Oggetto in proprietà altrui: si può reclamare?

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Autore: Mariano Acquaviva

21 febbraio 2021

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Diritto alla restituzione: quando si può opporre il diritto alla ritenzione? Accesso al fondo altrui, prestiti e oggetti smarriti: ciò che bisogna sapere.

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Può accadere che un oggetto venga prestato a chi non ne è il proprietario per servirsene per un dato periodo di tempo. Ciò accade soprattutto per i beni mobili di piccole dimensioni: libri, telefonini, tablet, ecc. Può ugualmente succedere che il legittimo titolare dimentichi di recuperare il proprio bene, oppure che quest’ultimo non gli venga restituito e rimanga per anni nelle mani di un’altra persona. Può ugualmente accadere che una cosa venga smarrita nella proprietà altrui: è il classico esempio del pallone che termina per sbaglio nel fondo limitrofo oppure del frisbee che finisce sul tetto della casa del vicino.

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Se l’oggetto è in proprietà altrui, si può reclamare? A questa domanda si può rispondere distinguendo tra queste situazioni diverse: quella in cui il proprio bene sia stato dimenticato o smarrito nella proprietà altrui; quella in cui il bene sia stato affidato spontaneamente ad altri, ad esempio per una riparazione; quella in cui il bene sia stato volontariamente dato in prestito o consegnato.

Come vedremo, il diritto alla restituzione di ciò che è proprio si contrappone al diritto di ritenzione da parte del creditore che non viene pagato. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme quando si può riavere il proprio bene che si trova nella proprietà altrui.

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Oggetto smarrito nel terreno altrui: si può recuperare?

Secondo la legge [1], è possibile accedere al fondo altrui per recuperare un proprio bene che si trovi qui per puro caso.

Per la precisione, il Codice civile afferma che il proprietario deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere la sua cosa che vi si trovi accidentalmente oppure l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

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In pratica, se il pallone va casualmente a finire nel terreno altrui, oppure un altro oggetto vi viene trasportato da una forte raffica di vento, oppure ancora il cane fugge e ripara dal vicino, il proprietario del fondo dovrà permettere l’accesso per recuperare l’oggetto o l’animale smarrito, per il tempo strettamente indispensabile al recupero.

Il proprietario può evitare l’ingresso nel proprio fondo solamente se recupera il bene o l’animale altrui e lo restituisce al legittimo proprietario.

Qualora il proprietario rifiuti sia l’accesso che la restituzione, si può effettuare un ricorso d’urgenza al tribunale chiedendo di poter entrare nel fondo altrui per il recupero della propria cosa, oltre che eventualmente sporgere

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querela per furto.

Oggetto dimenticato in casa di altri: si può riavere?

La norma menzionata nel paragrafo precedente non trova applicazione nell’ipotesi in cui il proprio oggetto sia stato smarrito o dimenticato in casa altrui. Questo non significa, però, che non si abbia diritto alla restituzione di ciò che è proprio.

La norma analizzata più sopra riguarda solamente l’accesso al fondo (terreno) altrui per recuperare ciò che si è smarrito accidentalmente. Non si può pertanto entrare in casa di altri per recuperare l’oggetto dimenticato: chi dovesse fare ciò, ad esempio penetrando in casa dalla finestra, rischierebbe un’incriminazione per violazione di domicilio.

Di conseguenza, chi ha dimenticato/smarrito un proprio oggetto (un orologio, un telefonino, ecc.) in casa altrui dovrà semplicemente bussare alla porta e chiedere al proprietario (oppure ad un’altra persona che ha il godimento dell’abitazione: ad esempio, il conduttore) la restituzione di ciò che è proprio.

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Qualora il soggetto dovesse rifiutarsi di restituire la cosa, egli rischierebbe di incorrere nel reato di furto. Secondo la Corte di Cassazione [2], colui che si appropria di cose smarrite che siano però riconducibili al legittimo proprietario (si pensi al portafogli con i documenti all’interno) senza provvedere alla loro restituzione, commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (peraltro abrogato).

Dunque, chi dimentica o perde un oggetto proprio in casa altrui ha diritto alla restituzione, non all’accesso indiscriminato nel domicilio. Se il proprietario dell’abitazione rifiuta, si potrà sporgere querela per furto e agire in sede civile per ottenere la restituzione del proprio bene.

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Ritrovamento oggetti smarriti: cosa fare?

Che ogni tipo di oggetto non proprio vada restituito si desume anche dalla norma del Codice civile secondo cui chi trova una cosa mobile deve sempre restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla immediatamente al sindaco del luogo in cui l’ha trovata [3].

Esistono poi regole specifiche per il ritrovamento avvenuto in determinati luoghi: ad esempio, le cose smarrite ritrovate sui treni in un luogo deputato all’attività dell’amministrazione ferroviaria vanno consegnate al capo treno o al capo stazione.

Al di là dei casi particolari, consegnato l’oggetto smarrito al sindaco, questi rende nota la consegna per mezzo di

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pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Si perfeziona così l’acquisto a titolo originario della cosa smarrita, acquisto che prende il nome di invenzione.

Se, invece, il legittimo proprietario si presenta per la restituzione, deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [4].

Oggetti prestati: vanno restituiti?

È ovvio che gli oggetti dati in prestito debbano poi essere restituiti. Chi

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consegna un proprio bene a un’altra persona, ad esempio a titolo di comodato gratuito temporaneo (prestito) oppure per effettuare una riparazione o ancora per un deposito, ha poi diritto alla restituzione di ciò che è suo.

In caso di mancato reso spontaneo, si potrà agire in sede penale con una querela per appropriazione indebita [5] e in sede civile con un’azione di restituzione, cioè di rilascio e consegna di ciò che è proprio (per la differenza tra azione di rivendicazione e azione di restituzione, si consiglia la lettura dell’articolo Come tutelare la proprietà: azione di rivendica e di restituzione).

Diritto di ritenzione: cos’è?

Ci si può opporre validamente alla restituzione dell’oggetto altrui solamente quando ricorrono i presupposti per l’esercizio del

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diritto di ritenzione.

Secondo il Codice civile [6], «I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese».

In pratica, la norma vuole dire che il creditore può trattenere il bene del debitore che rifiuti di pagare la prestazione. Il caso emblematico è quello del carrozziere, il quale può rifiutare legittimamente la restituzione dell’auto nel caso in cui il proprietario del veicolo non voglia pagargli il lavoro svolto. Lo stesso vale per il meccanico, per il tecnico dei computer che ha riparato il notebook, ecc.

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Il diritto di ritenzione (da contrapporre a quello di restituzione) è tuttavia eccezionale: può essere esercitato solo nei rari casi previsti dalla legge. Ad esempio, il vettore può ritenere le cose trasportate e il depositario può negare la restituzione del bene in custodia.

Al di fuori di queste ipotesi, chi trattiene illegittimamente una cosa che gli è stata consegnata spontaneamente commette il reato di appropriazione indebita.

Oggetto in proprietà altrui: quando c’è usucapione?

Infine, la restituzione di un oggetto può essere impedita dall’usucapione.

L’usucapione dei beni mobili scatta in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in

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buona fede.

Se il possessore è in mala fede, l’usucapione dei beni mobili si compie con il decorso di venti anni, esattamente come avviene per gli immobili [7].

Dunque, per usucapire un bene mobile (un orologio, un telefonino, un tablet, ecc.) bisognerà attendere dieci anni oppure venti a seconda della natura del possesso.

Poiché gli esempi illustrati nei paragrafi precedenti presuppongono che si sappia che il bene appartenga ad altri, il possesso sarà sempre in mala fede, in quanto colui che si appropria dell’oggetto è consapevole del fatto che sia di altri. Ciò vuol dire che l’usucapione su un oggetto altrui trovato nella propria abitazione si compirà dopo venti anni.

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Peraltro, ai fini del decorso dei venti anni, bisognerà distinguere a seconda dei casi:

Per approfondire questo argomento, si rinvia alla lettura dell’articolo “Usucapione beni mobili: come funziona?“.

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