Chi lavora in Svizzera deve pagare le tasse in Italia?

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Autore: Paolo Remer

07 giugno 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Il regime fiscale per i lavoratori transfrontalieri e le convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi di lavoro dipendente.

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Hai trovato un impiego stabile in Svizzera e vuoi sapere come regolarti per le imposte sui redditi che percepisci. Ti chiedi se chi lavora in Svizzera deve pagare le tasse in Italia.

La risposta alla domanda dipende fondamentalmente dal luogo di residenza che hai deciso di avere: se l’hai mantenuta in Italia, e perciò sei un lavoratore pendolare che tutti i giorni o quasi si sposta varcando la frontiera, sarai ancora considerato cittadino italiano, mentre se non sei più residente nel nostro Paese e vivi e lavori stabilmente in Svizzera sarai tassato all’estero.

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Attenzione, però, perché ai fini della tassazione quella che conta è la residenza fiscale, non quella anagrafica. Cerchiamo, dunque, di orientarci in questa materia apparentemente complessa, per capire se e quando chi lavora in Svizzera deve pagare le tasse in Italia.

Lavoratori transfrontalieri: chi sono?

Sono lavoratori transfrontalieri i soggetti che rimangono fiscalmente residenti in Italia ma si recano all’estero in uno Stato confinante con il nostro (ad esempio, in Svizzera, Francia, Austria o Slovenia) per lavorare.

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Non sono considerati lavoratori transfrontalieri i dipendenti che, pur essendo residenti anagraficamente in Italia, svolgono all’estero un’attività lavorativa in via continuativa o prevalente, e vi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni l’anno. Il concetto chiave è la residenza fiscale, che ora analizzeremo.

La residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale è il fondamentale criterio di collegamento per stabilire se un soggetto è tenuto a pagare le imposte nel nostro Paese anche per i redditi prodotti e percepiti all’estero. La residenza fiscale in Italia è attribuita dal Testo Unico per le Imposte sui Redditi [1] alle persone fisiche che «per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del

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Codice civile».

Ecco perché, in base a questo criterio di prevalenza temporale, è sufficiente risiedere anagraficamente, o avere il domicilio, in territorio italiano per almeno 183 giorni all’anno (184 giorni per gli anni bisestili) per essere considerati fiscalmente residenti in Italia.

Come trasferire la residenza fiscale all’estero

Chi vuole acquisire una residenza fiscale all’estero deve, innanzitutto, iscriversi all’Aire (Anagrafe italiana dei residenti all’estero) chiedendo, contestualmente, la cancellazione dall’anagrafe italiana.

Questo adempimento formale, però, non è sufficiente per riuscire a non pagare più le tasse in Italia, perché il Fisco considera alcuni elementi presuntivamente idonei a far ritenere che il contribuente abbia mantenuto collegamenti con il territorio italiano tali da far ritenere che il suo centro di vita e di interessi sia rimasto nel nostro Paese. Ciò si verifica specialmente se in Italia è rimasto il nucleo familiare, o vi è la disponibilità di un’abitazione, o avviene l’accredito di stipendi e altri proventi erogati da aziende italiane, o si mantiene la titolarità di cariche sociali. Per maggiori ragguagli leggi

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come si dimostra la residenza estera.

Le convenzioni contro la doppia imposizione

Potrebbero verificarsi casi di soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia, ma che contemporaneamente vengono considerati anche residenti in Svizzera se hanno eletto un domicilio in tale Stato a causa dell’attività lavorativa ivi svolta.

Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, che comporterebbe la tassazione dei redditi sia nel Paese in cui sono stati prodotti sia in quello dove il contribuente risiede, l’Italia ha adottato convenzioni internazionali, con l’Austria, la Francia, San Marino e la Svizzera, allo scopo di salvaguardare i lavoratori pendolari transfrontalieri.

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Mentre per i redditi prodotti in Austria e in Francia la convenzione stabilisce che la tassazione dei redditi di lavoro dipendente avvenga esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore pendolare (e non, dunque, in quello dove vengono erogati i redditi), l’accordo con la Svizzera [2] stabilisce la tassazione esclusiva in Svizzera dei redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri (Canton Ticino, dei Grigioni e del Vallese) dai residenti nei Comuni italiani di frontiera entro un raggio di 20 chilometri.

Tassazione in Italia dei redditi prodotti in Svizzera

In particolare, ai fini dell’Irpef, secondo il regime attuale (ma alcune significative modifiche potrebbero arrivare nel 2023, come l’elevazione della

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no tax area a 10mila euro):

Un italiano che lavora in Svizzera subisce in tale Paese la tassazione del suo reddito di lavoro dipendente al 21%. Se in Italia l’aliquota Irpef per quello scaglione di reddito è del 23%, dovrà pagare solo la differenza, pari al 2%.

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Chi vive in Svizzera ma lavora in Italia paga l’Irpef?

Dopo aver chiarito il regime fiscale dei lavoratori transfrontalieri italiani in Svizzera e degli iscritti all’Aire, esaminiamo il caso inverso: quello di chi vive in Svizzera ma lavora in Italia. Deve pagare l’Irpef nel nostro Paese? Una recente sentenza della Corte di Cassazione [5] ha dato risposta negativa al quesito: in tali situazioni, infatti, è decisivo il luogo di domicilio fiscale che, come abbiamo visto, è uno dei parametri di riferimento per l’attribuzione o meno della residenza fiscale in Italia.

È stata, così, respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, che intendeva recuperare a tassazione i redditi, prodotti in Italia, di un cittadino italiano, ma residente in Svizzera ed iscritto all’Aire. Il Collegio ha evidenziato che «il

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domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali». Nella vicenda esaminata, il lavoratore non poteva ritenersi domiciliato in Italia, poiché aveva provato che da anni risiedeva, insieme al proprio nucleo familiare, in Svizzera, dove aveva stabilito – secondo la Suprema Corte – il proprio «centro di interessi vitali». Di conseguenza, la sola vicinanza geografica tra il luogo di residenza e la sede di lavoro non è stata sufficiente per consentire di sottoporre a tassazione in Italia i redditi conseguiti.

Approfondimenti

Al di là dei profili relativi alla tassazione che abbiamo esaminato, se vuoi conoscere i requisiti necessari per lavorare in Svizzera leggi l’articolo: “Sono italiano: posso lavorare in Svizzera?“.

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