Quando ti tolgono la patente per droga?
Controlli su strada, test salivari, visita medica e analisi: come funzione il ritiro, sospensione e revoca della patente di guida per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Con la recente riforma del Codice della strada molti lettori ci sottopongono quesiti specifici sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida, che possono essere riassunti in questa semplice domanda: quando ti tolgono la patente per droga? Esaminiamo tutti gli aspetti e descriviamo tutto l’iter, dall’iniziale controllo di polizia su strada fino alla revoca.
Indice
Guida sotto l’effetto di droga: com’è punita?
L’articolo 187 del Codice della strada è stato completamente riformulato: prima puniva chi si era messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; adesso, invece, viene incriminato chi si pone alla guida dopo averne fatto uso.
La differenza non è di poco conto: per essere incriminati, e condannati, non è più necessario dimostrare che il conducente fosse effettivamente sotto l’effetto di droghe. Basta che risulti l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida, ma la norma non dice quando, concentrando invece l’attenzione sulla presenza attuale delle sostanze, o dei loro metaboliti, nei fluidi corporei (sangue, urine e, come vedremo, anche la saliva).
Questa modifica presta il fianco a diverse obiezioni di incostituzionalità, soprattutto per chi fa uso di cannabis terapeutica (te ne parliamo ampiamente negli articoli “Sarà dichiarato incostituzionale il nuovo Codice della strada?
” e “Test antidroga: è costituzionale?“.Come si accerta la presenza di droga nell’organismo?
Il nuovo articolo 187 del Codice della strada prevede che la polizia possa sottoporre i conducenti innanzitutto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove con apparecchi portatili. Se questi accertamenti danno esito positivo, o se ci sono altri «ragionevoli motivi» per sospettare l’alterazione psicofisica, il conducente può essere sottoposto al tampone salivare ed infine ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, cioè le analisi e la visita medica.
Nello specifico, per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo del conducente è previsto un
- un primo controllo, ai sensi del comma 2 (già vigente), è svolto nell’immediatezza del fermo del veicolo con il conducente a bordo, quindi direttamente su strada al momento dell’alt di polizia: si tratta di quegli accertamenti preliminari che la norma definisce «accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili», come il drug test speditivo;
- se lo step precedente dà esito positivo, o se comunque la polizia abbia il «ragionevole sospetto che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti» (desunto dalle circostanze di fatto o dall’atteggiamento del soggetto controllato), si passa ai test salivari, definiti dal nuovo comma 2 bis come «accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale» (che dovranno essere prelevati e conservati secondo le direttive stabilite in un decreto interministeriale di prossima emanazione);
- il terzo e ultimo livello di controllo (previsto dal comma 3 modificato dalla riforma) si realizza quando la fase precedente non è possibile a causa della mancanza del personale ausiliario oppure perché il conducente si rifiuta di sottoporsi al test salivare. In questi casi la polizia accompagna l’interessato presso una struttura sanitaria per il prelievo di campioni di liquidi biologici che verranno analizzati da laboratori certificati.
La medesima procedura si adotta in caso di
Ritiro e sospensione della patente
A questo punto si apre lo scenario che porta al ritiro, alla sospensione ed alla revoca della patente per 3 anni.
La nuova norma dice che quando l’esito degli accertamenti di secondo o di terzo livello non sia immediatamente disponibile ma i controlli di primo livello hanno dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo (che può essere trasportato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile).
Così, in sostanza, già al momento del primo controllo che dà esito positivo la polizia può disporre lo stop immediato della guida e ritirare sul posto la patente al conducente sospettato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti.
Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 187 stabilisce che il Prefetto dispone che il conducente “sospettato” dalla Polizia, in occasione del primo controllo su strada, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti debba in ogni caso sottoporsi entro 60 giorni alla visita medica prevista dall’articolo 119, comma 4, del Codice della strada per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida.
Se l’interessato non si presenta alla visita, si applica l’
Revoca della patente
Se l’accertamento tossicologico dimostra l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti, e dunque l’inidoneità del conducente alla guida, la norma dispone che «è sempre disposta la revoca della patente
La revoca della patente comporta l’impossibilità di conseguirla nuovamente prima che siano trascorsi 3 anni, decorrenti dalla data del provvedimento di revoca, che può essere posteriore di alcuni mesi rispetto alla data dell’infrazione e del primo controllo di polizia.
Se nel frattempo il conducente è stato condannato
Cosa succede a chi rifiuta di sottoporsi ai controlli?
Chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli ed accertamenti che abbiamo descritto viene comunque incriminato – «salvo che il fatto non costituisca più grave reato»(come, ad esempio, la resistenza a pubblico ufficiale – per il medesimo reato di guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, e, pertanto, potrà essere condannato alla pena congiunta dell’arresto da 6 mesi a un anno e dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (queste sanzioni detentive e pecuniarie non sono state modificate dalla riforma e pertanto sono rimaste inalterate).
Va aggiunto che chi circola durante il periodo di sospensione della patente in attesa della visita medica, o in caso di mancata presentazione alla stessa, subisce una sanzione amministrativa da 168 a 678 euro e la revoca della patente di guida.
Maggiori dettagli in “Cosa succede se mi rifiuto di fare il test antidroga?“.
Approfondimenti
Per altre informazioni leggi gli articoli “Guida sotto effetto di stupefacenti: come si prova?” e “Polizia può fare test droga alla guida senza motivo?“. Guarda anche il video dell’avv. Angelo Greco: “Inizia l’era dei test salivari?“.