Maltrattamenti in famiglia: 10 cose da sapere

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Autore: Mariano Acquaviva

01 novembre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Guida al reato di abusi contro familiari e conviventi: rapporti di parentela, violenza psicologica, procedibilità, codice rosso, arresto e gratuito patrocinio.

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L’articolo 572 del codice penale punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque maltratta un’altra persona. Poiché la legge non fornisce una definizione precisa della condotta colpevole, secondo la giurisprudenza rientrano nel concetto di “maltrattamenti” tutte le azioni che possono arrecare una sofferenza alla vittima, non necessariamente fisica. Tanto premesso, con il presente articolo vedremo quali sono le 10 cose da sapere sul reato di maltrattamenti in famiglia.

C’è reato anche senza parentela

Innanzitutto, il reato di maltrattamenti si integra anche

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in assenza di un rapporto di parentela tra le parti.

Secondo la legge, infatti, il delitto in questione si verifica in ogni caso di convivenza. Ciò significa che:

Per il codice penale, inoltre, c’è reato di maltrattamenti anche nelle ipotesi in cui la vittima è una persona:

Maltrattamenti: non servono le percosse

Come anticipato in apertura, per aversi maltrattamenti non occorre la

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violenza fisica: anche un abuso psicologico è sufficiente per integrare il crimine.

Risponde pertanto di maltrattamenti il marito che umilia costantemente la moglie, magari in pubblico, oppure il figlio sottoposto a continue privazioni da parte del genitore.

Secondo la giurisprudenza [1], deve essere condannato per maltrattamenti chi, avuto in affido un minore, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l’elemosina.

Un solo abuso non è reato di maltrattamenti

Requisito fondamentale perché possa integrarsi il reato di maltrattamenti è che l’abuso, fisico o psicologico, nei confronti della vittima si sia ripetuto nel tempo.

L’

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abitualità della condotta del reo è quindi indispensabile affinché possa parlarsi di maltrattamenti e non di reati diversi (lesioni, percosse, ecc.).

Chiunque può denunciare il reato

Il reato di maltrattamenti è procedibile d’ufficio. Ciò significa che chiunque può sporgere denuncia alle autorità, anche una persona diversa dalla vittima.

Maltrattamenti: scatta il codice rosso

Il reato di maltrattamenti rientra tra quelli per cui la legge ha previsto il cosiddetto codice rosso, cioè una procedura d’urgenza che consente alla polizia di dare priorità alle indagini rispetto agli altri reati.

Perché ciò avvenga, però, occorre che i maltrattamenti si inseriscano all’interno di un contesto di

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violenza familiare o di genere; non scatta quindi il “codice rosso” se la vittima non è legata da alcun rapporto, né sentimentale né di parentela, con il reo.

A seguito della denuncia, la persona offesa deve essere sentita immediatamente, e comunque non oltre tre giorni, dal pubblico ministero o dalla polizia delegata, in modo tale da adottare le eventuali misure d’urgenza necessarie a tutelare la vittima.

Il colpevole non può avvicinarsi alla vittima

La denuncia per maltrattamenti giustifica l’applicazione, da parte del giudice, di misure cautelari a tutela della persona offesa.

Le più importanti sono l’allontanamento dalla casa familiare nelle ipotesi di violenza domestica e il

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divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il rispetto di queste misure può essere garantito anche attraverso l’applicazione di un braccialetto elettronico che consente alla polizia di geolocalizzare l’indagato che lo indossa.

La violazione delle misure cautelari imposte al responsabile di maltrattamenti costituisce a propria volta reato.

La vittima ha sempre diritto al gratuito patrocinio

La vittima di maltrattamenti, così come quella di stalking e di violenza sessuale, ha sempre diritto al gratuito patrocinio, anche se è titolare di un reddito elevato.

L’ammonimento del questore nel caso di violenza domestica

In tutte le ipotesi di violenza domestica (inclusi i maltrattamenti, quindi) è possibile chiedere l’intervento del

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questore affinché provveda ad ammonire il responsabile sulle conseguenze penali che possono derivare dalla sua condotta.

L’ammonimento è uno strumento amministrativo che presuppone la prova certa di quanto è accaduto: è sufficiente la sussistenza di indizi che possano rendere verosimile i fatti denunciati.

Le conseguenze dell’ammonimento sono:

Contro l’ammonimento è possibile fare ricorso al prefetto.

La vittima può chiedere il risarcimento immediato

Secondo le ultime novità in corso di approvazione legislativa, la vittima di maltrattamenti potrà sempre ottenere dal giudice penale la

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liquidazione del risarcimento (cosiddetta “provvisionale”) che, successivamente, potrà essere oggetto di incremento in un separato giudizio civile.

Si tratta in buona sostanza di una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo integrale che spetterà in via definitiva alle vittime di reati di genere.

L’arresto del colpevole di maltrattamenti

L’arresto di una persona presuppone normalmente lo stato di flagranza, cioè che il reo sia sorpreso nell’atto di compiere il delitto (si legga a tal proposito l’articolo dal titolo Maltrattamenti in famiglia: quando scatta l’arresto?).

Per contrastare il crescente fenomeno della violenza domestica, un recente disegno di legge prevede l’arresto in “flagranza differita” per i reati tipicamente commessi in ambito familiare (tra cui, ovviamente, i maltrattamenti) da effettuarsi sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica, ecc.).

In ogni caso, l’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione del responsabile e, comunque, entro 48 ore dal fatto.

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