Quando ti tolgono la patente per droga?

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Autore: Paolo Remer

01 dicembre 2024

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Controlli su strada, test salivari, visita medica e analisi: come funzione il ritiro, sospensione e revoca della patente di guida per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

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Con la recente riforma del Codice della strada molti lettori ci sottopongono quesiti specifici sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida, che possono essere riassunti in questa semplice domanda: quando ti tolgono la patente per droga? Esaminiamo tutti gli aspetti e descriviamo tutto l’iter, dall’iniziale controllo di polizia su strada fino alla revoca.

Guida sotto l’effetto di droga: com’è punita?

L’articolo 187 del Codice della strada è stato completamente riformulato: prima puniva chi si era messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; adesso, invece, viene incriminato chi si pone alla guida dopo averne fatto uso.

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La differenza non è di poco conto: per essere incriminati, e condannati, non è più necessario dimostrare che il conducente fosse effettivamente sotto l’effetto di droghe. Basta che risulti l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida, ma la norma non dice quando, concentrando invece l’attenzione sulla presenza attuale delle sostanze, o dei loro metaboliti, nei fluidi corporei (sangue, urine e, come vedremo, anche la saliva).

Questa modifica presta il fianco a diverse obiezioni di incostituzionalità, soprattutto per chi fa uso di cannabis terapeutica (te ne parliamo ampiamente negli articoli “Sarà dichiarato incostituzionale il nuovo Codice della strada?

” e “Test antidroga: è costituzionale?“.

Come si accerta la presenza di droga nell’organismo?

Il nuovo articolo 187 del Codice della strada prevede che la polizia possa sottoporre i conducenti innanzitutto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove con apparecchi portatili. Se questi accertamenti danno esito positivo, o se ci sono altri «ragionevoli motivi» per sospettare l’alterazione psicofisica, il conducente può essere sottoposto al tampone salivare ed infine ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, cioè le analisi e la visita medica.

Nello specifico, per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo del conducente è previsto un

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triplice ordine di controlli, disciplinati dal medesimo articolo 187 del Codice della strada riformulato con l’introduzione di nuovi commi:

La medesima procedura si adotta in caso di

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incidente stradale, ma la norma precisa che ciò deve avvenire «compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso» che, evidentemente, hanno priorità sugli accertamenti tossicologici.

Ritiro e sospensione della patente

A questo punto si apre lo scenario che porta al ritiro, alla sospensione ed alla revoca della patente per 3 anni.

La nuova norma dice che quando l’esito degli accertamenti di secondo o di terzo livello non sia immediatamente disponibile ma i controlli di primo livello hanno dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo (che può essere trasportato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile).

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Così, in sostanza, già al momento del primo controllo che dà esito positivo la polizia può disporre lo stop immediato della guida e ritirare sul posto la patente al conducente sospettato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti.

Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 187 stabilisce che il Prefetto dispone che il conducente “sospettato” dalla Polizia, in occasione del primo controllo su strada, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti debba in ogni caso sottoporsi entro 60 giorni alla visita medica prevista dall’articolo 119, comma 4, del Codice della strada per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida.

Se l’interessato non si presenta alla visita, si applica l’

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articolo 128 comma 2, e, pertanto, è sempre disposta in via cautelare la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile o del Prefetto.

Revoca della patente

Se l’accertamento tossicologico dimostra l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti, e dunque l’inidoneità del conducente alla guida, la norma dispone che «è sempre disposta la revoca della patente

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» ai sensi dell’articolo 130, quindi né il Prefetto né la Motorizzazione hanno alcun potere discrezionale di evitarla. Oltretutto la norma attribuisce proprio al Prefetto la possibilità di adottare la revoca della patente in questi casi, derogando al principio generale in base al quale la revoca per inidoneità del conducente spetta alla Motorizzazione Civile.

La revoca della patente comporta l’impossibilità di conseguirla nuovamente prima che siano trascorsi 3 anni, decorrenti dalla data del provvedimento di revoca, che può essere posteriore di alcuni mesi rispetto alla data dell’infrazione e del primo controllo di polizia.

Se nel frattempo il conducente è stato condannato

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con sentenza per il reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, la sospensione della patente disposta come pena accessoria dal giudice penale viene assorbita dalla revoca prefettizia che, come appena detto, ha una durata maggiore.

Cosa succede a chi rifiuta di sottoporsi ai controlli?

Chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli ed accertamenti che abbiamo descritto viene comunque incriminato – «salvo che il fatto non costituisca più grave reato»(come, ad esempio, la resistenza a pubblico ufficiale – per il medesimo reato di guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, e, pertanto, potrà essere condannato alla pena congiunta dell’arresto da 6 mesi a un anno e dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (queste sanzioni detentive e pecuniarie non sono state modificate dalla riforma e pertanto sono rimaste inalterate).

Va aggiunto che chi circola durante il periodo di sospensione della patente in attesa della visita medica, o in caso di mancata presentazione alla stessa, subisce una sanzione amministrativa da 168 a 678 euro e la revoca della patente di guida.

Maggiori dettagli in “Cosa succede se mi rifiuto di fare il test antidroga?“.

Approfondimenti

Per altre informazioni leggi gli articoli “Guida sotto effetto di stupefacenti: come si prova?” e “Polizia può fare test droga alla guida senza motivo?“. Guarda anche il video dell’avv. Angelo Greco: “Inizia l’era dei test salivari?“.

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