Articolo 78 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Redazione

23 febbraio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa dice e cosa significa l’art. 78 sui poteri del Parlamento e del Governo nel caso in cui si renda necessario dichiarare lo stato di guerra.

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Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Spetta al Parlamento decidere sullo stato di guerra

Dio ce ne scampi, per carità. Ma la Costituzione deve prevedere anche eventuali scenari indesiderati, affinché ciascuno sappia qual è il proprio ruolo e quali poteri ha, senza creare inutile confusione. Ai tempi dello Statuto albertino, spettava al monarca, in quanto capo delle Forze armate, la decisione di dichiarare la guerra ad un altro Stato, dopodiché delegava alle Camere il potere di provvedere alle spese necessarie per affrontare la situazione.

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Contrariamente a quanto si possa pensare, la Costituzione approvata nel 1948 non conferisce questo potere al presidente della Repubblica, anch’egli capo delle Forze armate e del Consiglio supremo di difesa, come sancito dall’articolo 87. I padri costituenti hanno ritenuto opportuno inserire il potere di deliberare l’entrata in guerra dell’Italia nella funzione legislativa, il che consegna tale facoltà direttamente nelle mani del Parlamento. Così, dunque, viene previsto dall’articolo 78 della Costituzione. Il che comporta qualche rischio, viste le lungaggini a cui siamo abituati per l’approvazione di una legge.

Ad ogni modo, nel caso in cui ci sia da «arrivare alle mani» o, meglio, alle armi contro qualcuno, la decisione non spetta né al Capo dello Stato né tantomeno al Governo: saranno le

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Camere a decidere in merito. Va da sé che si parla di una delibera relativa ad un conflitto internazionale e non a una guerra: mai il Parlamento potrebbe esprimersi a favore di una o di un’altra fazione e dare il via libera a una guerra civile. Semmai, in caso di insurrezione o di grave turbamento dell’ordine pubblico, deputati e senatori potrebbero proclamare lo stato di assedio, che è un’altra cosa e che non è un’emergenza di cui si occupa direttamente la Costituzione.

L’iter per la delibera dello stato di guerra

Dio ce ne scampi, è il caso di ripeterlo. Anche se l’Italia vive in pace (almeno con gli altri, con sé stessa sarebbe un lungo discorso) dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e nulla fa pensare che in futuro possa arrivare una chiamata ufficiale alle armi. Tuttavia, come si diceva prima, la

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Costituzione deve prevedere questa eventualità al fine di non cogliere impreparato il Paese di fronte ad un conflitto bellico.

Una volta che le Camere hanno deliberato lo stato di guerra, potere conferito al Parlamento dall’articolo 78, la decisione viene trasmessa al presidente della Repubblica, il quale – solo adesso – interviene per rendere pubblica la dichiarazione di guerra con un atto formale che somiglia in tutto e per tutto alla promulgazione di una legge.

A quel punto, è possibile attuare alcune eccezioni alle norme costituzionali. Ad esempio, può essere prolungata, se si rende necessario, la durata della legislatura, così come previsto dall’articolo 60, e vengono rese non ricorribili in Cassazione le sentenze dei tribunali militari.

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Parallelamente, le Camere sono obbligate a conferire al Governo il potere di attuare determinate norme che servono ad affrontare i problemi legati alla guerra, come possono essere quelle di tipo sanitario o finanziario. Ad ogni modo, il Governo è tenuto ad informare il Parlamento su qualsiasi iniziativa intenda prendere in questo contesto e per tutta la durata dello stato di guerra.

Il Governo non può assumere delle iniziative che comportino la riduzione o l’eliminazione delle garanzie e delle libertà fondamentali della persona. Anche se, a tal proposito, all’inizio degli anni Ottanta, la Corte costituzionale diede un «assist» all’Esecutivo.

Erano i tempi degli anni bui del

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terrorismo. L’Italia viveva uno dei peggiori momenti della sua storia più recente, i tristemente famosi «anni di piombo» iniziati alla fine dei Sessanta e continuati, appunto, fino ad oltre il 1980. In quel periodo, segnato dalla lotta armata degli estremisti politici, la Consulta decise con la sentenza n. 15/1982 che era legittimo – se arrivato il caso – limitare alcuni diritti fondamentali con delle apposite norme, purché tali vincoli fossero temporanei e cessassero nel momento in cui la situazione non li richiedesse più.

Dice, infatti, un passaggio della sentenza: «Se si deve ammettere che un ordinamento nel quale il terrorismo semina morte – anche mediante lo spietato assassinio di “ostaggi” innocenti – e distruzioni, determinando insicurezza e, quindi, l’esigenza di affidare la salvezza della vita e dei beni a scorte armate ed a polizia privata, versa in uno

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stato di emergenza, si deve, tuttavia, convenire, che l’emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo».

Limitazioni, dunque, che potrebbero interessare la libertà di circolazione con l’imposizione di un coprifuoco o il divieto di uscire in gruppi formati da un certo numero di persone. Ma anche la libertà di espressione e di stampa, di riunione o di associazione. Diritti, insomma, che ci appaiono scontati ma che in una situazione di grave emergenza sociale – spiega la Consulta nella sua sentenza – potrebbero non esserlo affatto. Si parla, però, di un conflitto interno e non di un vero e proprio stato di guerra dichiarato contro altri Paesi.

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Tutto ciò significa che, in qualche modo, sono le Camere a tenere sempre in mano la situazione e a deliberare, nel momento in cui lo ritengano opportuno, la cessazione dello stato di guerra sia in modo unilaterale sia in seguito all’adesione – decisa comunque dal Parlamento – ad un trattato internazionale di pace.

Lo stato di guerra ed il rispetto degli accordi internazionali

Non voler deliberare singolarmente lo stato di guerra non equivale ad ignorare i trattati internazionali. E, a tal proposito, è utile ricordare quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della Costituzione.

L’articolo 10 sancisce in primo luogo la volontà della nostra Repubblica di rispettare il diritto internazionale. Ciò può comportare il dovere di partecipare ad un conflitto bellico e di deliberare lo stato di guerra.

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Una situazione del genere si può presentare quando uno Stato appartenente al Patto Atlantico, cioè alla Nato, viene attaccato da un altro Paese. Il Trattato, infatti, dice che un attacco armato contro uno o più Stati alleati in Europa o nell’America settentrionale deve essere interpretato come un attacco a tutti. Pertanto, ogni singolo appartenente alla Nato deve adottare le misure necessarie, compreso l’uso della forza armata, al fine di difendere l’alleato e di riportare la pace e la sicurezza nel territorio interessato dall’Alleanza.

In ogni caso, come stabilito dall’articolo 11 della Costituzione, «l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Il che significa che solo in un contesto come quello sopra descritto, in cui ci sia la necessità di difendere la sicurezza di un alleato, l’Italia può deliberare lo stato di guerra. Compito che spetta alle Camere.

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