Amministratore di sostegno che poteri ha?

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Autore: Paolo Remer

30 gennaio 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quali sono i compiti, i doveri e le responsabilità di chi assiste una persona parzialmente incapace di agire; cosa può fare e quali atti può validamente compiere.

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Una signora, dotata di amministratore di sostegno, cade dalle scale, o in una buca per strada, e si fa male. Bisogna chiedere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate: nel primo caso al condominio, nel secondo caso al Comune. Ma chi deve fare la domanda ed eventualmente avviare la causa? Deve farlo la signora stessa o può farlo per lei l’amministratore di sostegno, o devono essere entrambi ad avviare la pratica?

Più in generale, si tratta di capire che poteri ha l’amministratore di sostegno: quando e come può rappresentare la persona assistita. L’amministratore di sostegno è una figura piuttosto flessibile, perché l’ampiezza dei suoi compiti, dei suoi doveri e delle sue facoltà si modella sulle esigenze concrete dell’assistito, che la legge definisce «beneficiario».

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Amministratore di sostegno: chi è e cosa fa?

L’amministratore di sostegno è un soggetto incaricato di provvedere alle necessità quotidiane di una persona che non è in grado di badare a sé stessa ed è dunque incapace di provvedere da sola ai suoi bisogni di vita. L’incapacità di agire può derivare da varie cause, come una menomazione fisica, una malattia psichica o altre forme di invalidità, dal morbo di Alzheimer alla demenza senile alle patologie tumorali terminali: il caso tipico è quello delle persone molto anziane, che soffrono di scarsa lucidità mentale o di infermità fisiche e così perdono in gran parte la propria capacità di intendere e di volere e le possibilità di autonomo movimento; ma necessitano dell’amministratore di sostegno anche i disabili gravi, i tossicodipendenti, gli alcolisti cronici e chi soffre di ludopatia.

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L’amministratore di sostegno affianca – e talvolta sostituisce – l’assistito nel compimento delle più varie incombenze: il pagamento delle bollette, il controllo dei conti correnti, la gestione del patrimonio personale ed anche alcuni importanti atti dispositivi di diritti, come la vendita di un immobile o l’accettazione di un’eredità.

Amministratore di sostegno: chi può farlo e come viene nominato?

La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno va fatta presentando un ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza del soggetto da assistere. L’istanza può promanare dall’assistito stesso, o dal suo coniuge o convivente, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

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Il giudice tutelare, sulla base della documentazione prodotta, valuterà il grado di capacità di agire del soggetto e deciderà se occorre nominare un amministratore di sostegno. In caso positivo, il provvedimento del giudice specificherà quali azioni necessitano del sostegno dell’amministratore e quali, invece, possono essere compiute autonomamente dall’assistito (ad esempio, fare la spesa al supermercato).

Normalmente, il giudice designa come amministratore di sostegno il coniuge, il convivente o un parente stretto (figli, genitori, fratelli e sorelle), ma può anche scegliere di affidare l’incarico a un avvocato o a un altro professionista, come un curatore patrimoniale. I criteri di

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scelta dell’amministratore di sostegno sono indicati nell’art. 408 del Codice civile. Questa norma precisa che non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi, pubblici o privati, che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Amministratore di sostegno: poteri e compiti

L’amministratore di sostegno deve occuparsi di tutte le attività individuate nel decreto di nomina emesso dal giudice tutelare. L’ampiezza dei compiti e poteri dell’amministratore di sostegno varia da caso a caso: l’art. 405 del Codice civile stabilisce che il provvedimento del giudice deve indicare quali sono «gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» e quelli che quest’ultimo può compiere «solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno». Nel primo caso, l’amministratore di sostegno ha la

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rappresentanza esclusiva del beneficiario, cioè si sostituisce a lui nelle decisioni da prendere; nel secondo caso, lo affianca e lo assiste nel compimento dell’atto.

Ad esempio, l’amministratore di sostegno può prestare il consenso informato alle cure mediche ed ai trattamenti sanitari del beneficiario (ma può rifiutare le cure solo con un provvedimento espresso del giudice tutelare che lo autorizza a farlo). L’arco delle attività possibili da parte dell’amministratore di sostegno può comprendere, a seconda dei casi, quelle relative alla cura della persona dell’assistito, con particolare riguardo alla sua salute, e quelle che riguardano la gestione patrimoniale e reddituale

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, come l’incasso di stipendi, pensioni e indennità.

Il giudice può anche stabilire i limiti di spesa che l’amministratore di sostegno può sostenere con le somme che appartengono al beneficiario. L’amministratore di sostegno deve riferire periodicamente del suo operato in una relazione da depositare al giudice.

Gli ampi poteri di cui è dotato l’amministratore di sostegno valgono anche nei confronti delle banche, degli uffici postali e delle pubbliche amministrazioni, se il giudice tutelare li ha indicati nel decreto: perciò, egli può presentare istanze in nome e per conto del beneficiario presso i vari uffici pubblici (ministeri, Regioni, Comuni, Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.).

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Per le attività giudiziarie, una recente sentenza della Corte di Cassazione [1] ha affermato che l’amministratore di sostegno può chiedere il risarcimento dei danni per conto dell’assistito senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, in quanto l’azione è volta alla reintegrazione del patrimonio leso dall’atto dannoso (come l’esempio della caduta che abbiamo fatto nell’introduzione dell’articolo) e non costituisce un atto di straordinaria amministrazione. D’altronde, anche nel caso analogo di danni subiti da un minore, la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento spetta normalmente ai genitori, senza necessità di un’apposita autorizzazione del giudice per procedere.

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