Assemblea condominiale: si può cambiare il voto dopo la votazione?

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Autore: Mariano Acquaviva

04 settembre 2022

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Si può modificare il voto espresso durante l’assemblea di condominio? È possibile chiedere al presidente di fare una rettifica del verbale?

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L’assemblea è l’organo decisionale del condominio: tutti i condòmini si riuniscono per deliberare sulle questioni più importanti che riguardano la vita all’interno dell’edificio. All’interno del verbale viene riportato tutto ciò che viene detto e deciso, comprese ovviamente le posizioni (favorevoli o contrarie) assunte dai singoli partecipanti. Cosa succede se uno dei condòmini vuole modificare il proprio voto dopo che la decisione è già stata presa? In assemblea condominiale si può cambiare il voto dopo la votazione, ossia a

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delibera già approvata?

Esiste un “ripensamento” del voto nell’assemblea condominiale? Fin da subito dobbiamo dire che, a tal proposito, la legge non dice nulla. In pratica, non c’è alcuna norma che stabilisce cosa succede se uno dei condòmini, dopo aver votato, cambia idea. In realtà, possiamo immaginare due situazioni diverse: il ripensamento prima che il verbale sia formalmente chiuso e il ripensamento successivamente a tale momento, quando la delibera può ritenersi formalmente adottata. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se esiste un diritto di ripensamento al voto espresso nell’assemblea condominiale.

Assemblea condominiale: chi partecipa?

All’assemblea condominiale partecipano tutti i condòmini, cioè i

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proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio.

Oltre a loro partecipano, ma solo in relazione a determinate decisioni, anche altri soggetti interessati, come ad esempio l’usufruttuario (per gli affari relativi all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni) e l’inquilino in affitto (ad esempio, per le spese e le modalità di gestione del riscaldamento e del condizionamento dell’aria).

Assemblea condominio: si può delegare?

La legge [1] statuisce che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.

C’è però un limite alle deleghe che possono essere conferite: per legge, infatti, se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di

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un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.

In pratica, l’unico limite che pone la norma riguarda la concentrazione di deleghe in un unico soggetto. Facciamo un esempio immaginando un edificio con 25 condòmini. Un singolo delegato non potrà rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale dell’edificio. Ciò significa che il delegato potrà avere al massimo 5 deleghe di 5 condòmini che non devono rappresentare più di 200 millesimi.

Nel rispetto di tale limite, un medesimo soggetto può agire per effetto di più deleghe e, quindi, intervenire in assemblea in rappresentanza di più condòmini.

Assemblea condominiale: come si svolge?

Tutti coloro che hanno diritto di partecipare all’assemblea possono esprimere il proprio voto sugli argomenti che sono stati posti dall’amministratore all’

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ordine del giorno.

Il voto viene registrato formalmente dal presidente, cioè dalla persona scelta direttamente dai condòmini affinché diriga i “lavori” assembleari.

È infatti il presidente a svolgere le funzioni fondamentali in seno alla riunione, visto che deve, tra le altre cose:

È dunque il presidente che “incamera” il voto espresso dai partecipanti e lo fa mettere a verbale dal

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segretario.

Ripensamento voto assemblea: è possibile?

Si può cambiare il voto espresso in assemblea? Come anticipato in apertura, sul punto la legge non dice nulla, in quanto deve ritenersi che una volta manifestata la propria volontà, questa sia definitiva.

In realtà, per capire se esiste un diritto di ripensamento al voto assembleare bisogna distinguere due ipotesi: la prima riguarda la possibilità di cambiare voto dopo la verbalizzazione ma prima che la riunione sia conclusa; la seconda concerne invece la possibilità di modificare il proprio voto quando la delibera è già stata assunta.

Assemblea: si può cambiare il voto dopo averlo espresso?

Si può cambiare il proprio voto dopo averlo espresso in assemblea? Se il

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verbale non è stato chiuso e il presidente, insieme agli altri partecipanti, acconsente, si deve ritenere che ciò sia possibile.

Mettiamo il caso che uno dei condòmini esprima parere sfavorevole ai lavori di ristrutturazione della facciata. Mentre la votazione prosegue, si rende conto di aver ponderato male la propria opinione, visto che tutti gli altri aderiscono entusiasticamente, anche in vista della possibilità di accedere a diversi bonus. A questo punto, deve ritenersi che il condomino possa cambiare voto, chiedendo al presidente di rettificare quanto già scritto.

Un’ipotesi del genere sembra plausibile e, invero, si verifica spesso nelle riunioni condominiali. Per quanto possa apparire una procedura scorretta, un margine di tolleranza c’è sempre ed è auspicabile per non alimentare attriti tra i proprietari.

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Possiamo dunque affermare che il presidente, se non c’è opposizione dell’assemblea, possa modificare il voto già espresso da uno dei condòmini, ovviamente su richiesta di quest’ultimo, quando le operazioni non sono ancora concluse e, quindi, la delibera non è stata ancora formalmente adottata.

Assemblea: si può cambiare il voto dopo la delibera?

A conclusioni diverse dobbiamo giungere nel caso di ripensamento dopo che la delibera è già stata adottata, cioè dopo che le operazioni si sono formalmente concluse e la decisione è stata presa.

In questo caso, non è possibile cambiare il proprio voto. Ciò che è fatto è fatto. Non a caso, la legge dice che le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini

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[2], e l’amministratore è tenuto ad eseguirle senza possibilità di sindacare sulle stesse.

Resta però ancora una possibilità: quella di chiedere la convocazione di una nuova assemblea per deliberare nuovamente sugli stessi argomenti che erano stati posti all’ordine del giorno.

In altre parole, il condomino non ha un vero e proprio diritto di ripensamento, ma può chiedere all’amministratore di riconvocare l’assemblea; una seconda opportunità, insomma.

Per chiedere la convocazione, però, occorre la volontà di almeno due condòmini che rappresentino minimo un sesto del valore dell’edificio [3]. Con possibilità di autoconvocazione se l’amministratore non procede entro dieci giorni dalla richiesta.

Assemblea: si può cambiare il voto del delegato?

Le cose si complicano ancor di più nel caso in cui alla riunione abbia partecipato un delegato.

Se nell’assemblea di condominio il delegato vota in modo diverso, ai fini della decisione vale il voto effettivamente espresso da chi è presente fisicamente, con la conseguenza che il delegante, se vorrà contestare il voto espresso dal delegato, dovrà dimostrare quali erano state le istruzioni a questi impartite, il che richiede quantomeno un documento scritto da cui si evincano le modalità della delega.

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