Autocarro N1: normativa e usi consentiti

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Autore: Paolo Remer

23 marzo 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Le regole per il corretto utilizzo dell’autocarro N1 in modo da evitare sanzioni; quando si può usare anche per scopi privati non legati all’attività aziendale.

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Alcuni lettori ci chiedono ragguagli a proposito degli autocarri N1: si tratta soprattutto di piccoli imprenditori o titolari di ditte individuali, che vorrebbero sapere qual è la normativa e quali sono gli usi consentiti per questa categoria di veicoli, sia dal punto di vista stradale sia per quanto riguarda gli aspetti fiscali.

Le domande ricorrenti riguardano soprattutto la possibilità di uso promiscuo, cioè sia lavorativo sia personale, e in questa prospettiva se si può usare una macchina immatricolata come autocarro N1 per scopi privati e non legati all’azienda, ad esempio per andare in vacanza o per uscire con amici e famigliari.

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Cos’è un autocarro N1

Gli autocarri N1 sono veicoli appartenenti alla categoria internazionale MCTC (secondo la classificazione europea) destinati al trasporto di merci, con una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.

L’articolo 54 del Codice della strada definisce come «autocarri i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse», mentre l’

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articolo 47 precisa che gli autocarri di categoria N1 sono i «veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate».

Utilizzi consentiti per un autocarro N1

Dalla definizione normativa che abbiamo riportato emerge che gli autocarri N1 devono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.

Sembrerebbe, quindi, vietato a priori l’uso promiscuo e privato (intendendo per tale quello non legato all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale dell’intestatario), ma vi sono degli importanti chiarimenti da fornire sui controlli stradali e sulle sanzioni applicabili, di cui fra poco ti parleremo.

Chi può essere trasportato su un autocarro N1?

A differenza dei veicoli M1 (le comuni autovetture) un autocarro N1 richiede caratteristiche particolari per essere immatricolato in tale categoria (la verifica viene compiuta dai competenti uffici della Motorizzazione Civile) e di massima non può essere utilizzato come mezzo per il trasporto di persone (salvi, ovviamente, il conducente ed il personale addetto al carico e allo scarico delle merci).

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L’articolo 82, comma 6, del Codice della strada, con una previsione molto rigida (che tuttavia può essere mitigata: nel prosieguo ti spieghiamo come) dispone che gli autocarri possono essere utilizzati per il trasporto di persone soltanto «in via eccezionale e temporanea», e «previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri» della Motorizzazione.

In sintesi, il trasporto di persone su un autocarro è lecito solo se connesso all’uso strumentale del veicolo e perciò può riguardare esclusivamente dipendenti, collaboratori o comunque persone legate all’azienda e all’attività da essa svolta.

Autocarro N1: destinazione, controlli e sanzioni

I controlli stradali svolti sugli autocarri N1 circolanti verificano, sia mediante il controllo della carta di circolazione sia attraverso l’ispezione del veicolo e delle generalità delle persone trasportate, la corrispondenza tra uso dichiarato e uso effettivo.

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Se emerge un utilizzo improprio si rischiano le sanzioni stabilite dall’articolo 82 del Codice della strada, che disciplina il cambio d’uso dei veicoli e vieta di adibirli a destinazioni diverse da quelle indicate nella rispettiva carta di circolazione.

In particolare, l’articolo 82 del Codice della strada stabilisce che:

Il comma 8 dell’art. 82 punisce «chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione» con una sanzione amministrativa pecuniaria

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da 87,00 a 344,00 euro; la multa va da 430 a 1.721 euro per chi, senza l’autorizzazione di cui al comma 6 (del quale abbiamo parlato prima) «utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose».

A tutto ciò si aggiunge il ritiro e la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (in caso di recidiva, da sei a dodici mesi).

Autocarro N1 uso proprio o uso terzi: differenze

Sempre l’articolo 82 del Codice della strada, al comma 4, stabilisce che: «Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a

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uso proprio».

Dunque in assenza di apposite indicazioni la regola base è l’uso proprio, mentre l’uso di terzi è un’eccezione che deve essere specificata nella carta di circolazione, tant’è che la stessa norma precisa che l’uso di terzi comprende i seguenti casi:

Perciò chi ha un autocarro N1 registrato ad uso terzi non può adibirlo ad utilizzi diversi da quelli tipici dell’attività esercitata, altrimenti incorre nelle sanzioni che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

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Invece con un autocarro N1 immatricolato ad uso proprio – e tale dicitura deve risultare espressamente sulla carta di circolazione – è possibile compiere anche trasporti di persone (ed eventuali cose) non necessariamente collegati all’attività economica svolta: perciò è possibile, ad esempio, portare la propria famiglia e/o gli amici in vacanza o in giro (ovviamente a condizione di non superare il limite massimo di persone trasportabili, che è sempre riportato sulla carta di circolazione).

Attenzione, però: adibire ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto, oppure violare le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione, è passibile di sanzione amministrativa da 173 a 694 euro, ai sensi dell’

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articolo 83 del Codice della strada, per cui non conviene “barare”.

Autocarro N1: aspetti fiscali

Quanto alla normativa fiscale, gli autocarri N1 possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA per le imprese e i professionisti, nonché della deducibilità al 100% delle spese di acquisto e dei costi di esercizio (carburante, manutenzione, assicurazione, leasing, noleggio, ecc.), se il veicolo è strumentale all’attività esercitata.

La detraibilità dell’IVA è ridotta al 40% se l’utilizzo è promiscuo (cioè non esclusivo) e non si riesce a dimostrare la strumentalità prevalente (così dispone l’art. 19-bis del DPR n. 633/1972). Allo stesso modo, nei suddetti casi di uso promiscuo la deducibilità dei costi scende al 70% o in alcuni casi al 20% (la normativa di riferimento è l’art. 164 del TUIR, Testo Unico Imposte Dirette).

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Ricordiamo, infatti, che un autocarro N1 può essere intestato a persone giuridiche, come le società commerciali, ma anche a persone fisiche, come le ditte individuali, gli artigiani e i professionisti (sono tutti soggetti che devono avere la partita IVA) e, pertanto, le suddette detrazioni e deduzioni spettano solo se sussiste un nesso di strumentalità tra il veicolo e l’attività imprenditoriale, professionale o artigianale svolta.

Così, in sostanza, chi usa un autocarro N1 per poter beneficiare di tali agevolazioni fiscali deve sempre poter dimostrare la connessione con l’attività lavorativa, al di là degli aspetti di circolazione stradale di cui abbiamo parlato.

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Conclusioni

In conclusione, è evidente il mancato raccordo tra la normativa del Codice della strada e quella fiscale, che non sono perfettamente allineate con particolare riferimento ai casi che il Codice della strada definisce come “uso proprio” e che le leggi tributarie qualificano, invece, come “uso promiscuo” dell’autocarro N1.

Certo è che, mentre l’uso improprio dell’autocarro N1 su strada viene sanzionato con una multa e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 82 del Codice della strada (e anche l’uso proprio non conforme viene punito in maniera analoga dall’art. 83), dal punto di vista tributario se l’autocarro N1 non viene utilizzato esclusivamente per lavoro si perdono – o si riducono notevolmente – i vantaggi fiscali consistenti nella detraibilità dell’IVA e nella deducibilità dei costi, e pertanto c’è soltanto una penalizzazione indiretta, ma non una vera e propria sanzione.

Perciò tieni presente che su strada puoi circolare con l’autocarro N1 per scopi privati e non collegati all’impresa o alla professione esercitata solo se il mezzo è registrato ad uso proprio, mentre dal punto di vista fiscale questa stessa situazione può comportare una limitazione delle agevolazioni in caso di uso promiscuo o la loro perdita se risulta che il veicolo viene regolarmente utilizzato per scopi estranei all’attività economica svolta.

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati, leggi anche il tutorial “Immatricolare veicolo come autocarro: quando si può“.

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