Cessione dei crediti d'imposta: come funziona
I beneficiari, se non vogliono o non possono fruirne direttamente portandoli in detrazione, possono ora cederli ad altri soggetti, anche parzialmente.
Con il nuovo meccanismo stabilito dal Decreto Rilancio [1] diventa ora possibile cedere i crediti d’imposta anziché utilizzarli direttamente. Un sistema molto utile specialmente a chi, per motivi di capienza fiscale, non potrebbe usufruirne pienamente oppure preferisce renderli “liquidi” direttamente e subito, anziché aspettare le annualità successive per poter operare le detrazioni previste.
Ora, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021, chi è beneficiario di uno dei crediti d’imposta previsti per l’emergenza epidemiologica 2019 potrà optare per la
I crediti d’imposta che diventano “cedibili” sono quelli previsti:
- per gli affitti dei negozi, studi professionali o stabilimenti aziendali: si tratta del 60% dei canoni di locazione versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- sulle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’adeguamento dei locali alle misure di contenimento del Covid-19 (leggi in dettaglio: come recuperare le spese di sanificazione).
La norma del Decreto Rilancio dispone che «il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le
C’è da ricordare, inoltre, che il medesimo Decreto Rilancio [2] impedisce di compensare, per tutto il 2020, i debiti iscritti a ruolo con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti.
Per usufruire del credito d’imposta bisogna attendere l’emanazione del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà le modalità di comunicazione della cessione e di riconoscimento del credito ceduto al nuovo soggetto beneficiario. Per ora si sa solo che tutte le
Da non trascurare il meccanismo dello sconto in fattura, che, in alternativa al credito d’imposta, consentirà di trasformare, per gli anni 2020 e 2021, alcune detrazioni fiscali in uno sconto «pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta»; anche in questo caso, il Decreto Rilancio prevede la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Si tratta, in particolare, degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di quelli ammessi al superbonus del 110% che riguardano l’efficientamento energetico e misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cosiddetto bonus facciate).
Per essi il Decreto rilancio prevede, in alternativa, la cedibilità o lo sconto: infatti, al posto della detrazione d’imposta nella percentuale spettante, i contribuenti possono optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore, oppure per la trasformazione dell’importo in credito d’imposta, anche qui con la possibilità di cessione a terzi.