Strutture amovibili: cosa dice la legge
Manufatti precari e temporanei: qual è la normativa applicabile e quando si possono installare liberamente senza permessi.
In un’epoca in cui è sempre più difficile ottenere il rilascio dei permessi di costruire, una soluzione pratica ed economica per ampliare gli spazi abitativi grazie alla tecnologia e al design è quella di realizzare strutture amovibili: cosa dice la legge in proposito?
La tendenza della normativa più recente tende alla semplificazione degli adempimenti e alla liberalizzazione delle procedure, e questo rappresenta un grosso vantaggio per i proprietari di case, che in molti casi non sono più costretti a richiedere permessi e autorizzazioni: ad esempio, per le cosiddette
Ma esistono parecchi altri manufatti precari e temporanei, come le verande, i dehors, i gazebo, i pergolati, le pergotende, le pedane e molte opere stagionali, come quelle installate negli stabilimenti balneari. Per tutta questa ampia ed eterogenea categoria di opere – che sembrano edilizie, ma in realtà non sono del tutto tali – si pone il problema di come poterle installare, o posizionare se già acquistate pronti per l’uso, sui propri fabbricati e terreni, a partire dai giardini e dalle terrazze. E bisogna capire se è necessario interpellare prima il Comune o se invece si può procedere liberamente.
Indice
Strutture amovibili: quali sono
Le strutture amovibili sono caratterizzate dal fatto che il loro ancoraggio al suolo, o a una struttura edilizia fissa già esistente, è precario, nel senso che può essere rimosso con facilità e senza dover ricorrere a interventi di demolizione.
Tuttavia la precarietà di queste eterogenee strutture amovibili non implica anche la loro temporaneità: alcune di esse possono permanere per anni o per decenni nello spazio ove sono state inizialmente collocate. E, come vedremo nel paragrafo successivo, questo elemento è decisivo ai fini del loro regime edilizio.
Il vero problema, infatti, è stabilire se per queste opere serva o meno l’autorizzazione all’installazione da parte del Comune e quindi occorra una comunicazione preventiva del richiedente, in forma di Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o di Cila (Comunicazione inizio lavori), o addirittura serva la richiesta di rilascio del permesso di costruire, oppure se possono rientrare nell’edilizia libera, che non richiede permessi di alcun genere. Esaminiamo la normativa edilizia: le soluzioni sono variegate, ma tendenzialmente la maggior parte delle strutture amovibili rientrano proprio nell’edilizia libera.
Strutture amovibili: normativa edilizia
Il Testo Unico dell’Edilizia
Questi manufatti elencati dalla norma, quindi, non sono assoggettati al permesso di costruire, purché servano a soddisfare soltanto esigenze temporanee, e non permanenti, del proprietario, altrimenti si avrebbe una trasformazione del suolo duratura, e perciò sicuramente rilevante dal punto di vista edilizio ed urbanistico.
Ma questo è soltanto un criterio di massima, e occorre specificarlo, altrimenti sarebbe insufficiente per risolvere le nostre esigenze. Vediamo, quindi, in modo più approfondito le implicazioni della normativa edilizia con riferimento alle strutture amovibili.
Strutture amovibili: quando serve il permesso di costruire
Come abbiamo visto, la legge ritiene determinante la destinazione funzionale data dal proprietario all’opera: solo se essa è meramente temporanea il permesso di costruire non occorre, altrimenti è necessario. Così la giurisprudenza prevalente ritiene necessario munirsi del preventivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune anche quando la struttura amovibile è
Un recente sentenza del Tar, emanata riguardo ai dehors, afferma che «a nulla rileva la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie»: ciò che conta è che si tratta di «strutture deputate ad uso perdurante nel tempo» [1].
Quali sono le strutture amovibili che si possono installare liberamente?
Avrai compreso che il criterio decisivo per capire se una struttura amovibile può essere installata liberamente è la sua precarietà inteso nel senso di temporaneità, e questo elemento dipende dalla destinazione funzionale data dal proprietario al manufatto.
La normativa – articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia – contempla un apposito elenco delle strutture amovibili che rientrano nell’edilizia libera, e che pertanto non richiedono il permesso di costruire o altre autorizzazioni semplificate (salvo che non siano previsti specifici vincoli ambientali, antincendio, paesaggistici, sismici e igienico-sanitari): l’elemento comune che le contraddistingue è il fatto che si tratta di strutture di mero arredo, e che dunque non aggravano il carico urbanistico del comprensorio.
Puoi consultare l’elenco completo di queste opere che rientrano nella categoria dell’edilizia libera nella tabella A, sezione II, punto 29 del D.Lgs. n. 222/2016 e nel catalogo ministeriale chiamato «glossario» (D.M. 2 marzo 2018 e s.m.i). Per una visione rapida, leggi la nostra lista delle opere di edilizia libera senza permessi. Troverai barbecue, gazebo, fontane, giochi per bambini (come gli scivoli, le giostrine e le altalene), i muretti, le pergotende, i ricoveri per animali domestici e da cortile (come le cucce per cani, le gabbie per gli uccelli o i pollai per le galline), i ripostigli per attrezzi, i vasi e le fioriere mobili e molto altro.