Firma elettronica e firma digitale: qual è la differenza?

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Autore: Paolo Remer

11 aprile 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

I due tipi di sottoscrizione si fondano su tecniche differenti ed hanno un livello diverso di integrità, sicurezza ed efficacia probatoria.

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Un tempo, era considerato analfabeta chi non sapeva né leggere né scrivere e firmava con una croce; altri erano capaci di fare la propria firma ma non andavano oltre. Oggi, invece, rischia di passare per analfabeta digitale chi non è capace di svolgere operazioni con il computer o navigare in Internet e, perciò, è tagliato fuori da molti importanti aspetti della vita quotidiana. Adesso, molte sottoscrizioni non vengono più apposte manualmente ma con clic informatici e con l’ausilio di dispositivi di vario genere, come chiavi e carte elettroniche. Diventa così possibile concludere validamente contratti a distanza, siglando moduli, atti e documenti senza doverlo fare con carta e penna.

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Ma esistono vari tipi di firme elettroniche, o digitali, e per la legge solo alcune sono pienamente valide, mentre le altre presentano alcuni “punti deboli” che le rendono facilmente contestabili e comunque poco sicure. Qual è la differenza tra firma elettronica e digitale? Innanzitutto i due termini non sono sinonimi: le due sottoscrizioni si differenziano nell’aspetto tecnico e nei risvolti legali.

Tra poco, vedrai che, mentre le tecnologie cambiano, la legge riconduce queste nuove sottoscrizioni all’efficacia delle scritture manuali classiche, se presentano determinati requisiti che ne garantiscono l’autenticità. Non tutti gli strumenti disponibili soddisfano questa essenziale esigenza. All’atto pratico, la firma digitale risulta molto più qualificata e sicura di quella “semplicemente” elettronica ed ha perciò un’efficacia probatoria maggiore, che eguaglia quella della classica sottoscrizione autografa.

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La forma scritta e la sottoscrizione

La forma scritta non è un elemento necessario per tutti i contratti o altri tipi di atti giuridici. Le esigenze pratiche e di speditezza negli affari ne fanno a meno tutte le volte che è possibile, come per gli acquisti di beni mobili nei negozi, dove la volontà di comprare è chiara semplicemente portando la merce alla cassa e pagando il prezzo.

La legge [1] richiede invece la forma scritta a pena di nullità per alcuni atti “solenni”, come quelli che trasferiscono la proprietà di beni immobili, o per i titoli di credito, come la cambiale e l’assegno. Sono sempre redatti per iscritto anche i verbali delle autorità amministrative o giudiziarie.

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La forma scritta assolve ad un’esigenza di documentazione dell’atto e, anche quando non è indispensabile ricorrervi, facilita la prova del contenuto dell’accordo. Perciò, le parti utilizzano spesso la forma scritta per riportare l’esatto contenuto di un contratto e per descrivere in modo chiaro le condizioni che hanno pattuito. In tali casi, la scrittura privata (come un contratto di locazione, di comodato, di mutuo, ecc.) necessita di sottoscrizione, che può essere liberamente apposta dai contraenti o dichiaranti, oppure viene autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato, il quale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dopo che egli ha accertato l’identità del soggetto

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[2].

La firma autografa

La firma autografa è quella che viene apposta manualmente sul documento, atto o contratto (preferibilmente a penna, per renderla inalterabile, come tutti sanno). Siccome la firma serve ad attribuire la paternità di un documento a chi lo sottoscrive, e così facendo ne accetta e riconosce il contenuto, deve essere vergata dalla propria mano e recare l’indicazione, possibilmente leggibile, del nome e cognome, compatibilmente con la propria calligrafia (per ulteriori informazioni leggi “Come deve essere una firma”).

Fin qui, ti abbiamo riepilogato le regole consuete e non c’è nessuna novità per questi atti “tradizionali”, anche se è prevedibile che in futuro perderanno peso proprio in favore degli atti firmati con le nuove tecnologie, che diventano sempre più evolute. Ora, ci addentreremo in questo territorio informatico e tecnologico, ma compiremo il percorso sempre con la “bussola” di riferimento legale, perché ciò che ci interessa è capire quando e a quali condizioni gli atti firmati elettronicamente, o digitalmente, sono validi come le scritture sulla carta stampata.

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La firma elettronica

La firma elettronica fa a meno della carta stampata e si basa su dati informatici, che possono essere anche trasmessi in via telematica, e in tal caso diventa una “firma remota”, che è quella più frequentemente utilizzata poiché le parti che si scambiano i documenti non sono quasi mai in contatto fisico tra loro.

La legge [3] usa una definizione piuttosto vaga della firma elettronica, qualificandola come «l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica».

La formulazione normativa è volutamente generica, per poter accogliere una varietà di soluzioni e di strumenti diversi: è firma elettronica quella che si appone quando si inserisce il

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codice Pin del bancomat, ed anche la semplice autenticazione, mediante credenziali di accesso (userid e password) ad un sito Internet riservato al quale ci si è iscritti. Questo tipo di firma elettronica è molto debole perché non garantisce affatto l’identità di chi la appone: è molto facile sottrarre le credenziali a qualcuno e compiere operazioni a suo nome, come dimostrano le frequenti frodi informatiche e truffe telematiche. Il documento trasmesso, infatti, potrebbe essere stato creato e firmato da colui che non è affatto il soggetto legittimato a compiere quell’operazione.

Inoltre, la firma elettronica non consente neppure di certificare l’autenticità dei dati trasmessi: così il contenuto informativo di un documento sottoscritto solo elettronicamente può essere facilmente contestato da chi ha interesse a disconoscerlo. La

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sicurezza della firma elettronica è, quindi, molto scarsa. Per questo sono nate forme di sottoscrizione di livello superiore: arriviamo così alla firma digitale, che alcuni chiamano anche «firma elettronica avanzata».

La firma digitale

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica, qualificata e rafforzata nella sua efficacia probatoria. Il Codice dell’amministrazione digitale [4] la definisce come «basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza

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e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».

Questo sistema di cifratura mediante chiavi crittografiche “asimmetriche” (cioè una parte di esse in possesso del mittente e l’altra del destinatario della comunicazione) permette di individuare ed identificare il firmatario del documento digitale in una determinata persona, che è considerata legalmente abilitata alla sua sottoscrizione, all’invio alla controparte ed alla successiva conservazione da parte di entrambi.

Con la tecnologia attuale, gli strumenti più diffusi per apporre la firma digitale sono dispositivi considerati “sicuri”, come il token (una chiavetta collegata al computer con porta Usb) o la

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smart card (una carta elettronica inserita in un lettore del pc munito di apposito software). Anche la firma grafometrica apposta con un’apposita penna sui tablet delle banche è un tipo di firma digitale.

Firma elettronica e firma digitale: distinzione

A livello tecnico, la distinzione tra firma elettronica e firma digitale consiste nel fatto che la prima è solo un metodo di identificazione informatica (ad esempio, con l’autenticazione mediante le consuete credenziali di login: userid e password), che come tale non garantisce appieno l’autenticità della sottoscrizione; la seconda, invece, si basa su certificato qualificato e su un sistema di due distinte chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata (ad esempio, il token alfanumerico da inserire) di verificare la provenienza della sottoscrizione.

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La firma digitale è, quindi, una firma elettronica qualificata. In concreto, la firma digitale può essere apposta su un documento informatico mediante una smart card da collegare al computer mediante un lettore, o con una “chiavetta” Usb, o mediante ona Otp (one time password, detta anche “password usa e getta”, perché può essere utilizzata una volta soltanto): la soluzione dipende dalla tecnologia adottata dall’operatore scelto (istituto bancario, provider di posta elettronica certificata, ecc.).

L’efficacia della firma digitale

Solo la firma digitale è equiparata dalla legge [5] alla sottoscrizione autografa: la sua apposizione consente di identificare in modo univoco il sottoscrittore e così la provenienza delle sue dichiarazioni risulta legalmente certa. La firma digitale, pertanto, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, fino a

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querela di falso. Chi vuole contestarla dovrà disconoscerla espressamente e fornire le prove della sua non autenticità.

Grazie alla firma digitale è possibile firmare non solo moduli online, ma anche documenti informatici e intere “cartelle” che contengono i files (anche quando sono “zippati”, cioè compressi nelle dimensioni, per facilitarne la trasmissione). È tecnicamente possibile, infatti, controllare che il documento informatico non sia stato modificato a posteriori, cioè dopo l’apposizione della firma.

In alcuni casi, però, rimane ancora sufficiente la firma elettronica per documentare il contenuto di determinati contratti: ad esempio, una recente sentenza della Corte di Cassazione

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[6] ha ritenuto valido il metodo “point and click”, cioè la spunta di una casella o un pulsante su una pagina web (si punta con il mouse o con il dito sullo schermo e si clicca), per accettare le condizioni proposte e così per concludere un contratto (quello esaminato dai giudici di piazza Cavour riguardava un ordine di acquisto di determinati titoli quotati sui mercati azionari). Il semplice click del cliente della banca è stato quindi ritenuto sufficiente per la validità della negoziazione compiuta, che non è stato possibile disconoscere: si era perfezionata con la mera pressione del bottone di assenso sulla schermata.

Per gli Ermellini, i contratti di investimento con gli intermediari finanziari non richiedono una sottoscrizione diversa e più qualificata: è sufficiente la semplice forma scritta, anche non autenticata. Nell’occasione, la Suprema Corte ha ricordato che questo tipo di

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firma elettronicaleggera” – da tenere ben distinta dalla firma elettronica “pesante”, ossia la firma digitale – soddisfa comunque il requisito legale della forma scritta (necessaria per i contratti di investimento finanziario), mentre la firma digitale vera e propria diventa fondamentale, come abbiamo visto, quando si vuole conferire al contratto o alla scrittura privata l’efficacia probatoria rafforzata.

Firma digitale: approfondimenti

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