Cosa può sequestrare la Finanza durante una verifica?

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Autore: Paolo Remer

08 giugno 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Cosa può fare la Polizia tributaria nei controlli presso le sedi dei contribuenti? Le Fiamme Gialle possono aprire armadi o borse e prelevarne il contenuto?

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Quando arriva la Guardia di Finanza in azienda, al negozio o nello studio professionale, di solito, sono guai: i locali vengono setacciati e la pattuglia preleva tutto ciò che può avere interesse per la ricostruzione dei redditi imponibili e dei movimenti finanziari.

Cosa può sequestrare la Finanza durante una verifica? La questione, evidentemente, non riguarda tanto la contabilità ufficiale – che ormai, con le attuali modalità di fatturazione elettronica e di conservazione telematica, è incontestata – quanto altri oggetti e involucri, che appaiono degni di considerazione come potenziali nascondigli di denaro o di documenti compromettenti. Armadi, cassetti, casseforti, corrispondenza, buste sigillate, valigette 24 ore di manager e dipendenti e anche la borsetta della segretaria: all’atto pratico, sono queste le cose su cui si concentra l’attenzione delle Fiamme Gialle, che vorrebbero prelevarle anche quando il contribuente protesta e si oppone.

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Per capire cosa può sequestrare la Guardia di Finanza durante una verifica dobbiamo iniziare esaminando quali sono i suoi poteri ispettivi nei confronti dei contribuenti e come devono essere esercitati nelle varie situazioni concrete che possono presentarsi.

I poteri di accesso della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza può accedere per legge [1] in tutti i luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. L’

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accesso – che può essere compiuto previa esibizione al contribuente dell’ordine di servizio rilasciato dal comandante del reparto – è finalizzato alla ricerca di ogni elemento utile per l’accertamento delle imposte e per la repressione dell’evasione fiscale.

Tuttavia, se si tratta di abitazioni private, o di locali ad uso promiscuo (come un appartamento adibito anche a studio legale o medico), i militari delle Fiamme Gialle possono entrare solo se sono muniti dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica che, se si tratta di luoghi di privata dimora, viene concessa quando si ravvisa la presenza di «gravi indizi» di violazione della normativa tributaria. Perciò, in questi casi,

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la Finanza può entrare in casa per fare una verifica fiscale.

Come devono svolgersi i controlli della Finanza?

La finalità dell’accesso nei luoghi dell’attività economica esercitata o nelle abitazioni è quella di «reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni» fiscali ipotizzate dalla Guardia di Finanza. È proprio questo aspetto penetrante – e invasivo – che differenzia i controlli presso la sede da quelli che potrebbero avvenire a distanza e a tavolino, ad esempio invitando il contribuente presso gli uffici ad esibire la documentazione richiesta.

Per tutelare il contribuente ispezionato, la legge [2] dispone una serie di garanzie, e in particolare prevede che:

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Cosa può prelevare la Guardia di Finanza?

Dopo aver chiarito che il

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potere di controllo della Guardia di Finanza non è limitato alla sola documentazione contabile, ma si estende a tutto ciò che può assumere valore di prova delle violazioni tributarie, risulta evidente che gli agenti delle Fiamme Gialle possono cercare ed acquisire qualsiasi documento o reperto di altro genere: dal classico libretto manoscritto con la «contabilità nera» ai file detenuti su computer o altri dispositivi informatici, che possono valere come prova di incassi non fatturati o di altre operazioni illecite.

In concreto, i militari prelevano tutto ciò che ritengono utile (corrispondenza commerciale, report aziendali, documentazione bancaria, ecc.) e, a seconda dei casi, lo portano nella caserma dove proseguiranno le operazioni di verifica, oppure lo sigillano, per impedire manomissioni, nel caso in cui il controllo venga compiuto direttamente presso la sede del contribuente.

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La Finanza può aprire armadi, cassetti e borse?

Se gli agenti della Guardia di Finanza nel corso delle operazioni di verifica ritengono necessario aprire armadi, cassetti, borse e qualsiasi altro mobile o involucro protetto da chiusure, prima di procedere devono munirsi dell’autorizzazione del pubblico ministero (diversa e ulteriore rispetto a quella occorrente per l’accesso nei luoghi privati), perché questi oggetti sono assimilati al domicilio. Infatti l’art. 14 della Costituzione dispone che nel domicilio non possono eseguirsi ispezioni o perquisizioni e sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale; ma precisa che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

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In attesa dell’autorizzazione, gli operanti potranno adottare soltanto cautele conservative, come il piantonamento a vista e l’apposizione di sigilli, per evitare che i beni vengano asportati o il loro contenuto venga sottratto. Soltanto se il contribuente fornisce il suo spontaneo assenso all’apertura, l’autorizzazione del magistrato non è necessaria e i finanzieri possono procedere all’esame del contenuto e alla sua eventuale acquisizione. La giurisprudenza [2] ha chiarito che il consenso all’apertura può essere anche espresso in maniera implicita, cioè quando non viene manifestata un’opposizione all’attività che i finanzieri stanno svolgendo, purché sia prestato in modo «libero e consapevole» (per maggiori ragguagli leggi l’articolo specifico “

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Durante la verifica la Finanza può aprire le borse“?).

Quando il sequestro della Finanza è nullo?

Finora abbiamo parlato di «sequestro» in senso atecnico, perché si tratta di un’acquisizione amministrativa compiuta durante le operazioni di verifica e disposta ai sensi della normativa tributaria, a prescindere dalla commissione di reati (anche se l’effetto pratico è sempre quello di sottrarre le cose a chi le detiene). Il sequestro penale scatta, invece, quando ciò che viene acquisito dalla Polizia giudiziaria (e gli appartenenti alla Guardia di Finanza rivestono tale qualifica, unitamente a quella di Polizia tributaria) è considerato prova del reato o cosa ad esso pertinente: è il cosiddetto “

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sequestro probatorio“. In tali casi, gli operanti dovranno redigere un verbale di sequestro, che dovrà essere convalidato entro le successive 48 ore dall’autorità giudiziaria, e la persona alla quale le cose sono state sequestrate può opporsi chiedendo il riesame del provvedimento al giudice, come dispone l’art. 355 del Codice di procedura penale.

A tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione [3] ha annullato un decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla Guardia di Finanza per «indeterminatezza», poiché non indicava l’oggetto specifico della misura, ma conteneva soltanto «un generico richiamo a quanto rinvenuto». Di conseguenza, c’era stata un’eccessiva e illegittima «discrezionalità degli operanti nell’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro, e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell’Autorità giudiziaria». Così le cose sequestrate sono state restituite agli indagati.

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