Separazione coniugi e rimborso spese ristrutturazione casa 

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Autore: Paolo Remer

14 luglio 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quando la coppia si separa, chi aveva sostenuto i costi dei lavori ha diritto alla restituzione dei soldi spesi per l’abitazione familiare in comunione?

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Dopo molti anni, il tuo matrimonio è arrivato alla fine e hai deciso di separarti. È giunto il momento di regolare i conti: in passato, avevi pagato interamente con il tuo denaro i lavori di ristrutturazione della casa familiare, che era in comunione dei beni. Adesso, con la separazione coniugale, hai diritto al rimborso spese per la ristrutturazione della casa?

Il caso delle spese sostenute da un solo coniuge su un bene in comune con l’altro è molto frequente. Magari, le migliorie apportate all’immobile sono state consistenti e, ovviamente, impegnative da un punto di vista economico. Gli effetti degli interventi di ristrutturazione edilizia dureranno anche dopo la separazione dei coniugi: quello che otterrà il bene lo riceverà con un valore rivalutato grazie ai lavori fatti. Ora, però, la casa familiare (a prescindere dalla sua eventuale assegnazione all’ex coniuge che continuerà ad abitarvi con i figli minori) non c’è più e saranno divisi anche gli altri immobili che erano in comproprietà tra gli ormai ex marito e moglie, come la seconda casa per le vacanze. Dunque, bisogna capire se quelle notevoli somme di denaro spese per le ristrutturazioni vanno restituite a chi le ha pagate oppure no.

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La giurisprudenza prevalente esclude il diritto al rimborso delle spese di ristrutturazione casa al momento della separazione coniugale: lo dimostra l’ultima sentenza della Corte di Cassazione [1] intervenuta sul tema, che ha detto un secco «no» alla domanda di restituzione del denaro avanzata da un marito il quale, per pagare i lavori sulla casa in comunione dei beni, aveva attinto al suo patrimonio personale spendendo circa 150mila euro.

Casa acquistata durante il matrimonio: entra in comunione dei beni?

La legge

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[2] dispone che i beni acquistati da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni ricadono nella comunione legale, con comproprietà del 50% ciascuno (ad eccezione dei beni strettamente personali, come quelli ricevuti in donazione o in eredità), anche quando il denaro impiegato per acquistarli proviene esclusivamente dal patrimonio di uno dei due.

Perciò, una casa acquistata durante il matrimonio rientra nella comunione, se i coniugi non avevano optato per il regime di separazione dei beni, oppure se hanno escluso espressamente quell’immobile dalla comunione con un’apposita dichiarazione fatta nel rogito di compravendita (leggi “Come non far cadere l’immobile acquistato nella comunione dei beni

“).

Come si scioglie la comunione dei beni?

Al momento della separazione, si procede alla divisione dei beni, che vanno ripartiti in parti uguali, salvo diversi accordi delle parti. Infatti, con la separazione dei coniugi la comunione dei beni si scioglie [3].

Se nel patrimonio comune della coppia ci sono beni immobili che non possono essere divisi, una norma del Codice civile [4] dettata in tema di eredità, ma applicabile anche alle separazioni personali dei coniugi, stabilisce che, in mancanza di accordo, essi vengono venduti all’incanto e il ricavato sarà ripartito in parti uguali.

Spese di ristrutturazione casa coniugale: spetta il rimborso?

Un articolo del Codice civile

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[5] prevede che ciascun coniuge deve rimborsare all’altro i soldi prelevati dal patrimonio comune ed impiegati per scopi diversi dal soddisfacimento delle esigenze familiari. La stessa norma dispone che «ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune».

Tuttavia, per la giurisprudenza prevalente, queste disposizioni non si applicano proprio ai casi delle spese di ristrutturazione della casa coniugale. Secondo la Corte di Cassazione [6], questi esborsi sono stati sostenuti per «rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia», così adempiendo ai normali doveri di contribuzione al ménage domestico: si tratta di obblighi imposti dalla legge a carico di entrambi i coniugi, «ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo»

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[7].

Per ottenere la restituzione di almeno una parte dell’importo speso, si può ricorrere ad un’altra norma di legge [8] che prevede l’attribuzione di un indennizzo per «riparazioni, miglioramenti e addizioni» effettuati su un immobile altrui; l’importo è commisurato all’incremento di valore patrimoniale dell’immobile e sempre a condizione che i lavori non siano stati necessari per soddisfare i bisogni della famiglia, altrimenti si ricadrebbe nel caso precedente.

Questo parziale rimedio è, però, applicabile soltanto se la casa è intestata solo ad uno dei coniugi e, precisamente, a quello che non ha sostenuto le spese per i lavori ma ha beneficiato dell’arricchimento patrimoniale ottenuto con i lavori di ristrutturazione pagati interamente o prevalentemente dall’altro coniuge. In tutti i casi, per fondare la richiesta di rimborso, bisognerà dimostrare, mediante documenti, l’entità delle spese sostenute.

Per ulteriori informazioni leggi anche questi articoli: “Separazione conviventi e rimborso spese per la casa” e “Spese nell’immobile del coniuge: posso avere il rimborso?“.

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