Cessione dei crediti d'imposta: come funziona

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Autore: Paolo Remer

22 maggio 2020

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

I beneficiari, se non vogliono o non possono fruirne direttamente portandoli in detrazione, possono ora cederli ad altri soggetti, anche parzialmente.

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Con il nuovo meccanismo stabilito dal Decreto Rilancio [1] diventa ora possibile cedere i crediti d’imposta anziché utilizzarli direttamente. Un sistema molto utile specialmente a chi, per motivi di capienza fiscale, non potrebbe usufruirne pienamente oppure preferisce renderli “liquidi” direttamente e subito, anziché aspettare le annualità successive per poter operare le detrazioni previste.

Ora, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021, chi è beneficiario di uno dei crediti d’imposta previsti per l’emergenza epidemiologica 2019 potrà optare per la

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cessione, anche parziale, di questi crediti ad altri soggetti (ad esempio, i proprio fornitori) i quali potranno utilizzare il credito ceduto nei loro confronti, anche in compensazione.

I crediti d’imposta che diventano “cedibili” sono quelli previsti:

La norma del Decreto Rilancio dispone che «il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le

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stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente» e suggerisce di utilizzarlo tutto, perché «la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».

C’è da ricordare, inoltre, che il medesimo Decreto Rilancio [2] impedisce di compensare, per tutto il 2020, i debiti iscritti a ruolo con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti.

Per usufruire del credito d’imposta bisogna attendere l’emanazione del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà le modalità di comunicazione della cessione e di riconoscimento del credito ceduto al nuovo soggetto beneficiario. Per ora si sa solo che tutte le

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comunicazioni, compresa quella di esercizio dell’opzione da parte del contribuente che ha sostenuto le spese ammesse al credito d’imposta, dovranno essere effettuate in modalità telematica.

Da non trascurare il meccanismo dello sconto in fattura, che, in alternativa al credito d’imposta, consentirà di trasformare, per gli anni 2020 e 2021, alcune detrazioni fiscali in uno sconto «pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta»; anche in questo caso, il Decreto Rilancio prevede la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Si tratta, in particolare, degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di quelli ammessi al superbonus del 110% che riguardano l’efficientamento energetico e misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cosiddetto bonus facciate).

Per essi il Decreto rilancio prevede, in alternativa, la cedibilità o lo sconto: infatti, al posto della detrazione d’imposta nella percentuale spettante, i contribuenti possono optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore, oppure per la trasformazione dell’importo in credito d’imposta, anche qui con la possibilità di cessione a terzi.

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