evasione o l’irregolarità fiscale. È anche l’atto che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione per evitare l’intervento dell’Agente della Riscossione e, quindi, il pignoramento. Esso, pertanto, precede la notifica della

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cartella esattoriale di cui parleremo a breve.

Possiamo definire l’avviso di accertamento come il risultato di una precedente fase amministrativa di indagine, controllo e verifica eseguita dall’ufficio delle imposte (appunto l’Agenzia delle Entrate). Si tratta di un procedimento interno cui di solito non partecipa il contribuente. Tale attività sfocia appunto in un atto definitivo che viene portato a conoscenza del suo destinatario con raccomandata a.r.

In alcuni casi, l’avviso di accertamento viene preceduto da un avviso bonario o da altre comunicazioni che consentono al contribuente di intervenire in anticipo anche allo scopo di presentare le proprie difese (si pensi ai questionari per gli accertamenti sintetici o all’avviso di presentarsi presso l’ufficio per fornire le motivazioni in merito alla disponibilità della somma di denaro contestata).

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Ci sono 60 giorni per contestare l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. L’organo competente non è il tribunale ordinario, ma la Commissione Tributaria Provinciale (in primo grado) e Regionale (in secondo grado).

Se non impugnato nel termine di legge, l’accertamento diviene definitivo anche se illegittimo o infondato. Il che significa che non si potranno impugnare i successivi atti – come appunto le già citate cartelle esattoriali – sul presupposto di un precedente accertamento illegittimo, ma non contestato.

Oggi, gli avvisi di accertamento per l’omesso versamento delle imposte dirette (quali Irpef, Ires) e le relative addizionali, l’Irap, l’Iva, l’IVIE e IVAFE sono detti

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avvisi di accertamento esecutivi. Sono atti che, già da soli, consentono all’esattore di procedere al pignoramento senza bisogno di notificare anche la cartella esattoriale.

In pratica, l’avviso di accertamento esecutivo è un provvedimento amministrativo autoritativo ed esecutivo che consente – nei casi previsti dalla legge – l’esecuzione forzata dell’obbligo di pagamento richiesto.

Cosa sono la cartella esattoriale e la cartella di pagamento?

La cartella esattoriale e la cartella di pagamento sono la stessa cosa: si tratta cioè di sinonimi. È un atto emanato da Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito del controllo fatto da un organo dell’amministrazione finanziaria o altro ente pubblico (si pensi all’avviso di pagamento dell’Inps).

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La cartella esattoriale costituisce il cosiddetto «titolo esecutivo» ossia il documento che precede e legittima il pignoramento e le misure cautelari (ipoteca, fermo), senza il quale appunto tali azioni sarebbero illegittime.

La cartella esattoriale o di pagamento, che dir si voglia, può essere impugnata:

Se decorrono i suddetti termini, la cartella non può più essere impugnata e diventa definitiva anche se illegittima.

La cartella esattoriale può essere contestata solo per

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vizi propri: non possono cioè essere rimessi in discussione vizi del precedente avviso di accertamento che, in quanto non contestato, è divenuto definitivo. I vizi proprio possono attenere alla prescrizione, alla decadenza, alla notifica, ecc.

Che cos’è l’avviso di presa in carico?

Quando l’Agenzia notifica al contribuente l’avviso di accertamento esecutivo, l’Agenzia Entrate Riscossione non ha l’obbligo di inviare la cartella di pagamento in quanto già l’avviso di accertamento è titolo esecutivo che legittima il pignoramento. Così, viene notificato al contribuente un semplice avviso di presa in carico con cui l’Esattore notifica al debitore di aver ricevuto incarico di procedere all’esecuzione forzata. Tale comunicazione viene eseguita con posta semplice, non essendo obbligatoria per legge.

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Che cos’è l’ingiunzione di pagamento?

Arriviamo, infine, all’ingiunzione di pagamento. Anche in questo caso si tratta di un atto emesso da Agenzia Entrate Riscossione. La sua funzione è quella di rinnovare al debitore l’invito a pagare per evitare il pignoramento. Quasi mai, infatti, scaduti i termini di pagamento della cartella esattoriale, l’Esattore procede all’esecuzione forzata. A volte, decorre così tanto tempo che il proprio credito cade in prescrizione. Così, per evitare che ciò accada, è necessario interrompere i termini con una diffida di pagamento. Tale è appunto l’ingiunzione di pagamento.

L’ingiunzione di pagamento ha anche un’altra funzione. Tra la cartella di pagamento e il pignoramento non può decorrere più di 1 anno. Se ciò dovesse avvenire, l’Esattore deve rinnovare al contribuente l’invito a pagare, cosa che appunto avviene con l’ingiunzione di pagamento.

Per impugnare l’ingiunzione di pagamento ci sono sempre 60 giorni, ma anche in questo caso non possono essere fatti valere i vizi dei precedenti atti, i quali, non essendo stati impugnati, sono ormai divenuti definitivi con tutti i vizi che eventualmente avevano.

L’ingiunzione di pagamento dà massimo 5 giorni di tempo al suo destinatario per adempiere in luogo dei 60 previsti, invece, per la cartella esattoriale.

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