Risarcimento danni da vaccino
Oltre all’indennizzo previsto dalla legge per le patologie derivate dalle vaccinazioni è possibile chiedere il ristoro economico dei pregiudizi ulteriori.
Tuo figlio ha fatto le vaccinazioni obbligatorie, ma sono sorte complicanze ed ha riportato lesioni permanenti. Una consulenza medico-legale che hai fatto espletare dice che c’è un’elevata probabilità che la malattia sia insorta proprio a seguito dell’inoculazione del vaccino.
Così vorresti fare causa per ottenere il risarcimento dei danni da vaccinazione. In questo articolo, ti spiegheremo in quali casi spetta, a chi chiederlo e a quanto può ammontare. Ma tieni presente che, prima ancora del risarcimento e a prescindere da esso, è riconosciuto dalla legge il diritto a percepire un consistente indennizzo per le lesioni, o per la morte, riportate in conseguenza di vaccinazioni anche non obbligatorie.
Indice
Danni da vaccinazione: a chi spettano
Un’apposita legge dello Stato [1] prevede un riconoscimento economico in favore di «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica».
Non si tratta di un risarcimento, ma di un indennizzo, riconosciuto dallo Stato, che spetta alle persone danneggiate in modo irreversibile dalle patologie insorte da queste vaccinazioni, oppure da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati che abbiano provocato epatiti o infezioni da Hiv (Aids).
Quali vaccinazioni sono indennizzabili
La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:
- si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
- ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie «per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero»;
- rientra nella categoria dei «soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere» e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.
Dunque, sono indennizzabili anche i danni provocati dalle vaccinazioni non obbligatorie ma soltanto raccomandate, ad esempio quella
Recentemente, la Corte Costituzionale [2] ha previsto che il diritto all’indennizzo spetta anche «a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A» (nel caso deciso la persona era risultata affetta, in conseguenza della somministrazione del vaccino, non obbligatorio, ma raccomandato, da “lupus eritematoso sistemico”). La Corte di Cassazione [3] ha recepito tale indirizzo della Consulta: ora è possibile affermare che l’indennizzo spetta anche nei casi di vaccinazioni raccomandate dallo Stato o dalle Regioni poiché, quando esse vengono incentivate e promosse dalle pubbliche autorità, non può sussistere alcuna differenza rispetto alle vaccinazioni imposte.
A quanto ammonta l’indennizzo
L’indennizzo consiste in un
- una somma determinata nella misura stabilita in base alla categoria tabellare di invalidità accertata [4], che è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, ad esempio l’assegno di invalidità;
- un’indennità integrativa speciale, analoga a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato [5].
La prima quota viene rivalutata annualmente in base al tasso di inflazione e all’ammontare risultante viene aggiunta l’indennità integrativa speciale.
In caso di decesso del danneggiato gli eredi hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum di 77.468,53 euro ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte.
In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, se il diritto all’indennizzo è già stato riconosciuto, un indennizzo aggiuntivo, con una maggiorazione del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave.
I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
Come chiedere l’indennizzo
La competenza in materia di indennizzi spetta alle Regioni, che provvedono a liquidare l’indennizzo e gli arretrati ai danneggiati o ai loro eredi, tranne che per le Regioni a statuto speciale, per le quali la competenza è del ministero della Salute.
La domanda di indennizzo va presentata all’Asl di residenza. Se il danneggiato è deceduto può essere proposta dagli eredi. Occorrerà allegare i documenti comprovanti la vaccinazione effettuata e quelli attestanti la successiva patologia riportata.
Svolta l’istruttoria, l’Asl invierà il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente, che convocherà a visita l’interessato, esaminerà la documentazione sanitaria ed esprimerà il giudizio sul nesso causale tra la vaccinazione e l’infermità accertata.
Il giudizio negativo è ricorribile entro 30 giorni in via amministrativa al ministero della Salute, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria contro il provvedimento di diniego al riconoscimento del beneficio.
Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazioni o trasfusioni è di 3 anni, che decorrono dal momento in cui la patologia si è manifestata e dunque l’avente diritto ha avuto piena conoscenza del danno conseguente alla vaccinazione. Solo per i casi di infezione da HIV è possibile proporre la domanda entro 10 anni.
Il risarcimento del danno
Il risarcimento è una forma di ristoro dei danni completamente diversa dall’indennizzo, che è una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale [7], riconosciuta in via generale dalla legge e nello specifico dal provvedimento amministrativo, in base ai presupposti che abbiamo indicato.
L’indennizzo, inoltre, è forfettizzato in base al tipo ed alla gravità della patologia insorta a seguito della vaccinazione e come sua conseguenza e per sua natura comprende in sé tutti gli aspetti economicamente valutabili dei
Il risarcimento, invece, deriva da un fatto illecito che abbia provocato un danno ingiusto, richiede l’accertamento di una responsabilità, dolosa o colposa [8], e per determinarne l’ammontare – che dovrà essere stabilito dal giudice – vengono in rilievo diversi profili: a seconda dei casi potrà esserci un danno patrimoniale, morale, biologico, esistenziale.
Per ottenere il risarcimento del danno, quindi, non è sufficiente, come nel caso dell’indennizzo, dimostrare l’esistenza di una patologia provocata da una vaccinazione. Occorrerà promuovere una causa per responsabilità medica nei confronti della struttura sanitaria, evidenziando i profili di responsabilità di chi ha eseguito la vaccinazione, ad esempio nei confronti di un soggetto cui essa era controindicata per la presenza di patologie pregresse.
Inoltre, bisognerà indicare le specifiche voci di danno risarcibile, come il danno biologico, derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica, il danno patrimoniale relativo alle spese sostenute a causa dell’infermità, il danno morale, che riguarda le sofferenze psicologiche causate dalla patologia, ed il danno esistenziale, se la qualità della vita del danneggiato è peggiorata in conseguenza della malattia.
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