Che differenza c’è tra indennizzo e risarcimento?
I due tipi di ristoro economico del danneggiato sono diversi per presupposti e funzione; così cambia anche l’ammontare monetario riconosciuto e liquidato.
Nel linguaggio comune le parole indennizzo e risarcimento sono utilizzate come sinonimi. Entrambi vengono considerati come una sorta di rimborso per qualcosa di negativo o spiacevole che è accaduto e non sarebbe dovuto succedere. In realtà questi termini non sono equivalenti: a livello giuridico esiste una profonda differenza tra indennizzo e risarcimento. Anzi, le differenze sono più di una, e sono tutte molto importanti.
Mettiamoci innanzitutto dal lato di chi riceve la somma: l’ammontare dell’indennizzo riconosciuto può essere molto inferiore a quello spettante per il risarcimento. Questo succede perché l’’indennizzo è quantificato, nella maggioranza dei casi, in modo predeterminato, astratto e forfettario; non è commisurato all’effettivo danno riportato, e perciò potrebbe non coprire tutti i pregiudizi riportati dal danneggiato. Il risarcimento, invece, è pieno e comprende il ristoro integrale di tutti i danni subiti (che ovviamente vanno dimostrati: questo non è necessario per ottenere l’indennizzo, e anche in ciò
Ora poniamoci dal lato di chi deve pagare: anche su questo versante si ravvisa una grossa differenza tra indennizzo e risarcimento. L’obbligo di versare l’indennizzo sussiste nei casi previsti dalla legge (o in alcuni tipi di contratto) e viene disposto anche in conseguenza di condotte perfettamente lecite; il risarcimento, invece, deriva da un fatto che l’ordinamento giuridico considera illecito, come un reato o un inadempimento contrattuale. Quindi il danno che dà diritto al risarcimento è sempre ingiusto; quello che comporta l’indennizzo può non esserlo.
Se ragioniamo in termini giuridici, e dunque vogliamo conoscere le conseguenze legali del fenomeno, è proprio questa la principale
Quando una norma parla di riconoscimento di una «indennità», vuol dire che spetta un indennizzo a chi rientra nel caso previsto da quella disposizione. Talvolta le norme parlano di «equo indennizzo» proprio per sottolineare che il diritto a riceverlo sussiste anche se non viene accertata la responsabilità del soggetto che ha causato il danno; ma questo vuol dire anche che l’ammontare riconosciuto prescinde dal danno concreto, che potrebbe essere superiore a quello indennizzato. Le norme sul risarcimento, invece, sono generali e perciò può accadere che chi ha ricevuto un indennizzo possa vantare anche un diritto al risarcimento per ottenere una somma ulteriore.
Indice
Risarcimento del danno: presupposti
La norma base in tema di risarcimento del danno è espressa dall’art. 2043 del Codice civile, che recita una formula molto densa, che tutti gli studenti di giurisprudenza conoscono a memoria: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Ai fini della differenza tra indennizzo e risarcimento, il fulcro della norma è l’ingiustizia del danno: in ciò consiste il presupposto fondamentale del risarcimento. Infatti la norma è rubricata: «Risarcimento per
Quella che abbiamo esposto è la responsabilità extracontrattuale. Se, invece, le parti erano già legate e vincolate tra loro dall’assunzione di un’obbligazione, sorge la responsabilità contrattuale prevista dall’art. 1218 Cod. civ. che obbliga il contraente inadempiente a risarcire alla controparte i danni provocati dal suo mancato, incompleto o tardivo inadempimento (a meno che non provi che la prestazione è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile).
In entrambi i casi, lo scopo del risarcimento è ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente: ad esempio, la perdita di una vita umana ha un valore incomparabile, ma per l’ordinamento giuridico è possibile attribuirle un valore monetario, da riconoscere ai familiari e agli eredi che otterranno una determinata somma di denaro da chi ha provocato la morte del loro congiunto.
Danni risarcibili: tipologia e liquidazione
I danni risarcibili si scompongono in varie voci, in modo da fornire un ristoro integrale e completo alla vittima di un fatto illecito. Le due macrocategorie sono il danno patrimoniale, che per sua natura è direttamente quantificabile in termini monetari (ad esempio, le spese per cure mediche o per la riparazione di un’autovettura), e il
Il danno non patrimoniale lede valori direttamente riconducibili alla persona umana, non ai suoi beni; perciò esso va calcolato e liquidato:
- con criteri tabellari, ad esempio nel caso di danno biologico con lesioni alla salute espresse in termini di punti di invalidità permanente a ciascuno dei quali corrisponde un determinato importo;
- con valutazione equitativa, quando non può essere quantificato nel suo preciso ammontare, come stabilisce l’art. 1226 del Codice civile, perché è difficile stabilire quale sia il prezzo del dolore, della sofferenza interiore e della compromissione della vita di relazione (è il caso del danno morale, parentale, esistenziale).
Indennizzo: i principali casi
La parola «
Questo è solo uno dei principali casi in cui viene riconosciuto il diritto all’indennizzo; gli altri sono stabiliti dalle leggi ordinarie. Tra i principali abbiamo:
- lo stato di necessità, contemplato dall‘art. 2045 del Codice civile, che fa venir meno la responsabilità risarcitoria per fatto illecito ma riconosce al danneggiato «un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice»;
- l’«equo indennizzo» attribuito ai dipendenti del pubblico impiego per un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, anche quando la Pubblica Amministrazione non è direttamente responsabile dell’evento lesivo;
- la «giusta indennità» per espropriazione dei beni di proprietà privata per motivi di pubblico interesse, stabilita dall’art. 834 Cod. Civ. in attuazione della previsione costituzionale che abbiamo esaminato;
- l’indennizzo per i danni da vaccino, obbligatorio o anche raccomandato, come il vaccino antinfluenzale o quello contro il Covid-19.
Indennizzo: calcolo dell’ammontare
La giurisprudenza
L’indennizzo può essere previsto non solo dalla legge, ma anche nei contratti, compresi quelli commerciali. Anche qui si ravvisa una differenza tra indennizzo e risarcimento: ad esempio nel contratto di assicurazione
L’istituto dell’indennizzo, per la facilità di liquidazione, è largamente applicato nei contratti dove una delle parti è un consumatore (per definizione un soggetto debole) e l’altra è un’impresa: la legge interviene per tutelare l’utente che ha subito conseguenze negative, riconoscendogli il diritto a percepire una determinata somma se si verifica un certo evento. Ad esempio è prevista la «compensazione pecuniaria» in caso di volo aereo cancellato o in ritardo; oppure, quando si verificano malfunzionamenti e disservizi di una linea telefonica o di connessione Internet, la Carta dei servizi dell’operatore stabilisce l’indennizzo commisurato ai giorni di disguido e di assenza di linea o di connettività. Anche in tali casi, però, se l’utente ha subito un danno ulteriore ha diritto ad essere risarcito per i danni provocati dall’inadempimento contrattuale del gestore.