Come recedere da un contratto già firmato?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Paolo Remer

24 giugno 2023

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quando si può annullare, disdire o revocare l’impegno preso con la controparte; come va data la comunicazione; quali sono gli effetti.

Annuncio pubblicitario

Il contratto, come dice la legge [1], con un’espressione forse un po’ enfatica, ha forza di legge tra le parti: vale a dire che entrambe sono tenute a rispettare i patti e ad adempiere le obbligazioni reciprocamente assunte. Ma se le cose stanno così, come si può recedere da un contratto già firmato?

Devi sapere che nessun vincolo contrattuale dura per sempre: il contratto perpetuo non esiste, neanche quando non era stato fissato un termine finale di scadenza. A volte – e più spesso di quanto si pensi – il contratto si può sciogliere in modo legale, e senza conseguenze negative per chi a un certo punto decide di sottrarsi agli impegni assunti in precedenza. In molti casi non c’è neppure una penale da pagare.

Annuncio pubblicitario

A parte l’ipotesi più naturale – ma poco frequente nella pratica – dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso, ci sono diversi casi in cui è possibile annullare, disdire o revocare l’impegno preso. E l’interruzione può avvenire per iniziativa di una sola delle parti del contratto, purché comunichi all’altra le sue intenzioni nei dovuti modi. Vediamo tutte le ipotesi possibili.

Scioglimento del contratto per mutuo dissenso

La risoluzione del contratto può avvenire di comune

Annuncio pubblicitario
accordo tra le parti. È un modo consensuale, non unilaterale, che consente di far venir meno gli effetti del contratto, e previene tutte le possibili contestazioni, ma richiede una piena intesa reciproca. Facciamo un esempio.

Antonio ha stipulato con la Edilcostruzioni un contratto preliminare di compravendita di un immobile in cui ha deciso di andare ad abitare insieme alla moglie ed ai figli. Il giorno dopo tutta la sua famiglia viene sterminata in un incidente, e lui rimane l’unico superstite. Il costruttore, legale rappresentante dell’impresa venditrice, si commuove e accetta di risolvere il contratto per mutuo consenso: così Antonio non sarà più obbligato ad acquistare quella casa.

Annuncio pubblicitario

Comunque le parti sono libere di sciogliere il vincolo contrattuale indipendentemente da fatti gravi o da circostanze sopravvenute. Volendo, potrebbero stipulare un nuovo contratto, con un contenuto diverso da quello precedente. Nell’esempio fatto poc’anzi, a prescindere dalla strage familiare avvenuta, il costruttore avrebbe potuto proporre l’acquisto di una casa più piccola, ad un prezzo inferiore e a condizioni agevolate.

L’unico vincolo da rispettare è quello della forma: ad esempio, se il contratto richiede la stipula per iscritto, come la compravendita immobiliare, non potrà essere risolto a voce, neanche per mutuo consenso.

Tuttavia nella pratica di solito chi ha concluso un contratto pretende l’adempimento della controparte, specialmente quando i rapporti tra le parti sono squilibrati per il diverso peso economico (si pensi al consumatore cliente di una grossa società, come quelle che forniscono energia, luce e gas, telefonia e connettività internet). Quindi conviene esaminare gli altri possibili modi di scioglimento del contratto.

Annuncio pubblicitario

Scioglimento del contratto per impossibilità della condizione

Il contratto stipulato si può sciogliere in automatico per impossibilità della condizione prevista. La condizione – cioè un avvenimento futuro e incerto – può essere sospensiva se è previsto che accada dopo la stipula (ad esempio, compro un appartamento a Roma se riuscirò ad ottenere il trasferimento lavorativo lì entro un anno) o risolutiva, nel caso inverso (ad esempio, si stabilisce che il contratto di compravendita immobiliare si risolverà se l’acquirente sarà trasferito in un altra città nei prossimi 5 anni).

Alcune condizioni non dipendono dalla volontà delle parti: basti pensare alle guerre e ai cataclismi naturali, e possono provocare l’impossibilità sopravvenuta di cui fra poco ti parleremo. Viceversa, le condizioni meramente potestative, cioè dipendenti esclusivamente dalla volontà di una delle parti (ad esempio: ti pagherò se vorrò) sono radicalmente invalide. La legge

Annuncio pubblicitario
[2] stabilisce che la condizione sospensiva impossibile si ha come non apposta, quindi il contratto è totalmente privo di effetti.

Per prevenire equivoci e evitare le liti, è bene inserire nel contratto condizioni chiare e precise, ed anche termini qualificati come essenziali, cioè entro i quali la condizione deve verificarsi (o cessare, se si tratta di condizione risolutiva) e comunque la prestazione deve essere adempiuta, altrimenti il contratto si risolve. Se si ha un particolare interesse per la prestazione pattuita, è bene inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, che indichi in quali casi si verifica automaticamente la risoluzione, senza necessità di ricorrere al giudice: ad esempio, se non ricevo l’abito da sposa almeno il giorno prima delle nozze, non dovrò più pagarlo (e se l’avevo già pagato in anticipo ho diritto alla restituzione del prezzo).

Annuncio pubblicitario

Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni pattuite è disciplinata dall’articolo 1463 del Codice civile. L’inadempimento può procurare notevoli danni al creditore della prestazione: si pensi a chi non riceve la merce ordinata nei tempi stabiliti e perciò deve fermare la produzione, o a chi riceve un servizio incompleto o malfunzionante, come un software o un progetto pieno di errori che lo rendono inutilizzabile o addirittura pericoloso. Chi ha sbagliato può lamentare circostanze eccezionali, ma solo alcuni casi consentono di sciogliere il contratto.

A parte il risarcimento dei danni (che è sempre dovuto per l’inadempimento), la sopravvenuta impossibilità della prestazione può determinare la

Annuncio pubblicitario
risoluzione del contratto, quando è indipendente dalla volontà del debitore e non può essergli addebitata. Ad esempio, un terremoto fa crollare la casa che era stata promessa in vendita; la nave su cui erano trasportati i container di merce spedita affonda in mare; uno sciopero generale impedisce di consegnare in tempo dei prodotti deperibili; un blocco generalizzato di connettività internet impedisce la videoconferenza del corso programmato, ecc.

Invece, la cosiddetta «impotenza finanziaria» – cioè le difficoltà di una delle parti contrattuali di pagare il corrispettivo o di procurarsi i prodotti promessi in vendita – non vale come impossibilità sopravvenuta neanche quando è dovuta a gravi

Annuncio pubblicitario
crisi e recessioni economiche: ad esempio, durante la pandemia di Covid-19 i contratti di affitto dei negozi sono stati giudicati validi (salve rare eccezioni) anche durante il periodo di lockdown, quindi gli esercenti hanno dovuto continuare a pagare i canoni ai proprietari pur rimanendo chiusi.

Contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno

Il contratto concluso a condizioni inique perché una parte versava in uno stato di grave pericolo alla persona, o di bisogno che porti a dare o promettere più del doppio del valore della prestazione, può essere rescisso, se la circostanza era nota alla controparte. Facciamo un esempio.

Marco riceve una telefonata dalla casa di riposo: l’anziana madre è in fin di vita. Vorrebbe correre lì per darle l’estremo saluto, ma è senza macchina, non trova un taxi, non ci sono servizi di linea per arrivare in tempo utile. Così chiede un trasporto privato che gli costa 2mila euro per soli 20 chilometri di tragitto. Il trasportatore ha evidentemente approfittato della situazione.

Annuncio pubblicitario

La rescissione del contratto viene pronunciata dal giudice, che può, secondo le circostanze, assegnare alla parte un «equo compenso» per l’opera prestata [3].

Come interrompere un contratto con recesso e disdetta

Nei contratti ad esecuzione continuativa o comunque prolungata nel tempo (si pensi agli abbonamenti telefonici, alle forniture di luce e gas, ai rapporti di conto corrente ed anche a quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato) è possibile recedere in qualsiasi momento, dandone la comunicazione alla controparte nei modi ed entro i termini previsti dal contratto stesso: in genere, con una lettera raccomandata a/r o una Pec, posta elettronica certificata.

Annuncio pubblicitario

In questo modo il contratto si interrompe e – dal momento di ricezione da parte del destinatario della comunicazione del recesso, più gli eventuali termini di preavviso previsti: ad esempio, 30 giorni – non avrà più effetti. Attenzione: se il contratto così sciolto prevedeva un periodo di durata minima di esecuzione, potrebbe essere previsto il pagamento di una penale alla controparte, che confidava nella prosecuzione del rapporto.

Spesso si confonde il recesso – che è lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale rispetto alla scadenza programmata, se c’è – con la disdetta, che è l’atto mediante il quale una parte comunica all’altra di non voler rinnovare ulteriormente il contratto oltre il periodo minimo stabilito. In entrambi i casi il contratto in corso si interrompe, ma in momenti diversi. Ad esempio, se mi sono vincolato con il fornitore di servizi luce, gas o telefono per 2 anni, e non voglio proseguire oltre, dando disdetta impedirò il rinnovo automatico e il contratto cesserà al termine del biennio; invece mediante il recesso l’interruzione avviene prima.

Annuncio pubblicitario

Leggi anche come disdire un contratto di locazione, perché in questa materia ci sono delle particolarità, soprattutto per tutelare gli inquilini.

Diritto di recesso o di ripensamento

Concludiamo questa carrellata di metodi per sciogliere un contratto con il diritto di recesso – detto anche diritto di ripensamento – che è un rimedio limitato nel tempo, perché può essere esercitato solo entro 14 giorni dalla data di stipula o di esecuzione del contratto (salvo che il venditore non abbia avvisato l’acquirente di questa facoltà: in tal caso c’è un anno in più), e nei modi, perché è possibile solo per le cosiddette vendite a distanza, come quelle televisive o telefoniche, compiute al di fuori dei negozi fisici: quindi vi rientrano anche gli

Annuncio pubblicitario
acquisti online.

Il diritto di ripensamento è riservato a chi riveste la qualità di consumatore, cioè di privato non imprenditore. Ad esempio, se un avvocato compra online un telefono con fattura, sarà considerato un professionista e non potrà esercitare il recesso; se, invece, un commerciante (di ortofrutta, autoveicoli o qualsiasi altro prodotto) aderisce a un’offerta telefonica per cambiare fornitore di luce e gas a casa sua, potrà recedere.

Il diritto di recesso si esercita con una comunicazione inviata al venditore mediante lettera raccomandata o Pec (la spedizione deve avvenire entro 14 giorni, la ricezione può compiersi anche dopo). La merce ricevuta va restituita e il prezzo pagato va rimborsato (al netto del costo di spedizione, salvi gli abbuoni praticati talvolta dal venditore). In ogni caso, il ripensamento non può essere subordinato a penali o escluso da specifiche clausole contrattuali, in quanto è previsto in linea generale dal Codice del consumo [4].

Ci sono delle particolarità per i beni deperibili o personalizzati, mentre il fatto di aver aperto le confezioni dei prodotti non conta: per conoscere tutti questi casi, leggi “Acquisti e diritto di recesso: 10 cose che devi sapere“.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui