Malasanità: nuove regole sulla responsabilità dei medici

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Autore: Paolo Remer

25 maggio 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Una proposta di legge punta a introdurre la responsabilità di tipo contrattuale dei sanitari curanti e delle strutture in cui operano e ad abolire gli specifici reati previsti per i camici bianchi.

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Una proposta legislativa depositata in Parlamento [1] punta a modificare profondamente le regole sulla responsabilità civile e penale dei medici che sbagliano e che, con i loro errori diagnostici, chirurgici o terapeutici, provocano la morte dei pazienti o gli arrecano lesioni personali gravi. Così in materia di malasanità ci sono importanti cambiamenti in arrivo.

È una materia molto delicata, che non trova pace: negli ultimi anni, è stata modificata per ben due volte, prima con la legge Balduzzi nel 2012 e poi con la legge Gelli Bianco nel 2017. L’obiettivo era quello di perimetrare la

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responsabilità dei medici entro precisi confini e di delimitare le condotte punibili o suscettibili di risarcimento danni.

Responsabilità di tipo contrattuale per il medico che sbaglia

Adesso, forse, le cose cambiano: l’iter parlamentare di approvazione è appena agli inizi, ma l’enunciato dei proponenti – un gruppo di deputati del Movimento 5 Stelle e di “Alternativa c’è” (Colletti, Cataldi, Dori e Petrantoni) – è molto chiaro: si vuole «rendere costituzionalmente accettabile la

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responsabilità del medico, facendola ritornare sotto l’alveo della responsabilità contrattuale». In parole povere, il paziente che si ricovera in un ospedale o in una casa di cura stipula un vero e proprio contratto con la struttura sanitaria, dal quale derivano diritti e obblighi dei medici curanti.

La giurisprudenza prevalente era già orientata a ritenere, nei casi di colpa medica, l’esistenza di una responsabilità contrattuale, che comporta notevoli differenze rispetto a quella da illecito extracontrattuale: la prescrizione è più lunga (di 10 anni, anziché di soli 5) e, soprattutto, in caso di contestazioni tocca sempre al medico dimostrare di aver eseguito fedelmente e con la dovuta diligenza la propria prestazione professionale.

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Colpa medica: diventa responsabile anche la struttura sanitaria

Inoltre, ora la nuova proposta di legge specifica che «le strutture sanitarie rispondono anche dei danni alle persone o alle cose derivanti dall’inadeguata organizzazione, dalla carenza o dalla inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie». Questo significa che degli episodi di malasanità dovranno rispondere non solo i medici e gli altri sanitari curanti, ma anche le strutture in cui operano, se sono affette da carenze organizzative e malfunzionamenti.

Come cambiano i reati di malasanità?

Sono incisive anche le modifiche apportate a livello penale: la legge di riforma abolisce il

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reato di omicidio o di lesioni personali colpose in ambito sanitario [1] che escludeva la punibilità del medico quando erano state rispettate le raccomandazioni previste dalle «linee guida» o, in mancanza di esse, dalle «buone pratiche clinico-assistenziali». Così nei casi di malasanità tornerebbero ad applicarsi le comuni norme incriminatrici per omicidio colposo o lesioni personali colpose, senza differenze di regime in base alla qualità professionale dell’imputato.

Risarcimento danni: le modifiche all’iter civile

Per evitare le lungaggini processuali, specialmente in sede civile, la proposta di legge cerca di accelerare i tempi del giudizio, prevedendo un termine massimo di

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3 mesi per espletare la procedura di mediazione prima di instaurare la causa (a pena di improcedibilità) e di 10 mesi per svolgere l’accertamento tecnico preventivo (Atp): una consulenza tecnica anticipata per chiarire al più presto le eventuali responsabilità dei sanitari curanti per i danni arrecati al paziente.

Se il medico e la struttura sanitaria sono assicurati, l’impresa assicuratrice deve formulare l’offerta risarcitoria entro 120 giorni. Vengono ridotte le eccezioni che la compagnia può opporre al paziente, il quale non è parte del rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato, ma è un mero danneggiato: perciò non è più «litisconsorte necessario» nell’eventuale causa instaurata tra il medico e l’impresa assicuratrice, il che significa che il suo intervento in questo giudizio che non lo riguarda direttamente diventa facoltativo e non più obbligatorio.

Nuove regole colpa medica: tempi di entrata in vigore

Cosa succederà adesso? La proposta di legge era stata depositata nel 2018, ma sinora era rimasta ferma: il ciclo di audizioni parlamentari è iniziato adesso con la calendarizzazione dei lavori. A quanto si apprende, le Commissioni riunite di Camera e Senato auspicano un percorso breve, per concludere l’esame entro le prime settimane di giugno, recepire le osservazioni e, infine, passare alla fase di approvazione della nuova legge in Aula.

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