Guida in stato di ebbrezza: i più ubriachi evitano multa e penale

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Autore: Redazione

11 aprile 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Archiviazione del procedimento penale per chi ha bevuto di più: i paradossi dell’applicazione letterale della legge.

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Nel caso di guida in stato di ebbrezza, chi viene trovato con più alcol nel sangue evita le pene principali previste per il reato, mentre invece chi ha bevuto di meno non può scappare alle sanzioni: insomma, i più ubriachi evitano multa e penale.

Potrebbe apparire paradossale, ma è questa la conclusione cui si perviene dal confronto delle norme introdotte nel codice penale [1] e le sentenze della Corte di Cassazione, che ha raggiunto un orientamento consolidato riguardo a una speciale causa di esclusione del reato chiamata «non punibilità per particolare tenuità del fatto»

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[2]. Ma facciamo un passo indietro per comprendere perché si verifica questa enorme disparità nei confronti di chi guida dopo aver bevuto un drink di troppo.

Guida in stato di ebbrezza: sanzioni

La legge (art. 186 del Codice della strada) commisura le sanzioni, previste per il caso di guida in stato di ebbrezza, all’entità di alcool presente nel sangue (constatata con strumenti come l’etilometro). Più è alto il quantitativo di alcol più è grave la sanzione. Ecco il criterio usato dal legislatore:

Quantità di alcol
Pena principale
Sanzione accessoria
da 0,51 a 0,8 g/lSanzione amministrativa da 543 a 2.170 €– decurtazione di 10 punti dalla patente- sospensione patente da 3 a 6 mesi
da 0,81 a 1,5 g/l
Sanzione penale lieve: arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 €– decurtazione di 10 punti dalla patente- sospensione patente da 6 a 12 mesi
da 1,5 g/l in su
Sanzione penale più grave: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000 €– decurtazione di 10 punti dalla patente- sospensione della patente da 1 a 2 anni

– confisca dell’auto

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Per le violazioni rientranti nel primo scaglione, quindi, non sono previste sanzioni penali, ma solo amministrative (al pari di una multa con autovelox). Quindi il certificato del casellario giudiziario resta immacolato e non si celebra alcun processo penale. È il Prefetto a inviare la multa direttamente a casa del conducente e ad applicare le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente e la decurtazione dei punti.

Già dal secondo scaglione, invece, si rientra nel penale, ma con una progressione di pena a seconda della quantità di alcol nel sangue.

La particolare tenuità del fatto

Nel 2015 è stata approvata una riforma rivolta un po’ ad alleggerire il carico giudiziario pendente dai procedimenti di minore gravità, un po’ per consentire ai magistrati di concentrarsi sui processi più importanti. In pratica, con l’introduzione dell’

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art. 131 bis del Codice penale il legislatore ha stabilito che, per tutti i reati puniti con la sanzione pecuniaria o per quelli cui si applica una pena detentiva non superiore a cinque anni, il procedimento penale viene immediatamente archiviato e il giudice non applica più la pena.

Inoltre, nel casellario giudiziario richiesto dal cittadino, non compare più la presenza del reato contestato. Insomma, si ha quella che, in gergo tecnico, viene definita causa di non punibilità per tenuità del fatto. L’applicazione di tale beneficio vale, quindi, per tutti i reati e non per altri tipi di illeciti, come quelli amministrativi.

Guida in stato di ebbrezza: quando il fatto è tenue

Nel 2016 la Cassazione a Sezioni Unite

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[2] ha stabilito – ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale – che la particolare tenuità del fatto si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza. Da quel momento in poi la giurisprudenza è stata pressoché costante e questa causa di esclusione del reato è stata costantemente riconosciuta dai giudici, anche quando l’ubriachezza è elevata, cioè con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (salvi i casi di reato abituale o di guida in stato di ebbrezza che ha provocato un indicente stradale).

Dunque, sicuramente al secondo ed anche al terzo scaglione rappresentato poc’anzi l’esimente è applicabile. A riguardo, leggi: “Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: il fatto è tenue

“.

Guida in stato di ebbrezza: conseguenze

La conseguenza, a questo punto, è abbasta scontata: chi verrà trovato con un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l non potrà evitare la sanzione amministrativa, con un minimo di 532 euro (oltre alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti e della sospensione della patente). Al contrario chi verrà trovato con un tasso di alcol superiore a 0,8 g/l potrà evitare, quantomeno, l’ammenda penale, con un grosso risparmio per il proprio portafogli. Restano però le sanzioni accessorie, cioè la decurtazione dei punti e la sospensione della patente.

Il che apparirà di tutta evidenza discriminatorio, in quanto chi beve di più, se anche non evita la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, non paga più la sanzione pecuniaria. Di tanto, purtroppo, ancora una volta la nostra testata giornalistica aveva profeticamente anticipato – già alcuni anni fa – le conseguenze della nuova normativa (leggi “Il paradosso della guida in stato di ebbrezza“).

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