Se il datore di lavoro non ti versa lo stipendio: 9 cose che devi sapere

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Autore: Redazione

30 settembre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Non sempre la busta paga viene onorata dal datore di lavoro, specie in questi tempi di crisi economica: al lavoratore, in tali casi, spettano una serie di tutele previste dalla legge che vanno dalla semplice possibilità di chiamare gli ispettori della direzione territoriale del lavoro alla causa in tribunale.

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Amata da un lato (il lavoratore), odiata dall’altro (il datore di lavoro), la busta paga è un appuntamento mensile fisso che è difficile ignorare. Di fatto, però, non sempre il pagamento dello stipendio avviene in modo regolare e puntuale.

Abbiamo così raccolto una serie di consigli “di prima necessità” per il lavoratore che non abbia ricevuto il dovuto.

1. Non quietanzare la busta paga

La prima importante precauzione che deve seguire il lavoratore è quella di non firmare “per quietanza la busta paga se, contestualmente, non gli viene versato lo stipendio.

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A riguardo, è bene fare molta attenzione alla busta paga. A fondo di tale documento, normalmente, c’è lo spazio destinato alla firma del dipendente. La firma può essere rilasciata per due diverse finalità:

Ebbene, se il datore di lavoro non ha corrisposto la somma dovuta, il lavoratore potrà firmare e attestare, senza alcun pregiudizio per sé, il ricevimento del documento, ma farà bene a non firmare anche la quietanza. Se così facesse, infatti, egli riconoscerebbe di aver ottenuto il pagamento e, qualora ciò non fosse vero, la sua tutela in tribunale sarebbe più lunga e complicata. Infatti, la giurisprudenza ritiene che il lavoratore – che voglia recuperare i propri crediti di lavoro – possa ricorrere al procedimento più semplice e veloce del

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decreto ingiuntivo solo se le buste paga non sono state firmate per quietanza.

Diversamente, egli potrà sempre attivare una causa ordinaria per l’accertamento del proprio credito, ma i tempi si dilateranno enormemente.

Diversa cosa, invece, succede se la busta paga viene integralmente pagata, ma il lavoratore ha di che lamentarsi dell’importo ricevuto (e documentato nella busta stessa), perché lo ritiene non congruo al lavoro effettivamente svolto. In tal caso, egli può intraprendere una causa per ottenere le differenze retributive, a prescindere dall’aver firmato per quietanza la busta paga.

2. La prescrizione è lontana

Se il lavoratore non è un dirigente ed è ancora dipendente del datore moroso, non deve preoccuparsi della scadenza dei termini per esigere quanto gli è dovuto. Infatti, perché si prescriva il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento dello stipendio devono passare ben

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cinque anni dalla data della fine del rapporto di lavoro.

3. La messa in mora la può scrivere il lavoratore

Non c’è necessariamente bisogno dell’avvocato per ricordare al datore di lavoro che è in mora coi pagamenti. Anzi, a volte un semplice sollecito fatto anche per iscritto dallo stesso dipendente e non dal legale serve a non inasprire gli animi e, nello stesso tempo, a “ricordare” all’imprenditore i propri doveri contrattuali.

A far scrivere dall’avvocato c’è sempre tempo.

4. C’è sempre la possibilità di un tentativo di conciliazione

In una progressione sempre più incisiva delle tutele, la legge consente al lavoratore di rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro

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(DTL).

In questa sede, il primo gradino che è possibile (ma non obbligatorio) compiere è quello di chiedere un tentativo di conciliazione facoltativo presso la relativa commissione.

In pratica, il lavoratore presenta, anche personalmente (non c’è bisogno dell’avvocato) al relativo ufficio, una richiesta scritta di convocazione della Commissione di conciliazione (in genere, ogni DTL ha dei modelli prestampati da compilare; diversamente, bisognerà indicare i nomi delle parti, la natura del rapporto di lavoro; il credito maturato e le buste paga non corrisposte).

La richiesta è gratuita.

La Commissione comunicherà successivamente alle parti una data di udienza e, in quella sede, assistite da un rappresentante ciascuno, le parti verranno stimolate a trovare un accordo.

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Anche in questa fase, il lavoratore non ha bisogno dell’assistenza necessaria di un legale.

Se le parti trovano un accordo, il relativo verbale è titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro; per cui, se quest’ultimo non mantiene fede agli impegni presi con la conciliazione, il lavoratore avrà un documento della stessa efficacia di una sentenza della Cassazione (cioè non più modificabile o impugnabile).

5. Chiedere l’intervento degli ispettori

Se, invece, il lavoratore vuole agire in modo molto più incisivo nei confronti del datore inadempiente, potrà presentarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro e chiedere una conciliazione monocratica. Si tratta di un procedimento che, così come quello appena visto, è facoltativo ed è volto a trovare una intesa tra le parti. Ma, a differenza del precedente, qualora esso fallisca, gli ispettori del lavoro procederanno a una verifica presso la sede del datore di lavoro per accertare che questi non abbia violato le norme lavoristiche e sui contributi. L’eventuale violazione potrebbe portare a

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sanzioni particolarmente severe e alte.

Proprio per ciò, tale scelta, pur essendo di efficacia molto incisiva, è anche un’arma a doppio taglio. Infatti, il datore di lavoro, costretto a pagare le sanzioni all’erario, potrebbe poi non avere più la disponibilità economica per corrispondere le somme dovute al lavoratore.

6. Esiste un procedimento veloce e poco costoso: il ricorso per decreto ingiuntivo

Se i tentativi precedenti sono falliti non resta che fare la causa (a riguardo, si rinvia per alcune valutazione all’articolo Stipendi non pagati: consigli pratici per il dipendente che vuol fare causa all’azienda).

Il lavoratore che abbia una prova scritta del proprio credito (in genere, la busta paga

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non quietanzata) può chiedere a un avvocato di presentare ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un procedimento che non dura più di tre/sei mesi (a seconda del tribunale) e che, senza bisogno di instaurare una causa e di chiamare le parti davanti al giudice, consente di ottenere dal tribunale (solo mediante il deposito dei documenti) un ordine di pagamento nei confronti del datore di lavoro.

Quest’ultimo, però, avrà poi 40 giorni dalla notifica del decreto per decidere se pagare, se non pagare (e subire un’esecuzione forzata) oppure se presentare una opposizione. Purtroppo, in quest’ultimo caso, si apre un giudizio ordinario, coi suoi tempi e procedure: il che potrebbe allungare di gran lunga i tempi di recupero del credito (ecco perché, spesso, l’opposizione è usata come strumento dilatorio, ossia per prendere tempo).

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Una scappatoia potrebbe essere quella di chiedere, in prima udienza, al giudice, di dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, il lavoratore, anche se pende una causa, potrà agire in esecuzione forzata.

7. Se mancano le prove scritte del credito si può fare comunque una causa ordinaria

Se il lavoratore ha perso il contratto di lavoro o la lettera di assunzione, non deve preoccuparsi più di tanto. Potrà sempre agire in tribunale presentando le buste paga, il CUD o qualsiasi altro documento che attesti l’esistenza del rapporto di lavoro.

In mancanza di tutto ciò, si può sempre ricorrere alle prove testimoniali.

Quand’anche manchino i documenti scritti attestanti il credito del lavoratore, quest’ultimo potrà valersi di

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testimoni. Ma per fare ciò dovrà instaurare una causa ordinaria, che certo è più lunga del ricorso per decreto ingiuntivo.

8. Ti puoi sempre dimettere senza perdere la disoccupazione

Se non il lavoratore non ottiene il pagamento dello stipendio, è suo diritto dimettersi in qualsiasi momento, senza dare il preavviso, ma comunque inviandone comunicazione e specificando la “giusta causa” del recesso (il mancato pagamento della busta paga).

In tale caso, anche se non è stato il datore di lavoro a disporre il licenziamento, il dipendente può comunque usufruire del contributo di disoccupazione. Infatti l’interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto per causa a lui non imputabile.

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9. Se il datore non paga, dopo l’esecuzione forzata c’è il fallimento

Potrebbe avvenire che, anche dopo aver perso la causa, o ricevuto un decreto ingiuntivo definitivo, il datore non intenda ugualmente pagare.

Il lavoratore potrebbe allora provare la carta dell’esecuzione forzata, verificando se l’imprenditore è titolare di conti correnti, immobili, automobili o altri beni appetibili per il pignoramento.

Ma qualora anche tale carta fallisca, c’è la possibilità di chiedere il fallimento del datore di lavoro. Si tratta di una scelta forte e che non consente di tornare indietro. Perciò va valutata con molta attenzione. Infatti, non è detto che dopo il fallimento il lavoratore venga pagato immediatamente. Al contrario. Per gli ultimi tre stipendi e il TFR ci penserà il Fondo di Garanzia presso l’Inps (ma anche per tale pagamento sarà necessario attendere diversi mesi); per i restanti crediti, invece, bisognerà insinuarsi al passivo del fallimento: con la possibilità che, se l’azienda è priva di attività, non si verrà mai soddisfatti.

Sul punto è meglio rinviare il lettore ad alcuni precedenti articoli:

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