Multa per accesso in Ztl con permesso scaduto

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Cosa succede se il Comune non manda il consueto preavviso di scadenza? L’automobilista può dire di essere in buona fede e ottenere l’annullamento del verbale?

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Le nostre abitudini hanno una forza enorme: un comportamento divenuto consuetudinario viene ripetuto in modo pressoché automatico, senza più interrogarci sul perché lo facciamo. Questo vale in qualsiasi campo, anche nella guida su strada. Così c’è chi compie sempre e allo stesso modo determinati tragitti conosciuti ormai a memoria, e passa e ripassa tutti i giorni in una via di un centro cittadino, dimenticandosi però che il suo permesso di accesso sta per scadere o è già scaduto. Ma le telecamere ai varchi continuano a funzionare, registrano puntualmente tutti i passaggi avvenuti e sono inesorabili: così arriva la

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multa per accesso in Ztl con permesso scaduto, che per i vigili equivale a non averlo, in quanto il titolo deve essere in corso di validità.

Spesso si tratta di multe a raffica, specialmente quando il percorso nelle zone a traffico limitato viene compiuto con regolarità. E allora le conseguenze per il portafoglio sono molto più pesanti di quelle derivanti da una multa isolata oppure occasionale. Il cittadino, tuttavia, confida nel fatto che molti Comuni italiani comunicano ai titolari del permesso l’approssimarsi della sua scadenza, per consentirgli di rinnovarlo in tempo utile. Così qualcuno sostiene in giudizio la tesi dell’«errore scusabile», che consente l’annullamento della sanzione amministrativa: il trasgressore non avrebbe colpa, perché avrebbe dovuto essere il Comune ad avvisarlo e a ricordargli che il suo permesso era in scadenza, o comunque a fargli presente che non era più valido.

Ma questa presunta buona fede dell’automobilista può valere in sede di opposizione al verbale, in modo da riuscire ad ottenere dal giudice o dal Prefetto l’annullamento della

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multa per accesso in Ztl con permesso scaduto? Alcuni giudici di Pace hanno accolto questa tesi. Adesso, la Corte di Cassazione si è espressa sul punto con una nuova ordinanza [1], che ti riportiamo per esteso al termine di questo articolo, e ha decretato qual è la sorte del verbale in questi casi. La vicenda decisa riguardava un cittadino romano, che in passato aveva ricevuto i preavvisi di scadenza, che poi non gli erano pervenuti più ed era così incappato in numerose violazioni.

Ztl: cos’è e come funziona?

Le Ztl (zone a traffico limitato) sono previste dall’art.7 del Codice della strada che, per regolamentare la circolazione nei centri abitati, consente ai Comuni di limitare l’accesso ad alcune aree del proprio territorio ai soli veicoli autorizzati, come quelli dei residenti e degli esercenti commerciali. Per ottenere il permesso di transitare in Ztl gli interessati devono presentare una domanda al Comune, in base alle previsioni stabilite nei regolamenti locali, indicando il proprio nominativo, la residenza o l’attività svolta e la targa del veicolo utilizzato per accedere nelle zone individuate.

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Gli accessi nelle zone a traffico limitato devono obbligatoriamente essere segnalati con gli appositi cartelli indicatori (leggi “Ztl: come devono essere segnalate“), altrimenti la multa non è valida. Ai varchi di ingresso sono posizionate delle telecamere per rilevare le targhe dei veicoli in transito, in modo da evidenziare quelli non autorizzati e contestare l’infrazione per ciascun accesso compiuto da chi era privo di permesso oppure aveva un pass con validità scaduta.

Multa per accesso non autorizzato in Ztl

Chi entra a bordo di un veicolo a motore in una Ztl senza essere munito di permesso in corso di validità viene sanzionato in via amministrativa con una multa da un minimo di 81 euro a un massimo di 326 euro. L’infrazione deve essere contestata al trasgressore con verbale, la cui notifica deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento, altrimenti la multa è illegittima e può essere annullata, così come quando il varco di accesso non è segnalato (leggi “Multe Ztl: come fare ricorso“).

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A ogni accesso non autorizzato in Ztl corrisponde una violazione: perciò sono possibili le multe plurime, tranne quando gli accessi si susseguono a brevissima distanza l’uno dall’altro; in tal caso, è possibile ottenere la contestazione di un’unica infrazione, ma con la sanzione aumentata fino al triplo di quella base. Quando, invece, gli accessi sono intervallati nel tempo, anche se ripetuti più volte nell’arco di un periodo, la giurisprudenza prevalente esclude la buona fede del soggetto contravvenzionato e rigetta i ricorsi perché, come ha sancito la Cassazione [2], «la pluralità degli accessi nel corso di due mesi nella medesima area attesta la piena dimestichezza e familiarità con in luoghi in esame, difficilmente compatibili con l’incolpevole ignoranza del divieto di accesso» (per ulteriori informazioni leggi “Ztl: quante volte si può prendere la multa?”).

Multa Ztl senza preavviso di scadenza del pass: è contestabile?

Chi ha un permesso per l’accesso in Ztl in prossimità di scadenza deve premurarsi di rinnovarlo, dimostrando al Comune di essere ancora in possesso dei requisiti necessari per il suo rilascio. Il transito con

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permesso scaduto equivale a quello compiuto in assenza di permesso e perciò è sanzionabile come abbiamo visto poc’anzi.

Diversi Comuni italiani inviano, con varie modalità (una lettera, una e-mail o anche un sms) un preventivo avviso ai titolari di permesso in Ztl per informarli dell’imminente scadenza del loro pass, in modo da consentirgli di rinnovarlo tempestivamente. Quando questo preavviso diventa una consuetudine, nel cittadino si ingenera un affidamento sul fatto che debba essere il Comune a ricordargli la scadenza del permesso di transito in Ztl. Ma la Corte di Cassazione la pensa diversamente: con la nuova pronuncia che ti abbiamo anticipato all’inizio [1], ha dato torto a un automobilista che era stato contravvenzionato più volte per numerosi accessi in Ztl avvenuti con permesso scaduto.

Il suo ricorso cumulativo contro tutte queste multe è stato rigettato. Secondo gli Ermellini, la mancata comunicazione da parte del Comune della prossima scadenza del pass non scagiona il trasgressore, e dunque la violazione rimane, in quanto poteva essere facilmente evitata «con l’uso dell’ordinaria diligenza»: sarebbe bastato controllare periodicamente la durata di validità del permesso rilasciato. D’altronde, nella vicenda decisa, il ricorrente non aveva neppure dimostrato l’esistenza di un «consolidato comportamento dell’ente locale», ma si era limitato a produrre un solo preavviso di scadenza, risalente ad alcuni anni prima.

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