Come cambiare il direttore dei lavori

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Le condizioni per poter sostituire il progettista in corso d’opera: gli adempimenti del committente e del professionista incaricato; la comunicazione al Comune.

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Un lettore ci domanda come cambiare il direttore dei lavori, segnalandoci che il rapporto è conflittuale e che lo stesso professionista sarebbe intenzionato a dimettersi.

La necessità di sostituire in corso d’opera il progettista già nominato può derivare da diversi motivi, come errori, incomprensioni, omissioni e lacune nel compimento dell’incarico o addirittura riscontrate infedeltà e negligenze nell’esecuzione delle opere.

La figura del direttore dei lavori è essenziale: non se ne può fare a meno e deve persistere per tutta la durata degli interventi sino al loro completamento. Perciò la sostituzione deve essere tempestiva e senza soluzione di continuità: alla revoca dell’incarico al precedente professionista deve seguire, immediatamente e contestualmente, la nomina del nuovo.

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Ora vediamo come arrivare a questo risultato senza rischi o recriminazioni da parte del tecnico che viene escluso, ed anche senza responsabilità del committente nei confronti del Comune e delle altre autorità preposte, per aver deciso di “cambiare cavallo in corsa”, cioè a cantiere aperto. Lo si può fare, nel rispetto degli adempimenti che ti illustreremo.

Direttore dei lavori: chi è e cosa fa

Il direttore dei lavori deve essere presente nei cantieri, anche se non costantemente, e ha il preciso compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto presentato e depositato. Il direttore dei lavori ha anche il compito di redigere i Sal (stati di avanzamento lavori) e di sorvegliare e rendicontare al committente l’andamento dei lavori sino al loro completamento.

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Negli appalti privati è il committente che ha la facoltà di nominare, discrezionalmente, il direttore dei lavori in modo da sorvegliare, per suo conto, la regolare esecuzione delle opere. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1662 del Codice civile il committente ha sempre il diritto di «controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato», e può farlo efficacemente proprio attraverso un professionista di fiducia incaricato che è, appunto, il direttore dei lavori. Per sapere come esercitare questa facoltà, leggi l’articolo “Il committente dei lavori può entrare nel cantiere?“.

Negli appalti pubblici, invece, la designazione del direttore dei lavori da parte della stazione appaltante, su proposta del RUP (Responsabile unico del procedimento) è sempre obbligatoria, come dispone l’articolo 114 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici).

Direttore dei lavori: obblighi e responsabilità

L’obbligo del direttore dei lavori consiste in una vigilanza

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costante e in corso d’opera su tutti gli interventi che vengono eseguiti in cantiere. Se emergono delle difformità – che possono riguardare sia il progetto sia i materiali utilizzati – egli ha il compito di segnalarlo tempestivamente al Comune e, se del caso, deve bloccare immediatamente, di propria iniziativa, i lavori in corso di esecuzione.

L’omessa vigilanza è sanzionata anche penalmente (come ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 5799/2021, ove un direttore dei lavori è stato condannato per il crollo del controsoffitto di una piscina comunale che aveva provocato gravi danni).

Inoltre, a determinate condizioni, il direttore dei lavori ed il progettista possono essere ritenuti corresponsabili, insieme al proprietario dell’immobile e al committente degli interventi, di abuso edilizio.

Per ulteriore giurisprudenza, leggi la rassegna “Responsabilità del direttore dei lavori: ultime sentenze”.

Sostituzione direttore lavori: come si fa

Per sostituire il direttore dei lavori negli appalti privati occorre innanzitutto provvedere alla

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revoca, da parte del committente, del professionista precedentemente incaricato, e alla sua contestuale sostituzione con un altro nominativo. Questo nuovo direttore dei lavori, pertanto, dovrà essere stato individuato in precedenza a cura del committente, e dovrà essersi dichiarato disponibile all’accettazione dell’incarico.

Non sono ammessi “buchi” temporali, perché la figura del direttore dei lavori deve essere presente costantemente senza soluzione di continuità: quindi nel momento in cui il committente formalizza e comunica al Comune la revoca del precedente nominativo deve essere già indicato il “rimpiazzo” che lo sostituirà a partire da quel momento.

In concreto, il cambio del direttore dei lavori deve essere sempre comunicato al Comune con la modulistica predisposta nei regolamenti adottati dall’Ente locale; questo adempimento è indispensabile altrimenti il committente sarebbe passibile di sanzioni. Molti Comuni, nell’occasione, richiedono una relazione tecnica illustrativa dello stato del cantiere al momento dell’intervenuta variazione del direttore dei lavori.

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In caso di pluralità di committenti (si pensi alla ristrutturazione di un immobile in comproprietà) la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tutti, salvi i casi di delega di firma e di procura con rappresentanza.

Per i lavori strutturali in cemento armato, in zone sismiche o in aree sottoposte a vincoli è necessario informare dell’avvenuta sostituzione anche tutte le Autorità competenti (Genio Civile, Soprintendenza, Regione, altri eventuali Enti preposti come le Autorità di bacino). Lo si può fare anche attraverso il SUE (Sportello Unico Edilizia), con una comunicazione unica e valevole per tutte le Autorità coinvolte. Se la pratica non è completa, i lavori potrebbero essere sospesi.

Cambio direttore lavori: gli adempimenti necessari

Sintetizzando, ecco quali sono gli adempimenti necessari per sostituire il direttore dei lavori:

Cambio direttore lavori: consigli utili

Per prevenire contestazioni, è necessario

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formalizzare la revoca del mandato (o, viceversa, la lettera di rinuncia all’incarico da parte del professionista) con lettera raccomandata o con Pec, la posta elettronica certificata, in modo da garantirsi la prova della ricezione della missiva da parte del destinatario (nel primo caso con l’avviso di ricevimento della raccomandata, nel secondo caso con la Rac – ricevuta di avvenuta consegna, della Pec).

È bene, prima di procedere, verificare le condizioni stabilite nel contratto di conferimento dell’incarico con il professionista che si intende revocare, soprattutto per quantificare il compenso dovutogli per il lavoro sino a quel momento svolto.

Allo stesso modo, con il nuovo tecnico individuato occorrerà stabilire con precisione – possibilmente sulla base di un apposito preventivo – l’entità dell’onorario per le prestazioni da svolgere, al netto di quelle già eseguite dal collega che lo ha preceduto (ad esempio, se egli aveva curato e depositato la progettazione, e non vi sono modifiche da effettuare, il nuovo tecnico dovrà essere pagato per le attività residue di controllo e vigilanza sulla realizzazione, sino al completamento dei lavori e alla chiusura del cantiere).

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Inoltre, il direttore dei lavori subentrante (architetto, ingegnere o geometra) per evitare pericolosi “accavallamenti” di competenze e delle conseguenti responsabilità, nonché per rispettare le norme deontologiche del proprio Ordine di appartenenza, potrebbe legittimamente far presente la propria indisponibilità ad accettare l’incarico sino a quando il committente non abbia provveduto a revocare, formalmente, il precedente direttore dei lavori.

Cambio del direttore dei lavori in condominio

Problemi pratici possono sorgere quando il committente è un condominio, perché la revoca del direttore dei lavori deve essere deliberata dall’assemblea, con la medesima maggioranza che aveva approvato gli interventi da progettare e dirigere. L’amministratore può provvedere nei casi di estrema urgenza (ad esempio, il decesso del professionista incaricato), salva la successiva ratifica del suo operato da parte dell’assemblea.

L’assemblea dovrà anche deliberare, tenuto conto del contratto stipulato, il compenso spettante al professionista revocato per le attività eseguite: il corrispettivo dovuto al tecnico per l’opera svolta non può essere negato, ferma restando l’eventualità di una infedele o incompleta esecuzione delle prestazioni richieste, da cui potrebbe sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti dal condominio committente per effetto dell’inadempimento del direttore dei lavori o di colpa grave nella progettazione e nella vigilanza.

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