Che differenza c’è tra indennizzo e risarcimento?

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Autore: Paolo Remer

17 marzo 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

I due tipi di ristoro economico del danneggiato sono diversi per presupposti e funzione; così cambia anche l’ammontare monetario riconosciuto e liquidato.

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Nel linguaggio comune le parole indennizzo e risarcimento sono utilizzate come sinonimi. Entrambi vengono considerati come una sorta di rimborso per qualcosa di negativo o spiacevole che è accaduto e non sarebbe dovuto succedere. In realtà questi termini non sono equivalenti: a livello giuridico esiste una profonda differenza tra indennizzo e risarcimento. Anzi, le differenze sono più di una, e sono tutte molto importanti.

Mettiamoci innanzitutto dal lato di chi riceve la somma: l’ammontare dell’indennizzo riconosciuto può essere molto inferiore a quello spettante per il risarcimento. Questo succede perché l’’indennizzo è quantificato, nella maggioranza dei casi, in modo predeterminato, astratto e forfettario; non è commisurato all’effettivo danno riportato, e perciò potrebbe non coprire tutti i pregiudizi riportati dal danneggiato. Il risarcimento, invece, è pieno e comprende il ristoro integrale di tutti i danni subiti (che ovviamente vanno dimostrati: questo non è necessario per ottenere l’indennizzo, e anche in ciò

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c’è differenza tra indennizzo e risarcimento).

Ora poniamoci dal lato di chi deve pagare: anche su questo versante si ravvisa una grossa differenza tra indennizzo e risarcimento. L’obbligo di versare l’indennizzo sussiste nei casi previsti dalla legge (o in alcuni tipi di contratto) e viene disposto anche in conseguenza di condotte perfettamente lecite; il risarcimento, invece, deriva da un fatto che l’ordinamento giuridico considera illecito, come un reato o un inadempimento contrattuale. Quindi il danno che dà diritto al risarcimento è sempre ingiusto; quello che comporta l’indennizzo può non esserlo.

Se ragioniamo in termini giuridici, e dunque vogliamo conoscere le conseguenze legali del fenomeno, è proprio questa la principale

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differenza tra indennizzo e risarcimento, lo spartiacque che distingue i casi in cui spetta solamente l’indennizzo e quelli in cui sorge il diritto ad essere risarciti. Dunque può essere indennizzato anche chi non ha diritto al risarcimento, perché non ha subito un danno ritenuto ingiusto dalla legge, la quale, però, gli attribuisce lo stesso un ristoro economico, perché riconosce che un suo diritto è stato sacrificato, sia pure in maniera del tutto lecita.

Quando una norma parla di riconoscimento di una «indennità», vuol dire che spetta un indennizzo a chi rientra nel caso previsto da quella disposizione. Talvolta le norme parlano di «equo indennizzo» proprio per sottolineare che il diritto a riceverlo sussiste anche se non viene accertata la responsabilità del soggetto che ha causato il danno; ma questo vuol dire anche che l’ammontare riconosciuto prescinde dal danno concreto, che potrebbe essere superiore a quello indennizzato. Le norme sul risarcimento, invece, sono generali e perciò può accadere che chi ha ricevuto un indennizzo possa vantare anche un diritto al risarcimento per ottenere una somma ulteriore.

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Risarcimento del danno: presupposti

La norma base in tema di risarcimento del danno è espressa dall’art. 2043 del Codice civile, che recita una formula molto densa, che tutti gli studenti di giurisprudenza conoscono a memoria: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Ai fini della differenza tra indennizzo e risarcimento, il fulcro della norma è l’ingiustizia del danno: in ciò consiste il presupposto fondamentale del risarcimento. Infatti la norma è rubricata: «Risarcimento per

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fatto illecito». Questo elemento manca nell’indennizzo, che va riconosciuto quando un comportamento legittimo provoca danni. La funzione del risarcimento è quella di riparare questi danni, riconoscendo un ammontare economico corrispondente al loro valore. Il ristoro dell’indennizzo potrebbe essere solo parziale e insufficiente.

Quella che abbiamo esposto è la responsabilità extracontrattuale. Se, invece, le parti erano già legate e vincolate tra loro dall’assunzione di un’obbligazione, sorge la responsabilità contrattuale prevista dall’art. 1218 Cod. civ. che obbliga il contraente inadempiente a risarcire alla controparte i danni provocati dal suo mancato, incompleto o tardivo inadempimento (a meno che non provi che la prestazione è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile).

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In entrambi i casi, lo scopo del risarcimento è ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente: ad esempio, la perdita di una vita umana ha un valore incomparabile, ma per l’ordinamento giuridico è possibile attribuirle un valore monetario, da riconoscere ai familiari e agli eredi che otterranno una determinata somma di denaro da chi ha provocato la morte del loro congiunto.

Danni risarcibili: tipologia e liquidazione

I danni risarcibili si scompongono in varie voci, in modo da fornire un ristoro integrale e completo alla vittima di un fatto illecito. Le due macrocategorie sono il danno patrimoniale, che per sua natura è direttamente quantificabile in termini monetari (ad esempio, le spese per cure mediche o per la riparazione di un’autovettura), e il

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danno non patrimoniale, come il danno morale e il danno alla salute.

Il danno non patrimoniale lede valori direttamente riconducibili alla persona umana, non ai suoi beni; perciò esso va calcolato e liquidato:

Indennizzo: i principali casi

La parola «

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indennizzo» è menzionata espressamente dall’art. 42 della Costituzione, quando prevede che: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale». La norma è riferita all’espropriazione compiuta dalla Pubblica Amministrazione per motivi di pubblica utilità. La previsione costituzionale fa capire bene come l’indennizzo derivi da un’attività lecita, per la quale è giusto riconoscere un ristoro economico a chi è stato privato della sua proprietà.

Questo è solo uno dei principali casi in cui viene riconosciuto il diritto all’indennizzo; gli altri sono stabiliti dalle leggi ordinarie. Tra i principali abbiamo:

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Indennizzo: calcolo dell’ammontare

La giurisprudenza

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[1] ha affermato che l’indennizzo, pur non costituendo un’integrale riparazione, non può essere di importo simbolico, o irrisorio. Quindi l’ammontare dell’indennizzo può essere contestato quando risulta del tutto insufficiente a ristorare il pregiudizio subito dal danneggiato. In queste situazioni va promossa una causa per ottenere il risarcimento dei danni, che, come abbiamo visto, possono essere di importo molto maggiore rispetto a quelli indennizzati.

L’indennizzo può essere previsto non solo dalla legge, ma anche nei contratti, compresi quelli commerciali. Anche qui si ravvisa una differenza tra indennizzo e risarcimento: ad esempio nel contratto di assicurazione

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il risarcimento è stabilito quando il danno deriva dalla condotta di un terzo (il caso più frequente è l’incidente stradale, ma rientrano in questa ipotesi anche la malasanità e la responsabilità professionale in genere), mentre l’indennizzo viene riconosciuto per il semplice verificarsi dell’evento coperto dal rischio assicurato, come un infortunio, una malattia o un incendio.

L’istituto dell’indennizzo, per la facilità di liquidazione, è largamente applicato nei contratti dove una delle parti è un consumatore (per definizione un soggetto debole) e l’altra è un’impresa: la legge interviene per tutelare l’utente che ha subito conseguenze negative, riconoscendogli il diritto a percepire una determinata somma se si verifica un certo evento. Ad esempio è prevista la «compensazione pecuniaria» in caso di volo aereo cancellato o in ritardo; oppure, quando si verificano malfunzionamenti e disservizi di una linea telefonica o di connessione Internet, la Carta dei servizi dell’operatore stabilisce l’indennizzo commisurato ai giorni di disguido e di assenza di linea o di connettività. Anche in tali casi, però, se l’utente ha subito un danno ulteriore ha diritto ad essere risarcito per i danni provocati dall’inadempimento contrattuale del gestore.

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