Abbandono di minori: quali presupposti e conseguenze?

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Autore: Maria Elena Casarano

27 settembre 2015

Avvocato presso il foro di Bari. Professionista Collaborativo, Mediatrice dei conflitti.Esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

Minori e incapaci lasciati privi di cure e assistenza: chi e quando rischia di incorrere nel reato di abbandono?

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Chi ha la responsabilità di un minore è facile che si trovi a domandarsi se siano lecite alcune scelte spesso dettate da esigenze educative e/o organizzative. Ne sono un classico esempio le decisioni di quei genitori che decidono di lasciare i figli da soli in casa o che permettono loro di andare e tornare da scuola in autonomia (di tanto abbiamo parlato proprio di recente negli articoli: “Tragitto scuola-casa: lecito che i minori lo percorrano da soli?” e “Figli minori: legittimo lasciarli soli in casa?”).

Si tratta di situazioni che, insieme a molte altre, possono far incorrere l’adulto nel

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reato di abbandono di persone minori e incapaci [1].

In questa guida illustreremo, con esempi pratici, i presupposti e le conseguenze legate a tale reato.

Chi può incorrere nel reato di abbandono di minore o incapace?

Possono rispondere del reato di abbandono tutti coloro i quali, in virtù della loro

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particolare posizione giuridica (genitori, insegnanti, ecc.), sono tenuti alla custodia e alla cura di un minore o di una persona incapace di provvedere a se stessa.

Col termine “custodia” deve intendersi il dovere (anche temporaneo) di sorveglianza diretta e immediata del soggetto, mentre con la parola “cura” la legge fa riferimento a particolari prestazioni protettive nei riguardi di soggetti con particolari esigenze (si pensi ai portatori di handicap o di determinate patologie).

Quando, infatti, la legge incrimina “chiunque abbandona”, in realtà essa si riferisce a coloro i quali si trovino ad avere una particolare relazione di garanzia col minore o con una persona incapace.

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Il rapporto tra adulto e minore può quindi fondarsi:-

– sia sulle legge (si pensi alle responsabilità incombenti sui genitori o sui maestri)

– sia in un contratto (si pensi alla baby sitter o al responsabile del trasporto scolastico),

– sia su convenzioni di natura pubblica o privata, regolamenti o ordini di servizio finalizzati alla tutela della persona umana (come quelli rivolti al personale infermieristico nelle case di cura) .

Attenzione però: l’oggetto di tutela della norma è rappresentato dal pericolo per l’incolumità fisica; ciò vuol dire che non può rispondere di questo reato chi, ad esempio, non adempia ai diversi obblighi di assistenza familiare: ad esempio, ha dovuto rispondere del reato di

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violazione degli obblighi di assistenza familiare [2] (e non quindi di quello di abbandono) una donna che si è rifiutata di accogliere in casa, dopo le dimissioni dall’ospedale, il marito affetto da sclerosi multipla, sicché l’uomo veniva ospitato dalla madre [3].

L’ abbandono rileva solo nei riguardi dei minori?

No. La norma vuole tutelare i beni giuridici della vita e dell’incolumità individuale di quei soggetti che – a causa dell’età o per qualsiasi altro motivo (come l’infermità) – non siano capaci di provvedere a se stessi in modo autonomo e che, di riflesso, siano sottoposti a rischio di situazioni di pericolo.

Nello specifico, la legge individua questi soggetti in

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tre categorie di persone:

– il minore di 14 anni;

– l’ incapace a causa di malattia (fisica o mentale) oppure per altra causa (ad esempio l’età avanzata): tale incapacità, tuttavia, non va solo intesa in senso strettamente giuridico (ad esempio la persona interdetta con provvedimento del giudice tutelare) ma quella condizione che, nel caso concreto, impedisce al soggetto di salvaguardare la propria incolumità in quanto egli non dispone degli strumenti (fisici e cognitivi) per farlo (si pensi ad un minore che, alle prime lezioni di un corso di equitazione, dopo aver montato il puledro, venga lasciato dal proprio istruttore a gestirlo da solo);

– i cittadini italiani,

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minori di 18 anni, che si trovino affidati in uno stato estero per ragioni di lavoro.

Cosa si intende per abbandono?

Il termine “abbandono” si riferisce a qualunque comportamento che contrasti con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante su un determinato soggetto.

Essa può consistere:

– in un’azione, come ad esempio quella di lasciare il minore (o l’incapace) in balia di se stesso o di terzi che non siano in grado di provvedere alla sua cura o assistenza (si pensi al neonato lasciato nelle mani di chi non ha le cognizioni minime per prendersene cura);

– in un’omissione, anche intesa anche come scelta di chi, pur non separandosi dal minore o dall’incapace, impedisca ad altri soggetti di intervenire prontamente in maniera idonea ad evitare il pericolo. Ad esempio è stata condannata per il reato di abbandono di incapace una donna che, pur essendo rimasta per tutta la notte accanto al marito (vittima di una caduta), aveva fatto intervenire un’ambulanza solo dopo molte ore dal fatto

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[4];

– nell’interruzione dell’assistenza e cura (si pensi al caso del genitore che si allontani da casa approfittando del fatto che il minore stia dormendo);

– nella non costituzione della stessa (in tal caso l’abbandono è totale),

– nella sua inadeguata esplicazione (si parla, in tale ultimo caso, di abbandono parziale): si pensi al caso in cui, in una casa di cura i responsabili dell’assistenza di persone ricoverate non pongano rimedio alla evidente inadeguatezza della struttura assistenziale [5].

Per incorrere nel reato di abbandono occorre che il minore (o l’incapace) riporti delle lesioni?

No. Il reato in questione è definito un “reato di pericolo” in quanto la legge punisce la condotta dell’abbandono

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a prescindere dal fatto che il minore o l’incapace abbiano effettivamente riportato una lesione o la morte (elementi che costituiscono – come vedremo a breve – solo circostanze aggravanti del reato).

Può ben trattarsi, perciò, di un pericolo anche solo potenziale (si pensi al caso del genitore che lasci il minore addormentato in auto e si allontani per fare acquisti, così esponendolo – nella migliore delle ipotesi- al rischio di subire un trauma laddove svegliandosi scopra di essere solo nel veicolo [6]).

Dunque, affinché scatti la condanna, è sufficiente che l’abbandono metta a repentaglio la vita o l’incolumità del soggetto debole.

Abbandono di minore: quanto conta la buona fede dell’adulto?

Perché il comportamento sia punibile basta

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la coscienza e volontà di lasciare incustodito il minore (o la persona incapace) unita alla consapevolezza di esporlo a pericolo a causa della situazione di abbandono. A riguardo, la Suprema corte ha chiarito che tale volontà di abbandono (cosiddetto elemento psicologico del reato), non si ritiene esclusa per il fatto che chi abbia la custodia del minore lo ritenga in grado di badare a se stesso in quanto in compagnia di coetanei [7].

Attenzione però: il soggetto non deve volere il realizzarsi di lesioni (o peggio della morte) sulla persona che ha in custodia; in tal caso, infatti, egli dovrà rispettivamente rispondere dei diversi reati di lesioni o di omicidio.

Reato di abbandono: che succede se la mancata vigilanza è di breve durata?

Il reato può realizzarsi anche se l’abbandono sia

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momentaneo, purché da esso derivi la situazione di pericolo per la vita o l’incolumità (ne abbiamo parlato in questo articolo: “Abbandono di minore: il reato scatta anche per poco tempo”).

Non è, cioè, il tempo di durata dell’abbandono che rileva quanto la situazione oggettiva (come le circostanze di tempo e di luogo) nella quale il minore o l’incapace vengano a trovarsi.

Alcuni esempi possono essere utili a capire questo concetto.

Nel caso di abbandono di un neonato, la Cassazione ha chiarito che il reato in questione può anche non ricorrere a seconda del luogo in cui il bambino viene lasciato. Se ad esempio, il piccolo venga lasciato in condizioni tali da essere certamente ed immediatamente raccolto

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dalla pubblica o privata assistenza (ad esempio l’ingresso di un ospedale), con esclusione di qualsivoglia pericolo per la sua vita e la sua incolumità personale, il reato non può realizzarsi [8].

Al contrario, è stato riconosciuto integrare il reato in questione il comportamento del conducente di uno scuolabus che ha permesso ad un alunno la discesa dal pullman prima del raggiungimento della scuola e dell’affidamento agli operatori scolastici; circostanza che, a causa delle cattive condizioni di viabilità della strada, ha provocato la caduta del minore con conseguenti lesioni [9].

Quando può escludersi il reato di abbandono?

Poiché, come abbiamo visto, l’abbandono deve porre il minore (o la persona incapace) in una situazione di pericolo (anche solo potenziale), il reato non sussiste

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quando tale pericolo possa essere escluso.

Ciò potrà avvenire in tutti i casi in cui chi ha l’obbligo di custodia del soggetto bisognoso di assistenza, dia prova di aver vigilato sui suoi comportamenti (attuali o potenziali) e di essersi preso cura dei suoi bisogni, così da prevenire eventuali pericoli secondo la sua capacità in rapporto alle circostanze di tempo e luogo.

Tale custodia deve essere esercitata da una persona maggiorenne e capace con le diverse modalità legate all’età e alle specifiche esigenze del soggetto bisognoso di vigilanza o custodia: una persona allettata richiederà cure specifiche e assai diverse rispetto ad un bambino in età scolare e nel pieno della sua esuberanza!

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Sempre in tema di esclusione del reato (definita in gergo tecnico “esimente”) la Cassazione ha, inoltre, chiarito che l’esclusione del pericolo non è assicurata dalle abitudini della famiglia recepite dal minore. Ad esempio, riferendosi al caso di un bambino nomade abbandonato per ore sulla pubblica via, i Supremi giudici hanno sottolineato che se l’ambiente esterno (quale una città europea) è governato da diversi costumi, ciò “rende il pericolo maggiormente complesso e difficile da evitare” [10]; in altre parole, le diverse consuetudini familiari non possono far presumere l’assenza del pericolo che il bambino – ad esempio – venga prelevato contro la sua volontà da malintenzionati per gli scopi più abbietti o che sia perfettamente in grado di badare a se stesso.

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Cosa rischia chi abbandona un minore (o un incapace)?

Per chi incorre nel reato di abbandono, la legge [1] prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni con due specifiche aggravanti:

– quella in cui all’abbandono consegua la lesione personale o la morte del minore o incapace: in tali casi, infatti la pena è rispettivamente aumentata da 1 a 6 anni e da 3 ad 8 anni;

– quella che a compiere il reato siano soggetti particolarmente vicini alla vittima quali il genitore (anche adottante), il figlio (anche adottato), il tutore o il coniuge: ipotesi per le quali è previsto un aumento di pena.

Abbandono di minore: attenzione a non confondere…

L’abbandono per come sinora inteso (e la sua conseguente rilevanza in sede penale)

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non deve però essere confuso col significato che esso riveste in sede civile. In tale sede, infatti, lo “stato di abbandono di un minore” – una volta accertato – può dar luogo alla procedura per la sua dichiarazione di adottabilità [11].

Nello specifico, affinché possa parlarsi in sede civile di “stato di abbandono” occorre che il minore sia privo di assistenza morale e materiale, da parte dei genitori o dei parenti (e non quindi diversi soggetti) tenuti a provvedervi, sempre che tale carenza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio [12].

Dunque, la legge civile ha riguardo al benessere del bambino inteso nella sua globalità (benessere morale e materiale) ed non prende in considerazione – a differenza della norma penale – solo situazioni in cui sia in pericolo la sua incolumità fisica, né situazioni di abbandono meramente transitorie.

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Il minore, infatti, ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia e, pertanto, potranno essere attivate le procedure per la sua adottabilità solo quando ogni rimedio (quali ad esempio l’intervento attivo dei servizi sociali) si riveli inadeguato all’esigenza dell’acquisto o del recupero di un appropriato e stabile contesto familiare, in tempi compatibili con l’esigenza del minore. Nello specifico, la situazione familiare deve essere tale da compromettere in modo grave ed irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo ed alle sue potenzialità [13].

In quest’ottica, ad esempio, non è sufficiente a superare la situazione di abbandono del minore la semplice volontà di cura da parte dei genitori, se poi permangano gli ostacoli al suo effettivo benessere [14].

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