Proprietario di un solo box: quali spese condominiali paga?
Quali sono i presupposti perché si debba contribuire al pagamento delle quote condominiali? Cosa deve pagare chi è titolare solo di un’autorimessa?
Secondo la legge, i condòmini devono contribuire alle spese che si rendono necessarie per la conservazione delle parti comuni, come ad esempio le scale, il tetto, il cortile e l’androne. Ognuno paga una quota corrispondente al valore della sua proprietà esclusiva, espresso in millesimi. Solo in alcuni specifici casi è possibile derogare a tale criterio di ripartizione. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: quali spese condominiali paga il proprietario di un solo box auto? Scopriamolo.
Indice
Quali spese pagano i condòmini?
Per legge
Ciò significa che tutti i condòmini devono contribuire alle spese necessarie per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), il rifacimento e la ristrutturazione delle parti e dei servizi comuni.
Le spese, come anticipato in apertura, vanno ripartite in base ai millesimi di cui ciascuno è titolare.
Chi è obbligato a pagare le spese condominiali?
Perché sorga l’obbligo di pagare le spese condominiali occorre una condizione fondamentale: che il soggetto rivesta la qualità di condomino, cioè di proprietario.
Secondo la legge, è condomino chiunque sia titolare esclusivo (eventualmente anche in comproprietà: si pensi a marito e moglie) di un’unità immobiliare sita all’interno dell’edificio condominiale.
Ciò significa che è condomino anche chi è proprietario solamente di un box, di un’autorimessa
Chi è proprietario di un box paga le spese del condominio?
Chi è proprietario solo di un box auto deve ugualmente contribuire alle spese condominiali, alla stessa stregua di colui che, invece, è titolare di un appartamento.
Ovviamente, a cambiare potrà essere la misura del contributo: poiché box e locali simili hanno un valore solitamente inferiore a quello di un’abitazione vera e propria, è ragionevole pensare che il proprietario di un’autorimessa pagherà una quota condominiale decisamente inferiore rispetto a chi è titolare di un appartamento.
Quanto detto sinora trova eccezione nelle ipotesi in cui il box auto sia “staccato” dall’edificio condominiale ovvero da alcune parti comuni di esso.
È il classico caso dell’autorimessa raggiungibile dall’esterno, senza passare per l’androne e le scale: in un’ipotesi del genere, il condomino proprietario solo del garage non dovrà contribuire al pagamento di tutte le spese condominiali, ma solamente di quelle che riguardano i beni e i servizi di cui può (anche solo potenzialmente) fruire, come ad esempio la
In ipotesi del genere si verifica ciò che viene chiamato “condominio parziale”, che si configura ogniqualvolta un bene, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo soltanto di una parte del condominio.
In casi del genere si applica un diverso criterio di ripartizione delle spese.
Secondo la legge [2], se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Insomma: i condòmini contribuiscono alle spese dei beni e dei servizi comuni di cui possono, anche solo potenzialmente, giovarsi.
Emblematico è il caso del condomino che vive al pianterreno: pur non dovendo usare le scale né l’ascensore per raggiungere la sua proprietà esclusiva, egli è tenuto ugualmente a contribuire alle spese relative alla loro conservazione.
Al contrario, se le scale e l’ascensore non raggiungono nemmeno la proprietà privata del condomino, questi non sarà tenuto a pagare alcunché.
È proprio il caso del proprietario del box auto che non è servito dalle scale né dall’ascensore, a cui si accede solo dall’esterno, passando per la rampa.
Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Proprietario del solo garage: paga le spese condominiale anche se non ha un appartamento?
Chi non ha box auto paga le spese per i garage?
Quanto appena detto sino a questo momento vale ovviamente anche nell’ipotesi opposta, in cui il condomino è proprietario solo di un appartamento ma di nessun box auto: in questo caso, nessun contributo è dovuto per le spese che riguardano il piano interrato in cui si trovano i garage.
Per maggiori approfondimenti su questo specifico tema, si legga l’articolo dal titolo Condominio e spese per i box: chi non ha garage non paga?